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Tessera di riconoscimento dei lavoratori: la normativa in caso di appalto e subappalto

I lavoratori in appalto e subappalto devono essere obbligatoriamente muniti di tessera di riconoscimento aziendale. Lo prevede il D. Lgs. n. 81/08, per tutti i settori, non solo per il tesserino nei cantieri in edilizia. Vediamo la normativa, cosa deve contenere il facsimile del tesserino di riconoscimento e quali sono le sanzioni per i datori di lavoro e per i lavoratori che non indossano la tessera corredata di dati personali e fotografia.
A cura di Antonio Barbato
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tesserino operai edili

Tutti i lavoratori operanti in regime di appalto e subappalto devono essere muniti di tessera di riconoscimento aziendale, con l’indicazione dei dati del dipendente, con la fotografia del lavoratore. L’obbligo è per tutti i settori, non solo per i cantieri in edilizia. Una recente norma introdotta in uno dei decreti del Jobs Act ha abrogato l’obbligo per gli operai edili che lavorano in cantieri ma non alle dipendenze di ditte in appalto o subappalto.

Vediamo quindi la normativa sulla tessera di riconoscimento dei lavoratori, nei cantieri edili ed in generale quali dati deve contenere il facsimile del tesserino e quali sono le sanzioni per i datori di lavoro e i lavoratori.

Tessera di riconoscimento: la normativa del D. Lgs. n. 81/08

 L’obbligo di munire i lavoratori della tessera di riconoscimento aziendale non è previsto solo in edilizia, ma in tutti i settori in presenza di un appalto o subappalto. Quindi i dipendenti delle ditte in appalto o subappalto devono avere il tesserino. L’obbligo è previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008.

L’articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, infatti, prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

 Il successivo articolo 26, comma 8, sempre del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

Altre attività per le quali è obbligatoria la tessera di riconoscimento dei dipendenti. L’articolo 21, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 81/2008 prevede che:

  • i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
  • i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile,
  • i coltivatori diretti del fondo,
  • i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
  • gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto."

L’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto".

Obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento per i lavoratori. Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 “i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Dati tesserino di riconoscimento cantiere

Nell’ambito dei cantieri, oltre alle norme di salute e sicurezza sul lavoro del Decreto Legislativo n. 81/2008, ci sono anche specifiche norme di identificazione degli addetti nei cantieri.

Ai sensi dell’art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Pertanto il facsimile di tesserino di riconoscimento per gli operai nel cantiere edile deve contenere dati ulteriori, vediamoli.

Tesserino per lavoratori di una ditta in appalto o subappalto. La tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori edili deve contenere:

  • le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),
  • la fotografia del lavoratore,
  • l'indicazione del datore di lavoro,
  • la data di assunzione,
  • in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto.

Tessera di riconoscimento per  lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi, qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:

  • le generalità del lavoratore autonomo (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),
  • la fotografia del lavoratore autonomo,
  • l’indicazione del committente.

In cantiere senza tessera di riconoscimento? Ecco quando è possibile per legge

C’è una novità proveniente dai Decreti del Jobs Act. Il comma 8, dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015, in vigore dal 24 settembre 2015, ha abrogato l’art. 36 bis, commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge n. 223/2006.

Cosa significa? Che è abrogato l’obbligo di munire il tesserino di riconoscimento i lavoratori edili nei cantieri, se gli operai non sono impiegati in regime di appalto o subappalto (si pensi alle ditte edili che lavorano in cantieri per privati, senza che i lavoratori siano stati assegnati in appalto o subappalto).

Ecco le norme abrogate:

3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Ciò significa che, salvo i casi in cui gli operai sono presenti nel cantiere in regime di appalto o subappalto, nei cantieri edili non è più necessario munire gli operai del tesserino di riconoscimento. E non sono più previste le sanzioni.

Il Governo Renzi ha eliminato tale obbligo perché, si legge nella relazione illustrativa del D. Lgs. n. 151/2015, “non ha mai avuto un effettiva utilità in sede di accertamento ispettivo in quanto sovrapponibile all’analogo obbligo previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera u) e dall’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008”, ai sensi del quale “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, il datore di lavoro deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavorator e l’indicazione del datore di lavoro”.

Tessera di riconoscimento in cantiere: le sanzioni

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro contiene anche le sanzioni al datore di lavoro che non munisce di tesserino di riconoscimento i lavoratori in regime di appalto (cantieri edili ma anche negli altri settori) e sanzioni per il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento.

Lavoratori senza tesserino di riconoscimento: sanzione per i datori di lavoro. I datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di cui all’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 (“nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”), ai sensi dell’art. 55, comma 4, lettera i) del D. Lgs. n. 81/20008 sono puniti “ con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore”.

La sanzione riguarda non solo i cantieri edili, ma viene irrogata su tutti i lavoratori che lavorano in regime di appalto o subappalto (quindi operai della ditta appaltatrice o subappaltatrice), in tutti i settori, ma che non sono muniti di tessera di riconoscimento.

Sanzioni per i lavoratori che non indossano il tesserino di riconoscimento. Come abbiaomo visto, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. 81/08, “i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”. L’art. 59, comma 1, lettera b), sempre del D. Lgs. n. 81/2008 prevede la relativa sanzione: “ “i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi”.

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