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Trattenuta sulle pensioni nei mesi di gennaio e febbraio 2018

L’Inps nella circolare n. 186 del 2017 ha comunicato che sarà addebitato sulle pensioni di gennaio e febbraio 2018 un conguaglio negativo. Si tratta del recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015 pari allo 0,1% della pensione annua lorda. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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conguaglio fiscale pensionati

L’Inps ha diramato una circolare relativa al rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018, contenente una buona notizia relativa all’aumento dell’1,1%, ma nella stessa circolare ha annunciato una trattenuta sulle pensioni nei mesi di gennaio e febbraio 2018 per un conguaglio negativo di perequazione dell’anno 2015 pari allo 0,1%. Il recupero era stato rimandato di un anno dalla Legge di Stabilità e poi dalla legge n. 19 del 2017. Ma ora diventa effettivo.

La trattenuta viene indicata come “Diff. Imponibile PRQ. 2015” nel cedolino di pensione di gennaio e febbraio 2018. E sul portale Inps facendo un confronto con il mese di novembre 2017, si potrà notare da un lato l’aumento della pensione lorda per effetto della perequazione di quest’anno e dall’altro lato la trattenuta afferente all’anno 2015.

Il recupero è dello 0,1% sulla pensione annua lorda. Per intenderci, un pensionato con 1.000 euro lordi mensili, avendo una pensione annua lorda di 13 mila euro, riceverà un recupero di 13 euro, trattenuto in due mesi, a gennaio e febbraio 2018.

Nella circolare n. 186 del 2017 viene annunciato appunto un recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015.     

Il testo della circolare: “Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.

Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.

Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio di perequazione (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).

Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti modalità:

  • in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
  • in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.

Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:

“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>“ Procedure di gestione delle pensioni”>“Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.

Pertanto coloro che hanno una pensione inferiore a 6.000 euro lordi annui, riceveranno la trattenuta fino a 6 euro nel solo mese di gennaio. I pensionati che hanno una pensione annua lorda superiore a 6.000 euro lordi annui, riceveranno la trattenuta dello 0,1% della pensione annua in due rate di pari importo, nella rata di pensione di gennaio e febbraio 2018.

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