Tredicesima e pensione di reversibilità agli eredi: calcolo e tassazione
La tredicesima sulla pensione spetta ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, di pensione anticipata ma spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità o indiretta. Quindi ai familiari superstiti titolari di tale pensione spetta a dicembre oltre alla rata di pensione di reversibilità, anche la tredicesima sulla pensione di reversibilità stessa. Non solo, una sentenza della Corte Costituzionale ha concesso il diritto alla tredicesima mensilità, così come l’indennità integrativa speciale, anche in caso di pensione percepita in costanza di lavoro.
Occorre quindi fare una panoramica sul diritto alla tredicesima in caso di pensione di reversibilità agli eredi, di pensione indiretta, su come si calcola la tredicesima, quanto spetta gli eredi, quali gli eredi e familiari che ne hanno diritto e quali sono le percentuali di spettanza, cosa succede nel caso di tredicesima non riscossa dal defunto, come viene calcolata dall’Inps la tassazione sulla tredicesima e quali sono i diritti degli eredi che lavorano.
- 1La tredicesima del pensionato o lavoratore defunto spetta agli eredi
- 2Riduzione pensione di reversibilità
- 3Calcolo e tassazione tredicesima pensione di reversibilità
- 4Tredicesima pensione maturate non riscosse dal defunto
- 5Tredicesima e indennità integrativa speciale su pensioni in costanza di attività lavorativa
La tredicesima del pensionato o lavoratore defunto spetta agli eredi
Un importante aspetto da chiarire è a chi spetta la tredicesima in caso di decesso del pensionato avvenuta durante l’anno. La risposta è che la tredicesima del pensionato defunto spetta agli eredi. Così come la tredicesima del lavoratore defunto, ma in questo caso sarà erogata dal datore di lavoro nella busta paga conclusiva del rapporto di lavoro.
Ma quali sono questi eredi ai quali spetta la pensione di reversibilità o indiretta? Quanto spetta di pensione? Quanto spetta di tredicesima? La risposta è nella normativa della pensione di reversibilità o pensione indiretta.
Come ben precisato dall’Inps, I familiari superstiti, in caso di morte dell'assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell'INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
La prima condizione si verifica nel caso in cui il dante causa sia già titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità.
L'altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta, e quindi anche alla tredicesima sulla pensione stessa, i familiari del pensionato defunto. Ma come sappiamo la normativa sulla pensione di reversibilità prevede che i familiari superstiti abbiano diritto ad una percentuale della pensione che è già stata liquidata o che sarebbe stata liquidata all’assicurato.
Il coniuge senza figli ha diritto al 60%, il coniuge con un figlio ha diritto all’80%, mentre ha diritto alla pensione al 100% il coniuge con due o più figli.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
– coniuge solo: 60%;
– coniuge e un figlio: 80%;
– coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le
aliquote di reversibilità sono le seguenti:
– un figlio: 70%;
– due figli: 80%;
– tre o più figli: 100%;
– un genitore: 15%;
– due genitori: 30%;
– un fratello o sorella: 15%;
– due fratelli o sorelle: 30%;
– tre fratelli o sorelle: 45%;
– quattro fratelli o sorelle: 60%;
– cinque fratelli o sorelle: 75%;
– sei fratelli o sorelle: 90%;
– sette o più fratelli o sorelle: 100%.
Le percentuali di cui sopra sono previste dalla legge n. 335 del 1995.
Riduzione pensione di reversibilità
Non solo, la misura della pensione di reversibilità o indiretta, determinata secondo le percentuali appena descritte, viene influenzata anche dal reddito del superstite beneficiario. A decorrere dal 1 settembre 1995 la pensione viene ridotta se il titolare possiede degli altri redditi. Le riduzioni previste dall’Inps sono le seguenti:
- riduzione del 25%, se il reddito della moglie o dei figli o degli altri superstiti è superiore a tre volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio;
- riduzione del 40%, se il reddito della moglie o dei figli o degli altri superstiti è superiore a quattro volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio;
- riduzione del 50%, se il reddito della moglie o dei figli o degli altri superstiti è superiore a cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1 gennaio;
Calcolo e tassazione tredicesima pensione di reversibilità
In termini di tredicesima sulla pensione di reversibilità che spetta in caso di decesso del pensionato, quindi di tredicesima del defunto, va ribadito che il sistema di calcolo della tredicesima erogata nella rata di pensione di dicembre, nonché della tassazione, è lo stesso di quello riservato ai titolari di pensione di vecchiaia, anticipata o di anzianità, con l’unica differenza che i titolari di pensione di reversibilità o di pensione indiretta hanno diritto ad un importo inferiore in base alle percentuali di cui sopra e quindi di conseguenza la tredicesima è calcolata sulla pensione di reversibilità lorda annuale.
Quindi bisogna considerare la pensione di annua lorda (PAL) di reversibilità o indiretta e le relative aliquote Irpef che determinano la tassazione. La tredicesima sulla pensione di reversibilità è ovviamente accreditata con la rata di pensione di dicembre.
La tredicesima sulla pensione di reversibilità, così come su tutte le pensioni, viene calcolata al lordo delle detrazioni fiscali, con l’effetto che essa potrebbe avere un importo inferiore rispetto alla consueta rata di pensione percepita da gennaio a dicembre di ogni anno.
Per intenderci, sulla tredicesima sulla pensione di reversibilità la tassazione è più alta e la motivazione è di natura fiscale.
La pensione di reversibilità annua lorda infatti è l’importo di pensione calcolato dall’Inps come pensione annua spettante ai superstiti e viene poi materialmente erogata in tredici quote, tredici mensilità. Quindi a dicembre arriva la rata di tredicesima più la rata di pensione di reversibilità di dicembre.
Tra le due c’è una differenza fondamentale in termini di tassazione. La rata di pensione di dicembre è assoggettata a tassazione Irpef secondo le aliquote Irpef per scaglioni di reddito ma tenendo conto delle detrazioni fiscali per redditi da pensione, mentre la tassazione della tredicesima sulla pensione di reversibilità sconta le aliquote Irpef ma non beneficia delle detrazioni spettanti ai pensionati.
Le pensioni di ogni genere (e gli assegni a esse equiparati) costituiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR (Testo unico imposte redditi) e sono quindi equiparati ai redditi da lavoro dipendente dal punto di vista fiscale.
Pertanto, anche la pensione di reversibilità erogata in favore dei familiari superstiti costituisce reddito imponibile. Tuttavia, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef i trattamenti di reversibilità corrisposti ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata (articolo 2, comma 5, legge 407/1998 e articolo 4, comma 4, legge 206/2004).
La detrazione per redditi da lavoro dipendente è da rapportare in base al numero di giorni di pensione. La logica conseguenza è che per il mese di dicembre spetta la detrazione per redditi da pensione di 31 giorni e viene applicata nella rata di pensione di dicembre. Sulla tredicesima sulla pensione di reversibilità viene applicata l’imposta lorda Irpef in base agli scaglioni di reddito complessivo annuale (che poi nel caso del pensionato sarebbe la pensione annua lorda).
Calcolo tassazione tredicesima sulla pensione di reversibilità o indiretta. Le aliquote Irpef che determinano la tassazione della tredicesima sulla pensione sono le seguenti:
- Reddito da pensione annua lorda fino a 15 000 euro, sulla tredicesima rata di pensione viene applicata un’aliquota al 23%;
- Reddito da pensione annua lorda tra 15 000 e 28 000 euro, sulla tredicesima rata di pensione viene applicata un’aliquota al 27%;
- Reddito da pensione annua lorda tra 28 000 e 55 000 euro, sulla tredicesima rata di pensione viene applicata aliquota al 38%;
- Reddito da pensione annua lorda tra 55 000 e 75 000 euro, sulla tredicesima rata di pensione viene applicata un’aliquota al 41%;
- Reddito da pensione annua lorda oltre i 75 000 euro, sulla tredicesima rata di pensione viene applicata un’aliquota al 43%.
Pertanto, per fare un esempio, se la pensione annua lorda di reversibilità è 15.000 euro, erogata in tredici mensilità, sui 1.153 euro di tredicesima sarà trattenuta un’aliquota Irpef del 23%, senza detrazioni.
Tredicesima pensione maturate non riscosse dal defunto
Vediamo ora il caso della pensione maturata ma non riscossa dal defunto.
In questo specifico caso, l’Inps prevede che le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato entrano nell'asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità.
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (ad esempio tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.
La misura, ovvero le rate di pensione non riscosse dal pensionato sono pagate, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione pubblica o privata:
- al coniuge superstite;
- in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
- in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.
Nel caso del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità, l’INPS è autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse in coerenza e con le stesse finalità perseguite dal legislatore con l'articolo 90 del regio decreto 26 settembre 1924, n. 1422. Pertanto, solo in caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite oppure dal figlio minore l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa. In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile.
Tuttavia, in presenza di specifica domanda di ratei maturati e non riscossi presentata prima della liquidazione d’ufficio da uno qualsiasi degli eredi legittimi o testamentari presentata, il pagamento d’ufficio viene bloccato e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta con la ripartizione a ognuno della propria quota spettante.
Si precisa che il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la reversibilità è il solo coniuge superstite o il figlio minore e non nei casi di compresenza.
Per ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari possono inoltrare apposita domanda all'INPS online attraverso il servizio dedicato.
Tredicesima e indennità integrativa speciale su pensioni in costanza di attività lavorativa
Segnaliamo ora un caso che è stato molto discusso negli anni scorsi e che è stato risolto dalla circolare n. 195 del 10 novembre 2016. Si tratta della “Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria”.
In sostanza, cosa è successo? Che un Decreto prevede la non cumulabilità dello stipendio con la pensione, in termini di tredicesima e indennità integrativa speciale. Ma la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata corresponsione della tredicesima su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa. Riportiamo per intero la circolare Inps n. 195 del 10 novembre 2016.
“In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione (art. 97, primo comma e art. 99, comma 5).
Tali disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenze rispettivamente del 18-27 maggio 1992, n. 232 e del 13-22 dicembre 1989, n. 566.
In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.
L’articolo 99, quinto comma, è stato dichiarato illegittimo in quanto, come precisato tra le motivazioni, il legislatore “non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale. Nel rispetto del principio di ragionevolezza la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.
In merito a tale problematica, si comunica che questo Istituto ritiene di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.
La soluzione in argomento, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende necessaria per l’assenza di interventi legislativi volti ad adeguare le disposizioni in esame alle pronunce della Corte Costituzionale nonché per il persistere di una giurisprudenza consolidata in materia.
In particolare il Ministero vigilante, ha aderito a tale soluzione in quanto, esaminato il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che:
- a seguito della sentenza della Corte costituzionale, in assenza di un intervento legislativo volto ad adeguare la normativa alla pronuncia della Corte, l’adesione a quanto ivi statuito non può che avvenire mediante il riconoscimento in toto del diritto alla corresponsione degli emolumenti in oggetto;
- anche qualora ne derivasse una applicazione della legge più aderente ai principi enunciati dalla Corte non sarebbe comunque legittimo operare, in via amministrativa, una sorta di interpretazione adeguatrice della normativa;
- le norme relative all’incumulabità appaiono superate dall’evoluzione legislativa in materia che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Premesso quanto sopra, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente.
Dalla medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.
Acquisita la domanda la Sede provvederà al ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In ipotesi di pendenza di causa le sedi provvederanno a riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione. La documentazione attestante l’avvenuto adempimento sarà depositata in giudizio al fine di conseguire la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Con riguardo, infine, ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto per i quali è stato esteso l’utilizzo dell’applicativo DicaWeb, si rammenta che gli stessi devono essere considerati, innanzitutto, istanze di riesame del provvedimento impugnato (nella fattispecie, il diniego alla corresponsione degli emolumenti in oggetto) e che, come disposto dalla circolare n. 155/2013, in ogni fase dell’iter operativo per la loro gestione, deve essere valutata d’ufficio l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento in autotutela.
Ciò stante, i ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria (compresi quelli già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali) devono essere restituiti, tramite procedura DicaWeb, alla competente Direzione provinciale che provvederà ad adottare, in autotutela, la citata lettera-provvedimento di ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale considerata alla data della originaria istanza oggetto dell’impugnato diniego. Nei casi in esame, la sede provinciale provvederà – mediante applicativo DicaWeb – a definire in via amministrativa il ricorso (RRA per autotutela), dandone comunicazione all’interessato".