Tredicesima invalidità civile e indennità di accompagnamento
Ogni anno i titolari di prestazioni assistenziali quali l’inabilità civile e l’indennità di accompagnamento ricevono l’accredito degli importi il primo dicembre. Molti si chiedono se spetta la tredicesima in caso di invalidità civile e indennità di accompagnamento.
E’ importante sapere che ogni anno l’Inps effettua, per effetto dell’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, una rivalutazione dei trattamenti previdenziali. E lo fa pubblicando una apposita circolare che comunica ufficialmente i nuovi importi dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento, ma anche delle prestazioni per ciechi civili e sordomuti.
Per l’anno 2017 i nuovi importi sono stati pubblicati dalla circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2017. Tale circolare ha annunciato che l’aumento di perequazione è stato dello 0% e quindi che gli importi dei trattamenti restano gli stessi del 2016.
Tredicesima invalidità civile, ciechi civili e sordomuti
La tredicesima sull’invalidità civile viene determinata dall’Inps in un’apposita circolare annuale che indica l’importo mensile e l’importo annuo spettante della prestazione.
La circolare n. 8 del 27 gennaio 2017 ha stabilito che l’importo mensile della pensione per invalidità o inabilità civile, e delle prestazioni in favori dei mutilati, ciechi civili e sordomuti, è pari a 279,47 euro mensili per tredici mensilità. Quindi spetta una “tredicesima” per invalidità civile, per ciechi civili e sordomuti di 279,47 euro. L’incasso totale annuo per la pensione di invalidità civile è infatti di 3.633,11 euro per il 2017, così come lo era per i due anni precedenti.
Ricordiamo che l’importo della pensione di inabilità civile può aumentare di 10,33 euro per tredici mensilità, qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo.
Inoltre al compimento dei 60 anni di età agli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, possono aver diritto ad una ulteriore maggiorazione del trattamento, in presenza di particolari requisiti reddituali personali (8.298,29 euro di reddito del pensionato solo non coniugato) e coniugali (pensionato coniugato con redditi propri non superiori a 8.298,29 euro e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiori ad 14.123,20 euro annui). La pensione può raggiungere i 638,33 euro.
L’importo della rata di dicembre e della rata di tredicesima è erogato il 1 dicembre ed è esentasse.
La tredicesima per l’indennità di accompagnamento non spetta
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale non reversibile alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, che risultano totalmente inabili e che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua. E’ quindi necessaria una invalidità civile totale del 100%.
L’importo della prestazione è pari a 515,43 euro per dodici mensilità all’anno ed è esente dall’Irpef. La logica conseguenza che i 6.18,16 euro annui di indennità di accompagnamento, erogati in 12 mensilità, non danno diritto alla tredicesima.
Quindi la tredicesima indennità di accompagnamento non spetta. A dicembre spetterà la cifra di 515,43 euro.
Riepilogando infine, la pensione di inabilità o invalidità civile dà diritto alla tredicesima, quindi alla percezione a dicembre della tredicesima rata, mentre l’indennità per l’accompagnamento, che spetta all’accompagnatore, è erogata in dodici mensilità, quindi non c’è una “tredicesima” rata erogata a dicembre.