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Tredicesima pensionati: quando spetta l’importo aggiuntivo di 154,94 euro

L’Inps paga sulle pensioni di dicembre un importo aggiuntivo per l’anno 2017: 154,94 euro in più che renderanno la tredicesima più pesante per un milione di pensionati. Si tratta delle pensioni di coloro che rientrano in un determinato limite di reddito personale e familiare. Vediamo tutto nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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part-time incentivato legge di stabilità 2016

Circa un milione di pensionati hanno diritto con la rata di pensione di dicembre 2017 ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro (le ex 300.000 lire). La tredicesima pensionati, prevista dalla Finanziaria 2001, rende più consistente la pensione percepita a dicembre dai pensionati minimi, quelli con un reddito totale non superiore a 9.786,85 euro. In caso di pensionato coniugato, vanno considerati anche i redditi della moglie o del marito e l’importo aggiuntivo spetta se il reddito cumulato non supera 19.573,71 euro.

A prevedere i circa 155 euro in più nella tredicesima di un milione di pensionati è il messaggio Inps n. 4755 del 28 novembre 2017. Come questo messaggio sono state appunto pubblicate le modalità di erogazione dell’importo aggiuntivo sulle pensioni.

L’Inps ha precisato che l’importo aggiuntivo di 154,94 euro sarà erogato in via provvisoria sulle pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals).

Questo importo è provvisorio, in attesa della consueta verifica reddituale, e sarà erogato con la rata di pensione di dicembre 2017.

L’importo aggiuntivo è stato introdotto dall’art. 70 della Legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001).

 

Chi riceverà i 154,94 euro in più

Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) per l’anno 2017. L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categoria di seguito indicate:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 198(VESO33), 199(VESO92).

Sono state inoltre escluse dall’importo aggiuntivo di 154,94 euro:

  • le pensioni eliminate;
  • le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5), (PNCT10 codice pensione = S – spettacolo e sport);
  • le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2), (PNATC0 codice esonero = 1 – spettacolo e sport);
  • le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
  • le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede; le pensioni con importo mensile di dicembre 2017 uguale a zero.

L'importo aggiuntivo nella tredicesima della pensione è da considerarsi un trattamento assistenziale di 154,94 euro netto in tasca, in quanto non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali ed assistenziali.

I limiti reddituali per il diritto all’importo aggiuntivo

Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2016, se l’importo della pensione ed i redditi memorizzati lo consentono.

L’Inps prende in considerazione l’’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati e verifica che gli importi non superino il limite previsto per l’anno 2016. È stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2016, stabilendo che:

  • se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2016 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) è risultato maggiore di euro 6.524,57 nulla spetta al pensionato;
  • se l’importo complessivo delle pensioni per l’’anno 2016 è risultato minore o uguale a euro 6.542,57 il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
  • se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2016 è risultato compreso tra euro 6.524,57 e 6.679,51, al pensionato spetta la differenza tra 6.679,51 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

I limiti di reddito annuali per il calcolo dei 154,94 euro di importo aggiuntivo sono pari:

  • 9.785,85 euro come limite personale;
  • 19.573,71 euro come limite familiare.

Nel caso in cui l’importo complessivo dei trattamenti di pensione del titolare è compreso fra il trattamento minimo (6.524,57) e il trattamento minimo maggiorato dell’importo aggiuntivo (6.679,51), viene corrisposta la differenza, a condizione che risultino soddisfatti i limiti di reddito personali e/o coniugali, anch’essi maggiorati dell’importo aggiuntivo.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del prorata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.

Pensioni con decorrenza durante l’anno 2017. L’Inps per coloro che sono andati in pensione durante l’anno 2016 ha provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.

Pensioni eliminate nel corso dell'anno. In questo caso le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

Per quanto riguarda le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo sarà attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.

Somma aggiuntiva quattordicesima a dicembre

L’Inps ha anche chiarito in che modalità i pensionati percepiranno la “Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2017 (c.d. quattordicesima – articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dalla legge 232 del 11 dicembre 2016). Seconda tranche”.

Come di consueto, anche per l’anno 2017 la somma aggiuntiva è stata attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni entro i limiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste.

La somma aggiuntiva è pari a:

  • 437 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione accreditata (780 settimane). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno fino a 18 anni di contributi versati (936 settimane);
  • 546 euro spettano ai pensionati ex lavoratori dipendenti che hanno da 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione (da 781 a 1.300 contributi settimanali). Ed ai pensionati ex lavoratori autonomi che hanno da 18 anni a 28 anni di contributi versati (da 937 a 1.456 contributi settimanali);
  • 655 euro spettano ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno rispettivamente più di 25 anni (oltre 1.301 contributi settimanali) e 28 anni di contributi versati (oltre 1.457 contributi settimanali).

Per maggiori informazioni è bene consultare il messaggio Inps n. 2549 del 20 giugno 2017 e il messaggio Inps n. 1366 del 28 marzo 2017.

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