Versamenti rateali Agenzia Entrate: quando scatta l’inadempimento lieve
I contribuenti che hanno subito un’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate hanno maggiori possibilità di provvedere al pagamento rateale dei propri debiti nei confronti del Fisco. In termini di agevolazioni sui versamenti rateali all’Agenzia delle Entrate è stata estesa la possibilità di pagamenti con rate trimestrali per i debiti fino a 5.000 euro e inferiori o superiori a 50.000 euro a seguito di accertamento con adesione. E soprattutto è stato introdotto il principio di inadempimento lieve per chi effettua il pagamento della rata con un ritardo entro sette giorni o entro la scadenza della rata successiva.
E’ il Decreto Legislativo n. 159/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, ad aver modificato, tra le altre cose, la disciplina dei versamenti dovuti a seguito di attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate ovvero le somme derivanti da:
comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R 633/72 nonché dovute a seguito del controllo formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. 600/73; istituti definitori quali atti di adesione, avvisi di accertamento e di rettifica, conciliazione e mediazione; avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.
Le novità più interessanti riguardano il numero di rate massime di cui il contribuente può beneficiare per il pagamento delle somme dovute e l’introduzione del principio del “lieve inadempimento” che non pregiudica la definizione dell’atto amministrativo e/o non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Con riferimento al pagamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento, la nuova disciplina prevede, in molti casi, la possibilità di usufruire di un piano di ammortamento più lungo.
8 rate trimestrali per debiti pari o inferiori a 5.000 euro. Per le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale delle dichiarazioni è previsto l’innalzamento da sei ad otto del numero massimo di rate trimestrali di pari importo di cui il contribuente può beneficiare per dilazionare somme dovute inferiori o pari ad € 5.000,00.
Per somme superiori a tale importo il numero di rate resta invariato, ovvero venti rate trimestrali per dilazione somme dovute superiori a 5.000,00 euro.
Scadenza della rata trimestrale dovuta al Fisco. Rispetto alla previgente normativa, la scadenza delle rate trimestrali successive alla prima è fissata nell’ultimo giorno di ciascun trimestre (in precedenza il trimestre scadeva con riferimento alla data del pagamento della prima rata).
Accertamento con adesione: massimo 8 rate trimestrali per debiti inferiori a 50.000 euro. Per quando riguarda l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/97, per somme dovute inferiori a cinquantamila euro il numero massimo di rate resta otto trimestrali di pari importo.
16 rate trimestrali per debiti superiori a 50 mila euro. Per somme superiori a 50.000 euro, sempre a seguito di accertamento con adesione, il contribuente può beneficiare di sedici rate trimestrali (4 anni) in luogo delle precedenti dodici (3 anni). Anche in questo caso la data per il versamento delle rate successive alla prima coincide con l’ultimo giorno del trimestre.
Agevolazione sono, altresì, previste con riferimento ai c.d. istituti definitori ovvero gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché l’atto di definizione in seguito ad accertamento con adesione per le imposte dirette, sul valore aggiunto, di successione e di registro. Per il pagamento di somme dovute a seguito di acquiescenza o definizione dei citati atti il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a cinquantamila euro sale a sedici (in precedenza dodici) mentre resta invariato il piano di ammortamento per importi inferiori alla soglia citata (massimo otto rate). Anche n questo caso la scadenza delle rate successive alla prima viene posticipata all’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Le novità hanno riguardato anche gli istituti della conciliazione giudiziale nonché del reclamo e della mediazione. E’ previsto che per la definizione dei relativi atti il contribuente effettui il pagamento entro venti giorni dalla sottoscrizione dello stesso potendo optare anche per il versamento rateale delle somme dovute, applicandosi in quanto compatibili le disposizioni previste per l’istituto dell’accertamento con adesione (otto o sedici rate a seconda dell’importo dovuto).
Con riferimento agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, il pagamento rateale delle somme dovute è ammesso soltanto quando l’importo relativo all’imposta liquidata non è inferiore a mille euro e riguarda comunque somme che eccedono il 20% dell’imposta, resta fermo l’obbligo di eseguire il primo pagamento nella misura del 20% dell’imposta liquidata entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso di liquidazione. Il debito residuo potrà, invece, essere dilazionato fino ad otto rate trimestrali se la somma dovuta non eccede i ventimila euro, fino a dodici rate per somme superiori a ventimila euro.
Mancato pagamento rate Agenzia entrate: introdotto il lieve inadempimento
Vediamo ora cosa comporta l’eventuale inadempimento del pagamento.
Il decreto 159/2015 ha disciplinato anche i casi di inadempimento nel pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione o a seguito di rateazione introducendo nel D.P.R. 602/73 l’art. 15 ter rubricato “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate”.
Nell’ottica di favorire il pagamento spontaneo, il citato articolo introduce il principio del c.d. “lieve inadempimento” che ricorre nelle ipotesi in cui il contribuente commetta dei ritardi o degli errori nel versamento delle somme dovute.
Per quanto attiene la tempistica dei versamenti della prima o unica rata, il lieve inadempimento ricorre allorquando la somma è versata con un ritardo non superiore ai sette giorni.
Nel conteggio si dovrà comunque tenere presente anche del differimento automatico previsto per i versamenti che cadono il sabato o la domenica e del differimento previsto dal primo al venti di agosto. Per quanto riguarda il quantum, si ha lieve adempimento allorquando l’importo pagato è carente per una frazione non superiore al 3% del dovuto e comunque inferiore a diecimila euro.
Il lieve inadempimento è previsto anche con riferimento alle rate successive alla prima. In particolare, sotto il profilo temporale, se il contribuente effettua il versamento entro il termine di pagamento della rata successiva non perde il beneficio della rateazione. Per quanto riguarda l’entità del versamento, si ha lieve inadempimento allorquando la frazione non pagata non ecceda i limiti già visti per il pagamento della prima rata o in unica soluzione (3% / € 10.000,00).
Il pagamento tardivo o carente, purché nei limiti fissati per il lieve inadempimento, comporta comunque l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 471/97 (30% del dovuto nel caso di tardività o della frazione non pagata se l’inadempimento riguarda il quantum). In tali casi, il contribuente può attendere l’iscrizione a ruolo e la ricezione della relativa cartella oppure sanare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso”.
Al di fuori delle ipotesi di lieve inadempimento, ovvero per ritardi superiori ai sette giorni o per frazioni del dovuto non pagate superiori al 3% e/o a diecimila euro, il contribuente perderà la definizione agevolata dell’atto (mancato pagamento in un’unica soluzione o della prima rata) o decadrà dal beneficio della rateazione (mancato pagamento di una delle rate successive alla prima) con conseguente formazione di un ruolo a suo carico presso l’Agente della riscossione.
Decorrenza delle nuove disposizioni. Le disposizioni in tema di versamento in unica soluzione, rateazione e lieve inadempimento si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al:
31/12/2014 per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati; 31/12/2013 per le somme dovute a seguito di controlli formali; 31/12/2012 per le somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte soggette a tassazione separata;
Per la definizione di atti di adesione o per la definizione in acquiescenza le nuove regole si applicano agli atti perfezionati o definiti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ovvero dal 22 ottobre 2015.
Con riferimento alla conciliazione e all’accordo di mediazione le descritte novità in tema di versamento unico e rateazione sono entrate in vigore a partire dal primo gennaio 2016 mentre le disposizioni in tema di inadempimento si applicano alle conciliazioni giudiziali ed agli accordi di mediazione perfezionati dal 22 ottobre 2015.