Volontari soccorso alpino e speleologico: stipendio, diritti e adempimenti
I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso e le relative esercitazioni. Ai volontari del soccorso alpino e speleologico spetta inoltre la retribuzione, se sono lavoratori dipendenti, o un indennità, se sono lavoratori autonomi. Il datore di lavoro è tenuto a consentire l’assenza da lavoro e può recuperare lo stipendio pagato al lavoratore inviando una richiesta di rimborso all’ente di previdenza al quale versa i contributi per il lavoratore.
Il trattamento normativo ed economico dei volontari del soccorso alpino e speleologico è lo stesso riservato ai volontari della Protezione civile, dal diritto alla conservazione del posto di lavoro durante l’assenza dovuta alle attività di soccorso al diritto allo stipendio. La normativa che disciplina il diritto ad assentarsi dei volontari del soccorso alpino è la legge n. 18 febbraio 1992, n. 162 e il decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379.
Quali sono le operazioni di occorso alpino e speleologico. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti.
Quanti giorni di astensione ha diritto il volontario del soccorso alpino e speleologico. L’astensione da lavoro dipende dalla durata delle operazioni di soccorso:
- Se l’operazione di soccorso del volontario di protezione civile si conclude in giornata il lavoratore ha diritto ad un giorno di astensione dal lavoro;
- Se le operazioni di soccorso si concludono in giornata ma con una durata di più di 8 ore, il lavoratore ha diritto ad astenersi per due giorni, ossia nel giorno in cui è cominciato l’intervento e in quello successivo;
- Se le operazioni di soccorso si protraggono oltre le ore 24 del giorno in cui è iniziata l’operazione di soccorso, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l’intervento e in quello successivo.
L’art. 1, comma 4, del D.M. del 24 marzo 1994, n. 379 ha stabilito che “nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.
Il Ministero del lavoro con la circolare n. 11 del 1995 ha chiarito che l’astensione dal lavoro per l’intera giornata spetta anche per un intervento di breve durata.
Requisiti per i lavoratori dipendenti:
- Essere lavoratori dipendenti di un'azienda tenuta al versamento dei contributi obbligatori all'Inps al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ai fondi speciali di previdenza;
- Essere inseriti nell'elenco dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico o nell’elenco dell’Alpenverein Sudtirol, il cui soccorso alpino è equiparato a quello del CAI. L’elenco viene trasmesso annualmente all'Inps dallo stesso Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del CAI;
- Essere impiegati in interventi alpinistici o speleologici che siano volti al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale e regionale.
Il diritto allo stipendio dei volontari del soccorso alpino e speleologico. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza, previa certificazione dell'effettiva partecipazione da parte del sindaco del comune ove hanno operato.
La retribuzione da considerare è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale giornaliera che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa (paga base, indennità di contingenza, superminimo assorbibile, edr, scatti di anzianità, ecc.). Ai lavoratori appartenenti a categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, il trattamento economico è quello effettivo.
Adempimenti del lavoratore. Il lavoratore, per giustificare l’assenza dal luogo di lavoro e per il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione, deve:
- rendere al datore di lavoro l’apposita dichiarazione di appartenenza, in qualità di volontario, alla data delle operazioni di soccorso o esercitazioni, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o all’Alpenverein Sudtirol;
- presentare al datore di lavoro l’attestazione del/i Sindaco/i o loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e relativi tempi di durata.
Adempimenti del datore di lavoro. Il datore di lavoro, presso cui il lavoratore volontario è occupato, è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazioni, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro (circolare Inps n. 126 del 10.05.1995). La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino, astenutisi dal lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18.2.92 n. 162, deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale.
La domanda di rimborso retribuzioni erogate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro, che è tenuto a corrispondere la retribuzione, ha la facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza (generalmente l’Inps) cui il lavoratore è iscritto.
Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse cioè le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", ecc.
La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o di esercitazione (art. 2, D.M, 24.3.1994). ( art. 1, L. 162/92 – Min. Lav. circ. n. 11 del 6.1.1995).
La domanda di rimborso va presentata alla Sede competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.
La domanda deve prevedere:
- le generalità del lavoratore interessato;
- l'importo della retribuzione corrisposta;
- l'attestazione (in allegato) del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle perdette attività e i relativi tempi di durata;
- la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro;
- la dichiarazione dei lavoratori di appartenenza al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI (Circolare INPS 10 maggio 1995 n. 126).
Se l’attività di soccorso alpino ha interessato lavoratori dipendenti, la domanda di rimborso deve essere inoltrata dal datore di lavoro telematicamente tramite l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
- WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal datore di lavoro munito di PIN attraverso il Portale dell’Istituto – Servizi on line – Aziende, consulenti, professionisti – (Donazione sangue, Midollo Osseo, Soccorso Alpino) – Rimborso retribuzione soccorso alpino,
- CONTACT – CENTER;
- attraverso il numero verde 803.164.
a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di soccorso o di esercitazione, alla sede Inps territorialmente competente individuata in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta l'attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.
Devono essere allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione di appartenenza, in qualità di volontario, alla data delle operazioni di soccorso o esercitazioni, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o all’Alpenverein Sudtirol;
- attestazione del Sindaco o dei Sindaci o loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e relativi tempi di durata.
Indennità per i lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico. Infine i volontari che siano lavoratori autonomi, possono ottenere un indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di assenza dal lavoro. L'indennità sarà erogata, su richiesta, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e sarà pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.
A tal fine devono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per il territorio. La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.