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Voucher baby sitting 2016: fondi esauriti, l’Inps “stop alle domande”

L’Inps ha comunicato l’esaurimento dei 20 milioni di euro stanziati per il 2016 per il riconoscimento alle lavoratrici madri dei voucher baby sitting, un contributo di 600 euro al mese per 6 mesi, alternativo al congedo parentale, erogato dall’Inps per l’asilo nido o la baby sitter. L’Inps non lavora né accetta più domande. Ecco il comunicato.
A cura di Antonio Barbato
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domanda voucher asilo nido

Per l’anno 2016 niente più voucher baby sitting. L’Inps in un messaggio del 3 agosto 2016 ha comunicato che i 20 milioni di euro di finanziamento per il 2016 si sono esauriti e quindi, a meno che il Ministero non provveda a rifinanziare la misura, l’Inps non prende più in considerazione le domande e non consente più la presentazione di domande ulteriori.

Ecco il messaggio Inps n. 3285 del 3 agosto 2016 con il quale l’Istituto comunica:

“l’esaurimento per l’anno 2016 del budget di 20 milioni di euro, previsto dall’art. 1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e stanziato per il finanziamento del beneficio in oggetto, ed in attesa delle eventuali rideterminazioni da parte del Ministero vigilante in merito al beneficio suddetto, si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, l’Istituto “non prende in considerazione ulteriori domande” e, pertanto, la relativa procedura telematica non ne consente più l’acquisizione".

Cosa sono i voucher baby sitting e asilo nido. Si tratta di un beneficio riconosciuto dall’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero). Viene erogato un contributo di 600 euro mensili per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati oppure in alternativa viene erogato un voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. L’importo del contributo di 600,00 euro mensili è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Il beneficio spetta alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private e alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps, incluso le libere professioniste che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena. Il beneficio può essere richiesto dalle madri al termiine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi.

Ebbene, la misura era stata prevista in misura sperimentale per il triennio 2012-2015 e confermata anche per il 2016 dalla Legge di Stabilità 2016.

I 20 milioni di euro di quest’anno si sono esauriti e pertanto il tutto è rimandato al prossimo anno (se sarà confermata la misura nella Legge di Stabilità prossima) o al prossimo rifinanziamento, se ci sarà.

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