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730 e Modello Redditi 2017: scadenza 30 giugno del versamento delle imposte

I contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta ed i titolari di partita IVA obbligati a presentare il modello Redditi 2017 sono tenuti al versamento del saldo 2016 e acconto 2017 delle imposte sui redditi (Irpef ed Addizionali) entro il 30 giugno 2017. Possibile far slittare il versamento entro il 30 luglio 2017 pagando una maggiorazione dello 0,40%. Vediamo tutte le informazioni utili contenute nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
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A cura di Antonio Barbato
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scadenza versamento imposte 30 giugno

Scade il 30 giugno il termine per il versamento delle imposte sui redditi a saldo dell’anno 2016 ed acconto per il 2017 risultanti da modello 730/2017 e Modello Redditi 2017. Sono interessati i contribuenti non titolari di partita IVA che presentano il 730 senza sostituto d’imposta, ossia coloro che presentano il 730 ma non hanno un datore di lavoro, e tutti i titolari di partita Iva che sono obbligati a presentare l’ex modello Unico, che ora prende il nome di Modello Redditi 2017.

C’è da chiarire subito che quindi coloro che presentano il modello 730 precompilato od ordinario, ma hanno un datore di lavoro o l’Inps come sostituto d’imposta, non sono interessati dal termine di scadenza del 30 giugno, in quanto questi soggetti effettueranno il pagamento delle imposte, sempre che il modello 730 risulta con Irpef a debito, attraverso il sostituto d’imposta nella mensilità del mese di luglio (agosto per i pensionati).

Il versamento entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%. Coloro che non versano l’Irpef e le addizionali a saldo dell’anno 2016 ed acconto dell’anno 2017 entro il 30 giugno 2017 possono provvedere ai relativi versamenti entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

730 senza sostituto scadenza versamento 30 giugno

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 senza sostituto ed hanno un saldo negativo dell’Irpef da versare, quindi risultanze della dichiarazione dei redditi con Irpef e addizionali a debito possono effettuare il versamento delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, entro il 30 giugno 2017. O in alternativa entro il 30 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%.

A novembre poi va versata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto, se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

  • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Perché chi presenta il modello 730 senza sostituto d’imposta paga prima le imposte? Perché i versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche.

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Irpef a credito: rimborsa l’Agenzia delle Entrate. Il termine del versamento del 30 giugno ovviamente interessa i contribuenti che hanno un saldo Irpef e addizionali a debito. Ovviamente se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

 

Modello Redditi 2017 (ex Unico 2017): scadenza versamento 30 giugno

I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati a presentare il modello Redditi 2017, ex modello Unico ed a versare le imposte secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni.

La scadenza per la presentazione del Modello Redditi 2017, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, è la seguente:

  • dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Ebbene, anche se la presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile fino al 2 ottobre 2017, in termini di versamento delle imposte, la scadenza dei versamenti parte dal 30 giugno 2017.

Le istruzioni del modello Redditi 2017 indicano i termini di versamento. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2017 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si effettuano i versamenti. Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica.

E’ possibile effettuare i versamenti direttamente:

  • mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
  • utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

E’ possibile effettuare i versamenti tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Principali codici tributo:

  • 4001: Irpef – Saldo
  • 4033: Irpef – Acconto prima rata
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
  • 3801: Addizionale regionale
  • 3844: Addizionale comunale – Saldo
  • 3843: Addizionale comunale – Acconto
  • 1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
  • 1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
  • 1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione

La rateazione delle imposte

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Rateazione per contribuenti non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Il contribuente che versa la prima rata entro il 30 giugno 2017, verserà:

  • la seconda rata entro il 31 luglio 2017 con gli interessi dello 0,33%,
  • la terza rata entro il 31 agosto 2017 con gli interessi dello 0,66%,
  • la quarta rata entro il 2 ottobre 2017 con gli interessi dello 0,99%,
  • la quinta rata entro il 31 ottobre 2017 con gli interessi dello 1,32%,
  • la sesta rata entro il 30 novembre 2017 con gli interessi dello 1,65%.

Il contribuente che versa la prima rata entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dell0 0,40% degli importi in via preventiva, verserà:

  • la seconda rata sempre entro il 31 luglio 2017 senza interessi,
  • la terza rata entro il 31 agosto 2017 con gli interessi dello 0,33%,
  • la quarta rata entro il 2 ottobre 2017 con gli interessi dello 0,66%,
  • la quinta rata entro il 31 ottobre 2017 con gli interessi dello 0,99%,
  • la sesta rata entro il 30 novembre 2017 con gli interessi dello 1,32%.

Rateazione per contribuenti titolari di partita IVA

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Il contribuente che versa la prima rata entro il 30 giugno 2017, verserà:

  • la seconda rata entro il 17 luglio 2017 con gli interessi dello 0,18%,
  • la terza rata entro il 21 agosto 2017 con gli interessi dello 0,51%,
  • la quarta rata entro il 18 settembre 2017 con gli interessi dello 0,84%,
  • la quinta rata entro il 16 ottobre 2017 con gli interessi dello 1,17%,
  • la sesta rata entro il 16 novembre 2017 con gli interessi dello 1,50%.

Il contribuente che versa la prima rata entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dell0 0,40% degli importi in via preventiva, verserà:

  • la seconda rata entro il 21 agosto 2017 con gli interessi dello 0,18%,
  • la terza rata entro il 18 settembre 2017 con gli interessi dello 0,51%,
  • la quarta rata entro il 16 ottobre 2017 con gli interessi dello 0,84%,
  • la quinta rata entro il 16 novembre 2017 con gli interessi dello 1,17%.

Compensazione delle imposte

I contribuenti che sono titolari di partita IVA o comunque presentano il modello Redditi 2017 hanno la facoltà di compensare le imposte con i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi ma anche dalle denunce periodiche contributive.

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