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Attività di ricerca e sviluppo: il decreto per ottenere il credito di imposta sulle assunzioni

Sulle assunzioni di personale altamente qualificato impegnato in attività di ricerca e sviluppo è possibile richiedere un credito di imposta del 35% del costo del lavoro sostenuto per un anno. Il Decreto interministeriale del 23 ottobre 2013 ha disciplinato tutti gli aspetti relativi ai costi agevolabili, la richiesta e le modalità di fruizione. Vediamoli.
A cura di Antonio Barbato
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incentivo assunzione ricercatori e laureati

Nell’ambito delle misure urgenti per la crescita del paese introdotte con il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 è stato introdotto un credito di imposta del 35% del costo del lavoro riconosciuto alle imprese come incentivo sulle assunzioni di personale altamente qualificato, ossia persone con il titolo di dottorato di ricerca universitario o con laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, assunte per attività di Ricerca e Sviluppo. Nell’ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale che dà attuazione alle disposizioni e che disciplina le modalità di presentazione delle domande.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato un Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2013 riguardante le “Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo”. Tali disposizioni sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 e da tale data sono in vigore. 

L’art. 1 del Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2013 ribadisce quali sono i soggetti beneficiari: “Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa”. 

Costi agevolabili e misura del credito di imposta. L’art. 2 stabilisce che “è agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

  1. personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  2. personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto. 

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1, ossia 12 mesi.

Quale è il costo aziendale agevolato. Il comma 3 dell’art. 2 stabilisce che per “costo aziendale", si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori, e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti a partire dall'1 gennaio di ciascun anno.

Limite di 200.000 euro. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche oggetto dell’agevolazione possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35 per cento dei costi aziendali.

5.000 euro in più per le spese per il revisore contabile. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso, ai sensi dell'art. 24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

La richiesta dell’agevolazione e le modalità di fruizione

L’articolo 3 del Decreto Interministeriale non definisce la procedura di richiesta dell’agevolazione fiscale alla quale sono tenute le imprese, ma avvia un appalto per la gara per la realizzazione di una piattaforma informatica e rinvia ad un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico per la definizione dei contenuti della domanda di accesso all'agevolazione, nonché delle procedure per la presentazione anche in applicazione dell'art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata.

Con il medesimo atto sarà determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio e l’'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli.

Il Ministero dello Sviluppo economico con il Decreto del 28 luglio 2014 ha poi definito le modalità ed i tempi di presentazione della domanda, tramite la piattaforma informatica. Le domande per fruire del credito di imposta sulle assunzioni vanno presentate a partire dal 15 settembre 2014 per le assunzioni dell’anno 2012, da gennaio 2015 per le assunzioni effettuate nel 2013, da gennaio 2016 per le assunzioni relative all’anno 2014. Per maggiori informazioni vediamo la domanda per il credito di imposta assunzioni personale altamente qualificato.

Il Decreto prevede anche che il Ministero dello sviluppo economico comunicherà annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunicherà altresì, tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilità di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in  favore delle start up innovative e degli incubatori certificati

Oltre alle modalità, tutte da definire, per la richiesta, il Decreto Interministeriale disciplina anche le modalità di fruizione del credito d’imposta. L’art. 4 stabilisce che “L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato”.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Controlli sui beneficiari del credito di imposta

L’art. 5 stabilisce che “i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile.

La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del presente articolo (ossia 3 anni), al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC.

Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Le cause di decadenza dal diritto al credito di imposta

Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

  1. la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
  2. la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
  3. la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
  4. l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
  5. i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 

In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

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