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Credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori laureati

Per le assunzioni di lavoratori impiegati in attività di ricerca e sviluppo è possibile fruire di un credito di imposta nella misura del 35% del costo del lavoro sostenuto. E’ necessario il possesso di un dottorato di ricerca universitario o una laurea magistrale. Vediamo tutte le informazioni relative alle modalità di fruizione, la presentazione della domanda, le cause di decadenza, le sanzioni ed i controlli.
A cura di Antonio Barbato
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attività di ricerca e sviluppo assunzioni a tempo indeterminato

Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, poi convertito nella legge n. 134 del 2012, ha previsto all’art. 24 un contributo sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale impiegato in ricerca e sviluppo, in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Sono agevolate anche le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Il contributo per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 24, è destinato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Credito di imposta del 35% e per 12 mesi. Alle imprese di cui sopra, sempre secondo il comma 1, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

  1. personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
  2. personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. 

Il Decreto Interministeriale che dà attuazione al credito, stabilisce che il 35% sul costo aziendale è recuperabile come credito d’imposta utilizzabile in compensazione ma per un periodo non superiore all’anno. Per maggiori informazioni vediamo il decreto attuativo.

Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b). Per maggiori informazioni sulle lauree interessate, consultare l’elenco di seguito.

Le lauree magistrali interessate

L’allegato 2 al decreto citato indica quali sono le lauree in discipline di ambito tecnico o scientifico, si tratta delle seguenti:

  • LM-12 Design; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-17 Fisica; LM-18 Informatica;
  • Lauree in Ingegneria. LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-34 Ingegneria navale; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
  • LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura; LM-40 Matematica; LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-54 Scienze chimiche; LM-6 Biologia;
  • LM-60 Scienze della natura; LM-61 Scienze della nutrizione umana; LM-66 Sicurezza informatica; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-79 Scienze geofisiche; LM-8 Biotecnologie industriali;  LM-82 Scienze statistiche; LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali; LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione.

Le attività di Ricerca e Sviluppo oggetto di agevolazione fiscale

Il credito d’imposta non è riconosciuto al solo possesso del lavoratore delle lauree sopra indicate o del dottorato di ricerca, ma è necessario che l’assunzione sia specificamente rivolta allo svolgimento di una delle attività previste dal comma 3 dell’art. 24 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012: “Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

L’utilizzo in compensazione del credito, la decadenza e le sanzioni 

Il credito d’imposta nell’Unico. Il comma 2 dell’art. 24 precisa che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta del limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro.

Il credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per ogni singola assunzione:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  •  ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 

La Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta "non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato" in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione.

Decadenza del diritto al credito d’imposta. Il comma 3 dell’art. 24 stabilisce che “il diritto a fruire del contributo decade:

  • se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
  • nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 

Il decreto attuativo e la presentazione delle domande

La legge che istituisce il credito d’imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato per attività di Ricerca e Sviluppo richiama più volte un intervento del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il comma 5 stabilisce che il Ministero potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 6 dell’art. 24 del D. L. n. 83 del 2012 invece stabilisce che per fruire del contributo le imprese devono presentare un’istanza secondo le modalità che saranno individuate da un decreto, di cui al comma 11 e secondo le risorse del comma 12. Il comma 11 richiama sempre il Decreto, che andava emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012. Il comma 12 e 13 stabiliscono che l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta è di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il decreto attuativo è stato introdotto con il Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2013 entrato in vigore il 21 gennaio 2014. Tale decreto disciplina in maniera dettagliata i soggetti beneficiari dell’agevolazione, i costi agevolabili e la misura del credito di imposta, la procedura di richiesta di agevolazione e le modalità di fruizione del credito d’imposta. Per maggiori informazioni vediamo la fruizione del credito di imposta sulle assunzioni in ricerca e sviluppo.

Mentre per quanto riguarda la presentazione delle richieste per fruire del credito di imposta, con il decreto del 28 luglio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2014, sono state definite le modalità di presentazione delle domande, il relativo calendario di presentazione. Per le assunzioni effettuate nel 2012, il periodo per presentare la domanda tramite apposita procedura informativa è quello che va dal 15 settembre al 31 dicembre 2014, dal 10 gennaio 2015 è possibile presentare la richiesta per le assunzioni effettuate nell’anno 2013, mentre dal 10 gennaio 2016 per le assunzioni effettuate nell’anno 2014. Per tutti i dettagli, vediamo la domanda per il credito di imposta assunzione personale altamente qualificato.

Sanzioni e controlli: necessario un revisore contabile o il collegio sindacale

Il comma 7 dell’art. 24 del D. L. n. 83 del 2012 parla di sanzioni: ”Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge”.

I commi 8 e 9 chiama al controllo un revisore contabile o il collegio sindacale: “I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio”.

Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.  Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

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