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Bonus assunzioni Garanzia giovani: incentivi alle imprese fino a 6.000 €

I Bonus assunzioni di Garanzia giovani sono degli incentivi all’imprese che assumono giovani, iscritti ad un programma nazionale, che hanno un’età tra 16 e 29 anni (30 anni non compiuti). L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a termine, anche in somministrazione. L’importo va da 1.500 euro a 6.000 euro. Vediamo tutte le informazioni, dalle condizioni alle modalità di inoltro della domanda.
A cura di Antonio Barbato
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incentivi assunzioni giovani disoccupati

Dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017 è possibile richiedere il Bonus assunzioni Garanzia giovani, il bonus occupazionale previsto per le assunzioni dei giovani under 29 iscritti al programma nazionale “Garanzia Giovani”. Sono previsti incentivi fino a 6.000 euro per i datori di lavoro che effettuano assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, di giovani tra i 16 ed i 29 anni di età non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione registrati al programma Garanzia Giovani.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 contenente appunto la misura “Bonus occupazionale” in attuazione dell’Iniziativa Occupazione Giovani nell’ambito del programma nazionale Garanzia giovani.

Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo. L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Incentivo per l’assunzione di giovani fino a 29 anni (o under 30). I giovani disoccupati potranno essere assunti se hanno un’età compresa tra i 16 anni ed i 29 anni (che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni). Si tratta dei NEET o Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè giovani non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione. I minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del D. Lgs. n. 181 del 2000.

Gli incentivi all’assunzione sono riservati ai datori di lavoro che assumono i giovani disoccupati registrati al programma, quindi iscritti e profilati a Garanzia Giovani (tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it).

A gestire questo bonus occupazionale per le imprese è l’Inps, che con apposita circolare, ha pubblicato i propri chiarimenti Inps.

Il bonus occupazionale, che sarà fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, è riconosciuto sulle assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017 di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani, che rientrano tra i NEET, ossia che hanno i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 15 anni ed i 29 anni (30 anni non computi),
  • obbligo scolastico assolto se minorenni,
  • non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione. 

Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET”, sopra descritta, anche nel momento dell’assunzione.

Incentivo è per gli under 30. Il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età. Il bonus occupazionale spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto.

L’età minima è 16 anni. Dopo che la registrazione a Garanzia Giovani è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione. (Esempi: a) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo; b) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo).

Quali assunzioni sono agevolate: contratti a termine e indeterminato

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali incentivata, l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani disoccupati registrati a Garanzia Giovani con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione. 

Fatte salve le esclusioni desumibili dalla tabella in allegato 1 del Decreto (ossia le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia per le quali le assunzioni agevolate sono solo quelle a tempo indeterminato), l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani NEET con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata, sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L’incentivo è invece escluso per le seguenti tipologie contrattuali:

  • il contratto di apprendistato;
  • contratto per il lavoro domestico;
  • contratti di lavoro intermittente, ripartito e accessorio. 

L’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico.

Importi dell’incentivo e modalità di fruizione

L’importo del Bonus occupazionale riconosciuto dall’Inps dipende dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, operata dai Centri per l’Impiego, dagli altri servizi competenti, ovvero dal Ministero del Lavoro nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del decreto (ossia quando il giovane non sia stato ancora preso in carico dalla struttura competente, quindi non vi è una valutazione).

Le classi di profilazione è importante per la misura degli incentivi. Ecco la misura degli incentivi.

Assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi:

  • incentivo di 1.500 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA;
  • incentivo di 2.000 euro; se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA;
  • nessun incentivo, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA o MEDIA. 

Assunzioni a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi:

  • incentivo di 3.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA;
  • incentivo di 4.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA;
  • nessun incentivo, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA o MEDIA. 

Assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione):

  • incentivo di 1.500 euro, se il giovane ha una classe di profilazione BASSA;
  • incentivo di 3.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione MEDIA;
  • incentivo di 4.500 euro, se il giovane ha una classe di profilazione ALTA;
  • incentivo di 6.000 euro, se il giovane ha una classe di profilazione MOLTO ALTA.

La registrazione a Garanzia Giovani e la classe di profilazione

Può essere così sinteticamente descritto:

  • il giovane disoccupato interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate;
  • un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;
  • Viene attribuita la classe di profilazione;
  • al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per l’impiego o dal soggetto privato accreditato;
  • la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente – a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate – in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

La classe di profilazione per la misura dell’incentivo. In fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione. Le  4 classi previste, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata, sono i seguenti :

  • classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;
  • classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;
  • classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;
  • classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA. 

Tutte le informazioni sulla stipula dei contratti e le condizioni richieste

L’incentivo spetta anche per le assunzioni con contratto part-time, così come può spettare una seconda volta per le trasformazioni di un contratto a termine, anche in somministrazione, in un contratto a tempo indeterminato. L’Inps in una circolare ha chiarito molti aspetti relativi sia al contratto da stipulare, che le casistiche riguardanti la cessazione anticipata di un contratto, i periodi di disponibilità nella somministrazione, il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e il cambiamento della sede di lavoro. L’Inps ha altresì chiarito la misura del bonus occupazionale in caso di rapporto interrotto o di part-time.

L’incentivo è concesso se il datore di lavoro rispetta alcune normative riguardanti le condizioni di spettanza di tutti gli incentivi, tra le quali il regolare versamento dei contributi, il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ha chiarito anche gli aspetti relativi alla cumulabilità con altri incentivi. Per tutte queste informazioni nel dettaglio, vediamo i chiarimenti Inps sugli incentivi per Garanzia Giovani.

Richiesta del datore di lavoro e ammissione all’incentivo

Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. 

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, al giovane disoccupato indicato nell’istanza preliminare.

L’Inps inoltre verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità delle risorse, comunica, esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’INPS è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.

Il messaggio Inps n. 7598 del 9 ottobre 2014 comunica che, a decorrere dal 10 ottobre 2014, è accessibile il modulo telematico “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione dell’importo spettante. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.” 

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. E’ possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza.

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale.

Come contattare l’Inps sul bonus occupazionale. Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno – la Sede potrà interpellare la Direzione generale, preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico.

Nell’eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell’istanza preliminare, la procedura è la seguente: “Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della Regione competente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati”. 

Fruizione dell’incentivo. Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione – all’interno del modulo dell’istanza – della misura complessiva dell’incentivo spettante. L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

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