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Bonus ricerca 2011 nel Decreto Sviluppo: il credito d’imposta sui progetti d’investimento

Il Decreto Legge sullo Sviluppo prevede un credito d’imposta per gli investimenti nella ricerca svolti da università e altri organismi riconosciuti. Andrà utilizzato in compensazione.
A cura di Antonio Barbato
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Tra le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Sviluppo 2011, c’è la possibilità per le imprese di fruire di un bonus ricerca per i progetti nelle attività di ricerca avviati quest’anno e l’anno prossimo, cioè per gli investimenti già in corso fino al 31 dicembre 2010 o per gli investimenti fino al 31 dicembre 2012.

Si tratta di un credito d’imposta a favore delle imprese che investono nelle attività di ricerca svolte da atenei o enti pubblici e sarà erogato in tre rate annuali a partire dall’avviamento del nuovo progetto di ricerca.

Il credito d’imposta è nella misura del 90% dell’incremento di investimenti nella ricerca che le imprese effettuano rispetto al passato. Quindi il bonus fiscale è sui nuovi investimenti ed il parametro di riferimento per determinare l’incremento che sarà agevolato è quello degli investimenti, fatti dalle stesse imprese richiedenti il bonus, negli anni 2008 e 2010.

Il 90% della quota che eccede rispetto alla media del triennio sarà restituito sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Il bonus ricerca andrà indicato nella dichiarazione dei redditi e andrà, come già, detto utilizzato in tre quote annuali. Per quanto riguarda le procedure per l’accesso al bonus, esse saranno definite dall’Agenzia delle Entrate. Il bonus ricerca si affianca al mini-bonus di 100 milioni concesso già alle imprese dalla legge di stabilità (220/2010).

I progetti finanziati sono quelli delle università, sia gli atenei statali che non statali, ma anche i progetti degli enti di ricerca dell’Agenzia spaziale italiana e quelli sviluppati dagli organismi riconosciuti dall’Unione Europea. E’ istituito anche un contratto di programma per la ricerca strategica che il Ministero dell’Istruzione potrà firmare con soggetti pubblici e privati, anche associati.

Il bonus ricerca introdotto col Decreto Sviluppo 2011 non cancella la deducibilità integrale degli investimenti delle imprese nei progetti di ricerca già esistente alla data dell’entrata in vigore del Decreto Legge. Pertanto le imprese potranno continuare a dedurre dal proprio imponibile fiscale gli investimenti nelle attività di ricerca. E d’ora in poi potranno anche utilizzare il credito d’imposta per il 90% degli incrementi di investimento nella ricerca.

La compensazione del bonus ricerca sarà quella dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, vale a dire effettuata sulle imposte sui redditi e le ritenute alla fonte, sull’Iva, sulle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Non potrà essere effettuata invece in compensazione dei contributi previdenziali da versare né per i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella dichiarazione dei redditi il bonus ricerca andrà indicato ma non sarà utile ai fini del reddito e dell’imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

[foto di cafedesignorants]

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