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I crediti d’imposta nel modello 730 2012

Nel modello 730 si possono recuperare alcuni crediti d’imposta come quelli per la prima casa, i canoni di locazione, i redditi all’estero e le mediazioni. Vediamo i crediti nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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credito imposta 730

Ogni anno i contribuenti italiani devono presentare la dichiarazione dei redditi. La più importante delle dichiarazioni è il modello 730 che è utilizzato dalle persone fisiche. Il modello va presentato per dichiarare i propri redditi ma anche per ottenere il risparmio dell’Irpef da pagare attraverso le detrazioni fiscali ed i crediti d’imposta.

Il quadro G del modello 730 2012 permette al contribuente di recuperare i crediti d’imposta. Si tratta di un ulteriore abbattimento dell’imposta netta da pagare attraverso l’agevolazione fiscale prevista dal Fisco per alcuni tipi di spese sostenuti da parte del contribuente.

La sezione I del quadro G del modello 730 2012 riguarda i crediti d’imposta relativi ai fabbricati e riguardano il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ed il credito per i canoni di locazione non percepiti.

Il riacquisto della prima casa riguarda il caso in cui viene effettuata la vendita e successivo riacquisto, entro un anno, della prima casa. La condizione è che l’immobile venduto sia già stato oggetto di agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il credito d’imposta riconosciuto al momento del riacquisto è pari all’imposta di registro o all’Iva assolta in occasione del precedente acquisto della prima casa. Oltre che in diminuzione dell’Irpef, su opzione del contribuente, il credito può essere portato a compensazione o in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto.

Il credito per i canoni di locazione non percepiti riguarda i canoni di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, che risultano nel procedimento di convalida di sfratto per morosità. Il credito spettante deve essere calcolato attraverso una riliquidazione delle maggiori imposte pagate nelle dichiarazioni dei redditi di tutti gli anni in cui è stato dichiarato il canone e che poi non è stato effettivamente percepito.

Nella sezione II del quadro G del modello 730 2012 c’è il credito d’imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione. Questo credito riguarda i contribuenti che aderiscono a forme pensionistiche complementari e che intendono reintegrare delle anticipazioni precedentemente richieste (per particolari esigenze quali spese sanitarie per gravi situazioni o acquisto prima casa), con dei versamenti contributivi. Le somme che eccedono € 5.164,57 sono oggetto del credito d’imposta.

Nella sezione III ci sono i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che riguarda i contribuenti che hanno percepito redditi in un paese stero nel quale sono state pagate le imposte a titolo definitivo (cioè che non possono essere rimborsate) e per le quali è possibile riconoscere un credito d’imposta (es. il caso in cui il reddito risulti imponibile sia in Italia che nel paese estero dove è stata pagata l’imposta).

Nella sezione IV c’è il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Ai contribuenti è riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta

Nella sezione V del quadro G del modello 730 2012 c’è il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione che è riservato ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre  2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, e alcune zone delle regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

Nella sezione VI del quadro G c’è il credito d’imposta per le mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali e riguarda le parti che si sono avvalse di tale strumento per risolvere le liti. Il credito è nella misura di € 500 per le controversie risolte con successo e si riduce alla metà, € 250, per le controversie dove la conciliazione non ha avuto successo. L’importo del credito spettante risulterà da una comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della Giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno, a partire dall’anno 2011. E l’importo dovrà essere comunicato nella colonna 1 del quadro G8 modello 730 2012. Tale credito può essere utilizzato anche in compensazione attraverso il modello F24. In questo caso andrà indicato nella colonna 2 del quadro G8 del modello 730 2012.

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