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Aumenti CCNL commercio 2023: una tantum, rinnovo e acconto assorbibile

Gli aumenti di retribuzione nel CCNL Commercio nell’anno 2023 spettano con due una tantum erogate in busta paga a gennaio e marzo 2023 e con un acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali che incrementa la paga base dei lavoratori da aprile 2023. Vediamo come funziona il calcolo degli importi una tantum, la tassazione separata e come cambia lo stipendio dei lavoratori del commercio da aprile 2023.
A cura di Antonio Barbato
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Aumenti CCNL commercio 2023: una tantum, rinnovo e acconto assorbibile

Con un Protocollo straordinario di settore sono stati stabiliti gli aumenti del CCNL commercio nell’anno 2023, in attesa del rinnovo del contratto commercio. Sulla base di quanto previsto già dal Protocollo, ai lavoratori spettano degli importi una tantum erogati in busta paga nel mese di gennaio e marzo 2023. E da aprile 2023 scatta il diritto dei lavoratori ad un aumento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

L’una tantum commercio nella busta paga di gennaio e marzo 2023 dipende dal livello di inquadramento e dai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022, mentre l’incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali è erogato in importo fisso mensile, a partire dal mese di aprile 2023, calcolato sulla base del livello di inquadramento.

Vediamo come cambiano, quindi, le buste paga del settore commercio per effetto degli aumenti del contratto commercio nell’anno 2023.

Una tantum commercio gennaio 2023

Con il Protocollo straordinario di settore del 12 dicembre 2022, nelle more che si concludano le trattative per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi (CCNL TDS), meglio conosciuto come CCNL Commercio, le parti hanno stabilito, al punto 2 dell’accordo, che “Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai punti successivi 3 e 4”.

Al richiamato punto 3 dell’accordo è previsto che “L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:

  • 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
  • 150 euro con la retribuzione di marzo 2023”.

Focalizzandoci sull’una tantum nella busta paga di gennaio 2023, quindi il lavoratore inquadrato con il livello quarto del commercio incasserà potenzialmente la cifra di 200 euro lordi in busta paga. Ma come vedremo, solo nel caso abbia lavorato nella stessa azienda, quindi nel caso abbia maturato 36 mesi di anzianità di servizio su 36 nel periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022.

In merito alla riparametrazione secondo i livelli, vediamo la tabella fornita nel Protocollo.

Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli importi dell'una tantum commercio di gennaio 2023 in base al livello di inquadramento sono i seguenti:

  • Quadri 347,22 euro;
  • Primo livello 312,78 euro;
  • Secondo livello: 270,56 euro;
  • Terzo livello: 231,25 euro;
  • Quarto livello: 200 euro;
  • Quinto livello: 180,69 euro;
  • Sesto livello: 162,22 euro;
  • Settimo livello: 138,89 euro.

Operatori di vendita:

  • Prima categoria: 188,79 euro;
  • Seconda categoria: 158,50 euro.

Questi importi sono la base di calcolo dell’una tantum commercio effettivamente erogata nel mese di gennaio 2023.

Il richiamato punto 4 del Protocollo prevede infatti che “Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.

Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”.

Il punto 5 del Protocollo prevede che “l’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto”.

Come si calcola, a questo punto, l’importo dell’una tantum lorda erogata in busta paga di gennaio 2023?

Il lavoratore dovrà prima di tutto individuare il proprio livello di inquadramento ed, in base a quello, individuare la cifra spettante teorica dall’elenco puntato di cui sopra, poi dovrà effettuare il calcolo tenendo conto dei mesi lavorati per intero (o per frazione), nella stessa azienda, con indeterminato o tempo determinato, nel periodo tra gennaio 2020 e dicembre 2022, che sono 36 mesi e quindi 36 quote dell’importo spettanti. Poi dovrà tener conto del proprio orario di lavoro. Se part-time, l’importo sarà riparametrato.

Il calcolo dell’una tantum commercio di gennaio 2023 è quindi diversificato in base alla situazione contrattuale e di anzianità di ogni singolo lavoratore. L’importo una tantum cambia quindi tra lavoratori full-time, part-time, con contratto indeterminato o determinato o contratto a termine, tra apprendisti e lavoratori qualificati. Ed inoltre è assoggettato a contribuzione previdenziale e tassazione separata.

Per maggiori informazioni vediamo l’approfondimento sul calcolo dell’una tantum commercio di gennaio 2023.

Una tantum commercio marzo 2023

L’una tantum commercio erogata nella busta paga di marzo 2023 segue esattamente gli stessi criteri e gli stessi punti del Protocollo previsti per gennaio 2023.

Nella sostanza, il Protocollo prevede che ai lavoratori inquadrati nel quarto livello commercio spettano potenziali 350 euro, erogati in due soluzioni, 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 150 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Il Protocollo contiene la tabella degli una tantum (potenziali) di marzo 2023. Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli importi dell'una tantum commercio di gennaio 2023 in base al livello di inquadramento sono i seguenti:

  • Quadri 260,42 euro;
  • Primo livello 234,58 euro;
  • Secondo livello: 202,92 euro;
  • Terzo livello: 173,44 euro;
  • Quarto livello: 150 euro;
  • Quinto livello: 135,52 euro;
  • Sesto livello: 121,67 euro;
  • Settimo livello: 104,17 euro.

Operatori di vendita:

  • Prima categoria: 141,60 euro;
  • Seconda categoria: 118,88 euro.

Anche in questo caso si tratta di cifre teoriche. Come previsto dall’accordo “Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022”.

Pertanto, occorrerà che il lavoratore divida l’importo di cui sopra in riferimento al proprio livello di inquadramento per 36 quote. E spetteranno una quota per ogni mese di anzianità di servizio tra gennaio 2020 e dicembre 2022, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato.

L’importo è inoltre da riparametrare in caso di part-time.

Nel senso che ad esempio un lavoratore con il quarto livello commercio part-time al 50%, che ha lavorato da gennaio a dicembre 2022, avrà il seguente calcolo: l’una tantum potenziale è di 150 euro, ma ha lavorato 12 mesi su 36, quindi ha diritto a 12/36 di 150 euro, ossia potenziali 50 euro. Siccome il rapporto di lavoro è part-time al 50% (20 ore settimanali su 40), l’importo effettivamente spettante è del 50% di 50 euro, quindi 25 euro lordi.

L’importo dell'una tantum commercio è lordo e va assoggettato prima a contribuzione previdenziale (9,19% con diritto allo sconto dei contributi del 3% previsto per l’anno 2023), poi a tassazione separata, ossia verrà applicata un’aliquota Irpef “corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione”, come previsto dall’art. 21 del TUIR.

Acconto assorbibile: cosa succede da aprile 2023

Il Protocollo Straordinario di Settore firmato dalle parti sociali non prevede solo l’erogazione di due una tantum a gennaio e marzo 2023, ma anche di un incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Il punto 6 del Protocollo prevede infatti che “Le parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali”.

Lo stesso protocollo contiene una tabella relativa all’acconto assorbibile commercio da aprile 2023:

  • Quadri 52,08 euro;
  • Primo livello 46,92 euro;
  • Secondo livello: 40,58 euro;
  • Terzo livello: 34,69 euro;
  • Quarto livello: 30 euro;
  • Quinto livello: 27,10 euro;
  • Sesto livello: 24,33 euro;
  • Settimo livello: 20,83 euro.

Operatori di vendita:

  • Prima categoria: 28,32 euro;
  • Seconda categoria: 23,78 euro.

Cosa significa “una somma… da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali”?

Prima di tutto, va fatta la differenza tra l'una tantum commercio gennaio e marzo 2023 e l'acconto assorbibile commercio da aprile 2023.

L'una tantum è un importo della retribuzione erogata in busta paga a gennaio e marzo 2023 e quindi è un elemento variabile, esposto generalmente nel corpo centrale del cedolino paga.

L‘acconto assorbibile è un importo teorico della retribuzione, è un elemento fisso e continuativo che è posto a base di calcolo della retribuzione stessa, esposto generalmente nella parte alta del cedolino paga.

L'una tantum è quindi una somma lorda percepita in quel mese, mentre l'acconto assorbibile non è una somma lorda percepita, ma un aumento della retribuzione lorda mensile sulla quale verrà sviluppato il calcolo del cedolino paga. E tale aumento genererà un aumento della retribuzione netta.

Rispondendo a quesito in merito a cosa significa "una somma… da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali”, significa che nella sostanza, nelle more del rinnovo del CCNL Commercio e quindi dell’aumento delle tabelle retributive del contratto commercio, dalla busta paga di aprile 2023 in poi nel settore commercio viene erogato un anticipo di rinnovo della paga base.

Nella sostanza, quale è la differenza tra il rinnovo della paga base e l'acconto assorbibile?

Nel caso del rinnovo del CCNL, generalmente aumenta la paga base quindi l’importo in busta paga della paga base cambia in aumento. E cambia per sempre.

In questo caso da aprile 2023 non aumenterà l’importo della paga base, che rimane della stessa cifra, perché non è ancora avvenuto il rinnovo del CCNL Commercio e delle tabelle retributive, ma nella busta paga, tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, accanto alla paga base, alla indennità di contingenza, l’eventuale scatto di anzianità, EDR, ed altri elementi, ci sarà anche un elemento in più, l’acconto assorbibile secondo la cifra sopra individuata. Di fatto, un acconto di aumento della paga base, come dicevamo.

Quando ci sarà il rinnovo del CCNL, l’acconto assorbibile sarà assorbito dall’aumento dell’importo della paga base, che sarà previsto dal rinnovo del CCNL Commercio.

Aumento stipendio commercio da aprile 2023

La busta paga dei lavoratori del settore commercio aumenterà in maniera strutturale da aprile 2023.

Ed aumenterà con il diritto all’acconto assorbibile tra gli elementi fissi e continuativi della retribuzione, ossia le cifre come paga base, indennità di contingenza, EDR, scatti di anzianità, che sono a base di calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria del lavoratore. Quindi aumenta lo stipendio lordo, aumenta la Retribuzione annua lorda (RAL).

L’effettivo aumento netto in busta paga dipende dal calcolo della retribuzione del lavoratore.

Leggendo l’approfondimento sulla retribuzione oraria e giornaliera nel contratto commercio, sarà possibile individuare di quanto aumenta la paga giornaliera o la paga oraria.

Bisognerà considerare che il divisore giornaliero è 26, mentre quello orario è generalmente 168 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.

Quindi, ad esempio un lavoratore inquadrato al quarto livello del commercio, sia full-time che part-time, sia a tempo indeterminato, che tempo determinato, avrà un aumento della paga lorda a titolo di acconto assorbibile di 30 euro, che nei fatti si concretizzerà in un aumento della paga oraria lorda, da assoggettare a contributi previdenziali Inps e tassazione Irpef, di 30 euro / 168 = 0,1785 euro ad ora di lavoro.

Si tratta di un acconto assorbibile ma nei fatti è un anticipo del rinnovo del CCNL Commercio, una soluzione per iniziare ad aumentare le retribuzioni dei lavoratori nel settore commercio nelle more che avvenga il rinnovo delle tabelle retributive del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Assorbimento aumenti di merito

Il Protocollo Straordinario di Settore al punto 7 prevede che “Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL TDS”.

Il protocollo straordinario, quindi, conferma quanto previsto dall’art. 216 del CCNL Commercio in materia di assorbimenti. Ciò significa che anche l’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali segue quanto previsto dall’art. 216.

In molti casi, l'acconto assorbibile non sarà assorbito dall'aumento di tabelle o di merito già concesso dalle aziende.

Tale articolo 216 del CCNL Terziario, Distruzione e Servizi, prevede che “In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione”.

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