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Detraibilità spese per osteopata e diete del biologo nutrizionista

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità delle spese sostenute per le sedute dall’osteopata e per le diete del biologo nutrizionista. Rientra tra le spese sanitarie detraibili del quadro E del 730, e quindi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, solo al figura del biologo nutrizionista, equiparato alla figura del medico e del dietista. Il parere è del Ministero della Salute. Necessaria una particolare descrizione nel documenti di certificazione. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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dieta del nutrizionista

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito due importanti risposte in materia di detraibilità delle spese per osteopata e per il biologo nutrizionista. Se nel primo caso il Ministero della Salute, interpellato a riguardo, ha risposto negativamente, nel secondo caso è possibile fruire della detrazione fiscale, ma a determinate condizioni. Le due precisazioni seguono la pubblicazione delle faq su cosa si può detrarre con il modello 730, nelle quali sono fornite anche ulteriori risposte riguardanti le spese mediche detraibili.

La detrazione fiscale del 19%.  Prima di entrare nel merito delle due tipologie di spesa, va premesso che attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi il modello 730 o il modello Unico, il contribuente può dichiarare spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% e tra queste una delle più importanti detrazione fiscale è la detrazione per spese sanitarie, da indicare del quadro E – Oneri e Spese del modello 730, più precisamente nel rigo E1. Fruire di tale agevolazione fiscale consente al contribuente di detrarre, o scaricare con il 730, il 19% della spesa sostenuta ed ottenere una riduzione dell’Irpef da pagare annualmente sulla base del proprio reddito. Con il 730 il ricalcolo dell’Irpef, includendo alcune detrazioni fiscali, può portare ad un rimborso che poi viene erogato dal datore di lavoro a partire dalla busta paga di luglio.

Chiarito ciò, vediamo gli specifici casi riguardanti le possibilità di fruizione della detrazione fiscale dell’art. 15 del TUIR (Detrazione per oneri e spese) e più precisamente della detrazioni per spese sanitarie del comma 1, lettera c).

Detraibilità spese per osteopata. L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 ha risposto alla domanda riguardante la detraibilità come spese mediche degli importi pagati per le prestazioni rese dall’osteopata. E il Fisco risponde dopo aver interpellato il Ministero della salute. Quest’ultimo, come si legge nella circolare, “ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso”.

Continua l’Agenzia delle Entrate: “Il Ministero della Salute precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”. 

Detraibilità spese per biologo nutrizionista. L’altra importante risposta sulla detraibilità delle spese sanitarie riguarda la possibilità di far transitare come spese mediche detraibili (rigo E1 Spese sanitarie del modello 730) anche gli importi pagati per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista (Es. le diete).

Il Fisco premette che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista. Poi anche in questo caso precisa di aver contattato il Ministero della Salute per chiarimenti, e quindi sulla natura delle prestazioni rese dalla figura professionale del biologo nutrizionista.

L’attività del biologo è un’attività attinente alla salute. L’Agenzia delle Entrate nella circolare precisa: “Il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute”.

La detraibilità come spese sanitarie. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR”. Quindi rientrano tra le spese sanitarie detraibili, ossia le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% e che vanno dichiarate nel rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730.

La documentazione richiesta per fruire della detrazione: non è necessaria la prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.

La non necessità della prescrizione medica va correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

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