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Detrazione fiscale sostituzione caldaia, acquisto condizionatori e climatizzatori

La detrazione fiscale per l’acquisto della caldaia a condensazione è quella del 65% per gli interventi che sono per il risparmio energetico (ecobonus), mentre per l’acquisto o sostituzione dei condizionatori e/o climatizzatori, o del termosifone o delle stufe a pellet, la detrazione spettante è quella del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus ristrutturazioni). Vediamo tutte le caratteristiche per fruire degli incentivi e quali sono gli adempimenti.
A cura di Antonio Barbato
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acquisto stufe a pellet

Il Fisco prevede due agevolazioni fiscali per i contribuenti che eseguono interventi sulla propria abitazione o per i condomini che effettuano dei lavori o installazioni. Si tratta delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus ristrutturazioni) e per risparmio energetico (ecobonus). La detrazione fiscale è differente per acquisto della caldaia, dei condizionatori o climatizzatori, oppure dei termosifoni. Tutti questi impianti godono di diverse agevolazioni fiscali, anche se sono tutte destinate alla climatizzazione della casa e, nella maggior parte, finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico.

Le due detrazioni hanno una percentuale diversa: l’ecobonus spetta nella percentuale del 65% della spesa sostenuta (nel 2015 tale percentuale diventerà del 50%, nel 2016 del 36%), mentre il bonus ristrutturazioni nella percentuale del 50% (nel 2015 tale percentuale di detrazione diventerà del 40%, nel 2016 la percentuale scende al 36%). La detrazione massima nel caso del bonus ristrutturazioni è di 96.000 euro (nel 2016 scenderà a 48.000 euro), mentre per l’ecobonus è di 30.000 euro.

Ciò significa che il contribuente che sostiene la spesa può portare in detrazione fiscale il relativo importo calcolato secondo la percentuale e deve ripartire l’importo per 10 anni, e quindi fruirne in detrazione d’imposta Irpef, per un importo pari a un decimo della spesa detraibile, in dieci dichiarazioni dei redditi (modello 730 o Unico). Es. con 1.000 euro di spesa, sono detraibili rispettivamente 650 euro e 500 euro, con detrazioni annuali rispettivamente di 65 euro e 50 euro.

Vediamo ora quale dei due incentivi spetta per l’acquisto o sostituzione della caldaia, dei condizionatori o climatizzatori, oppure dei termosifoni.

Partiamo subito dagli interventi che non beneficiano della detrazione del 65% per risparmio energetico, quindi dell’ecobonus, ma della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie o bonus ristrutturazioni.

Termosifoni: spetta la detrazione per ristrutturazioni edilizie. La sostituzione dei termosifoni con impianti di climatizzazione invernale, ossia le caldaie a condensazione, come vedremo, consente di poter fruire delle detrazione per risparmio energetico, l’ecobonus del 65%, ma solo se sussistono determinate caratteristiche tecniche. Nel caso dei termosifoni invece, la detrazione spettante è quella per ristrutturazioni edilizie, il bonus ristrutturazioni del 50% della spesa sostenuta. Analogo discorso per le caldaie non a condensazione. E le stufe a pellet.

Per la riparazione o sostituzione di termosifoni esistenti, si può beneficiare della detrazione per ristrutturazioni edilizie del 50%, sia per se l’intervento è sulla singola unità abitativa che condominiale. Analogo discorso per l’installazione di valvole termostatiche su termosifoni esistenti. Se l’installazione è di nuovi caloriferi, spetta sicuramente la detrazione del 50%, sempre il bonus ristrutturazioni. 

Caloriferi e condizionatori: spetta il bonus ristrutturazioni. Anche l’installazione di un nuovo condizionatore, oppure la sostituzione dello stesso, consente la fruizione della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, se il nuovo impianto è a pompa di calore, e quindi non è solo per il raffreddamento. Non è possibile ottenere per tali interventi la detrazione per risparmio energetico nella misura del 65%, che in seguito vedremo.

Le condizioni poste dal Fisco per ottenere la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, o bonus ristrutturazioni, come indicato nelle guide fiscali, sono le seguenti: sostituzione con altri (caloriferi o condizionatori) anche di tipo diverso e riparazione o installazione di singoli elementi. Inoltre la spesa è detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico.

La detrazione del 50%, fino ad un importo massimo di 96.000 euro, sino al 31 dicembre 2014, è applicabile anche agli interventi di risparmio energetico.

Se il condizionatore è utilizzabile anche a fini del riscaldamento per l’inverno, e viene installato ad integrazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente, sussistono sicuramente le condizioni di opera finalizzata al risparmio energetico, quindi scatta il diritto alla detrazione per ristrutturazioni edilizie. A tal fine è necessario che l’installatore rilasci una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico.

Vediamo ora quali interventi per la climatizzazione della casa consentono di fruire una detrazione fiscale per risparmio energetico nella misura del 65% fino al 2014 e del 50% dal 2015.

Premettiamo, la detrazione fiscale per gli interventi per il risparmio energetico spetta per una serie di tipologie di intervento. Tra questi interventi, come individuato dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008), ci sono quelli che riguardano la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Tutte le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico spettano se gli interventi o le installazioni sono effettuate su immobili esistenti. E’ pertanto esclusa la detrazione per gli immobili in costruzione. Più precisamente, per essere considerato già esistente ai fini dell’agevolazione fiscale l’immobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso.

Approfondiamo tra tutti i lavori che comportano un risparmio energetico, e quindi il diritto all’incentivo, gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ed in particolare la detrazione fiscale per l’acquisto della caldaia. 

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. L’ecobonus spettante è pari al 65% della spesa sostenuta, o 50% a partire dal 2015, ma sempre nel limite detraibile di 30 mila euro. Oltre non spetta la detrazione fiscale.

La detrazione va fruita in 10 anni, in dieci periodi d’imposta e quindi in dieci dichiarazioni dei redditi. L’importo spettante è quindi ripartito in 10 rate. Se ad esempio si è sostenuta una spesa per l’acquisto di caldaia e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per un totale di 10.000 euro, la detrazione spettante è il 65%, quindi 6.500 euro, da ripartire (o per meglio dire da scaricare) a quote annuali di 650 euro e per dieci dichiarazioni dei redditi (modello 730 o Unico).

Spese per impianti di climatizzazione invernale detraibili. Sono agevolati con la detrazione d’imposta gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso:

  • la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  • lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. 

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta (dal 15 agosto 2009) la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.

L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Inoltre la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore. E dell’impianto centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo. 

Lavori condominiali negli stabili con alcuni appartamenti senza riscaldamento. Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E).

Documentazione e modalità di pagamento

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica. I documenti necessari sono l’asseverazione del tecnico e la scheda informativa, che devono essere trasmesse all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per tutte le informazioni, vediamo gli adempimenti e documenti per la detrazione per risparmio energetico.

Il pagamento delle fatture relative alle forniture delle caldaie e degli impianti di climatizzazione invernale per le quali si richiede la detrazione per risparmio energetico, fruibile poi per 10 anni nella dichiarazione dei redditi, deve essere effettuato dal contribuente beneficiario della detrazione con il bonifico parlante.

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