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Gli sgravi contributivi tornano al 100% in Campania

La Regione Campania ha approvato un incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania di natura economica del 60% sulle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di qualsiasi età che si aggiunge all’esonero contributivo del 40% stabilito dal Governo Renzi. In sostanza gli sgravi contributivi tornano al 100%, limite alla decontribuzione di 8.060 euro. La misura riguarda i lavoratori rientranti nelle categorie dei disabili, dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Domande dal 18/7 sul sito regionale. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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esonero contributivo

La Regione Campania ha approvato una nuova misura per rilanciare l’occupazione a tempo indeterminato in Campania dei lavoratori di qualsiasi età: un incentivo economico pari ad uno sgravio contributivo fino 100%. Più precisamente è stato introdotto un incentivo per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania di natura economica che estende l’esonero contributivo del 40% stabilito dal Governo Renzi nella Legge di Stabilità 2016 , con un incentivo economico del 60%, fino alla decontribuzione totale, con un limite di 8.060 euro annui. La misura non è per tutte le assunzioni ma è destinata all’assunzione di lavoratori rientranti tra i disabili, gli svantaggiati ed i molto svantaggiati.

In sostanza in cosa consiste questa misura: le imprese che assumono in Campania un lavoratore di qualsiasi età a tempo indeterminato (che rientri tra i disabili, i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati secondo la definizione europea che in seguito riportiamo) possono beneficiare del 40% di sconto sui contributi di provenienza nazionale (la misura è prevista nella Legge di Stabilità 2016) e di questo ulteriore sconto del 60% di provenienza dalla Regione Campania. In totale ciò determina una decontribuzione totale sull’assunzione.

Il massimo che può ottenere un datore di lavoro con la decontribuzione totale della Regione Campania è un incentivo fino a 8.060 euro annui. Vediamo perché.

La decontribuzione per le nuove assunzioni

La L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1, comma 178, prevede, con riferimento all’intero territorio nazionale, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro del settore privato, che procedano a nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016.

La Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 160/2016 ha previsto di concedere, a valere su risorse del POR FSE 2014-2020, incentivi in misura tale da poter compensare l’ulteriore differenza del 60% dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che procedano ad assumere a tempo indeterminato “lavoratori disabili”, “lavoratori svantaggiati” o “molto svantaggiati” residenti in Campania.

Per il biennio 2016 – 2017 l’importo programmato è di 50 milioni di euro, con possibilità di integrazione con ulteriore risorse in considerazione dell’impatto della misura sul territorio.

In occasione di un convegno organizzato per i giovani dal direttore del Centro per l’Impiego di Pozzuoli, Dott. Giuseppe Manfredi, l’Assessore al lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri commenta la misura:

“In pochi mesi la Campania si è dotata di un Piano per il lavoro unico in Italia. Dopo il successo del bonus occupazionale di Garanzia Giovani che ha risvegliato la voglia di assumere i giovani, ora c’è anche Garanzia Over, che attraverso una ricollocazione al lavoro finanziata dalla Regione con 800 euro al mese per 6 mesi punta al reinserimento di chi non è più giovane, e questa misura unica in Italia quale è la decontribuzione fino al 100% delle assunzioni a tempo indeterminato in Campania. Il mio obiettivo è di favorire lo sviluppo e l'incremento occupazionale, spingendo gli imprenditori ad investire nella nostra regione”.

Con questa misura la regione di fatto consente alle imprese campane di avere quasi gli stessi vantaggi che sono stati previsti dall’esonero contributivo del 100% della Legge di Stabilità che era in vigore fino al 2015 e dell’art. 8, comma 9 della Legge 407/1990 che era in vigore fino al 2014.

Vediamo ora nel dettaglio la misura.

Incentivo assunzione dei lavoratori svantaggiati in Campania

“ La decontribuzione al 100% torna in Campania. Questa misura è unica in Italia ”
Assessore al lavoro, Dott.ssa Sonia Palmeri
Come si legge nella delibera n. 160 sul BURC della Regione Campania, vengono concessi degli “incentivi aventi natura economica quantificati in misura tale da poter compensare l’ulteriore differenza del 60% dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 1 della L. 208/15 Co. 178 e comunque nel rispetto del limite massimo dell’entità stabilita dalla legge”.

Pertanto l'incentivo consente ai datori di lavoro di non pagare i contributi a proprio carico. Il 9,19% dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, trattenuto allo stesso in busta paga, è ovviamente sempre dovuto all'Inps.

Datori di lavoro interessati. Sono beneficiari della decontribuzione Regione Campania tutte le imprese e i lavoratori autonomi che, in qualità di datori di lavoro, assumono lavoratori nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Più precisamente, sono beneficiari dell'incentivo sulle assunzioni di lavoratori svantaggiati in Campania tutti i soggetti che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016, in base alla vigente normativa sul lavoro, abbiano incrementato o incrementeranno il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l'assunzione di lavoratori definiti “svantaggiati”, “molto svantaggiati” o “con disabilità” presso le proprie sedi, stabilimenti o uffici nella Regione Campania.

Le imprese possono avere qualsivoglia forma giuridica e devono essere iscritte presso le competenti C.C.I.A.A ovvero altri Albi/Registi previsti.

I lavoratori autonomi beneficiari sono quelli che risultino iscritti all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, sono beneficiari i lavoratori autonomi che esercitino l’attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli Albi/Registri competenti.

Quali assunzioni sono agevolate. La misura non è per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, ma è limitata alle impree che assumono a tempo indeterminato le seguenti categorie di soggetti residenti in Campania:

  • lavoratori disabili;
  • lavoratori svantaggiati;
  • lavoratori “molto svantaggiati”.

Sono esclusi dall’applicazione della disciplina dell’incentivo i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e professioni.

Contratti di lavoro esclusi dall’incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania. Il beneficio non potrà essere concesso:

  • Per i contratti di apprendistato;
  • Per i contratti di somministrazione;
  • Per i contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
  • Per i contratti di lavoro domestico.

E' escluso anche il lavoratore che abbia avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha goduto degli “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Credito d’imposta” (Prima e seconda finestra), anche se l’incentivo sia stato concesso a una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Misura dell'incentivo. L’incentivo erogato consente alle imprese beneficiarie di ottenere per ogni lavoratore assunto uno sgravio contributivo pari al 100% entro il limite massimo annuo di 8.060 euro. Per le imprese che hanno già beneficiato degli sgravi pari al 40% previsti dallo Stato, il contributo massimo concedibile è pari all'ulteriore 60%.

Durata dell’incentivo. L’incentivo riconosciuto ha una durata massima pari a 12 mesi (per i lavoratori svantaggiati) ed è allungata a 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati e con disabilità.

Le risorse assegnate sono pari a 50 milioni di euro per il biennio 2016 – 2017. Nell’allegato alla delibera viene precisato che il riparto delle risorse è di 15 milioni di euro per il 2016 e 35 milioni di euro per il 2017.

Per quanto riguarda la possibilità di una retroattività della misura per le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate nel corso del 2016, è confermato che l'assunzioni agevolate sono quelle effettuate dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, quindi la misura è retroattiva.

Requisiti e condizionalità. Il diritto alla concessione del contributo è subordinato:

  • al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva ai sensi dell’ art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006;
  • al non trovarsi l’azienda in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo;
  • al non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, come elencati nell’articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • al non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231;
  • all’assenza, in capo al legale rappresentante, di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati nell’articolo 80 comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • all’assenza, in capo al legale rappresentante, di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 e s.m.i. né sussiste una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

Incremento occupazionale netto e ULA. Danno diritto al beneficio le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, di lavoratori “svantaggiati”, “molto svantaggiati” o “con disabilità”, che determinano l’incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati dal datore di lavoro nel territorio della Regione Campania, nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. L’aumento del numero di dipendenti della sede/stabilimento in questione rispetto alla media relativa al periodo di riferimento va determinata considerando, per i lavoratori occupati a tempo pieno, o a tempo parziale, le frazioni di unità di lavoro-anno (U.L.A.). Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale l’incentivo spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Quando sarà operativo lo sgravio contributivo del 100% in Campania?

Modalità di presentazione delle domande

La registrazione sul portale e la successiva presentazione delle domande di incentivo sarà disponibile a far data dal 18/07/2016 al 31/01/2017, tramite la piattaforma telematica reperibile al sito www.incentivoimpresefse.regione.campania.it

Sono ammessi a presentare la domanda di partecipazione al presente avviso esclusivamente i soggetti che abbiano proceduto alla preventiva registrazione sulla suddetta piattaforma, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante.

La registrazione al sistema può avvenire a far data dalle ore 12.00 del 18 luglio 2016 fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017. A seguito dell’inserimento di tutte le informazioni richieste, il sistema genererà automaticamente una e-mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale indicato dallo stesso richiedente all’atto della registrazione. Nella stessa e-mail di conferma saranno comunicate le modalità per attivare l’utenza e la password da utilizzare per la fase successiva di compilazione ed invio della domanda di partecipazione. L'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dai partecipanti deve essere obbligatoriamente certificato, al fine di assicurare la ricezione della mail di avvenuta registrazione unitamente ai dati di account.

La domanda per la partecipazione al presente avviso deve essere compilata in ogni sua parte direttamente on-line, a far data dal 28 luglio 2016 alle ore 12.00, e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017.

L’invio della domanda di partecipazione, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, a far data dal 28 luglio 2016 alle ore 12.00 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017.

Le informazioni contenute nella domanda vanno rese ai sensi del DPR 445/2000. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, in “formato pdf”. La mancata allegazione della copia del documento di identità del dichiarante (titolare o legale rappresentante), rende la domanda inammissibile.

Nella delibera l’Assessorato al lavoro della Regione Campania si riserva di integrare la misura in considerazione dell’impatto della stessa sul territorio. Viene previsto l’eventuale rifinanziamento nel 2017 e negli anni successivi, anche alla luce delle determinazioni che saranno assunte dal Governo in esito alla ricognizione avviata ai sensi di quanto disposto dal comma 110 dell’art. 1 della citata legge 208/2015. Il riferimento è alla parte del comma 110 che contiene una norma programmatica che stabilisce che entro il 30 aprile scorso doveva essere approvato un estensione nel Mezzogiorno degli sgravi contributivi (nella misura del 40% o percentuale diversa) anche nel 2017.

Ecco i documenti ufficiali:
Decreto Dirigenziale n. 76 del 8/7/2016
Avviso pubblico
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3A
Allegato 3B

Quali sono i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

Abbiamo detto che la misura è in favore delle assunzioni dei lavoratori disabili, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Per individuare i soggetti destinatari bisogna far riferimento alla normativa europea. Vediamola.

Lavoratore svantaggiato secondo il Regolamento (CE). L’articolo 2, punto 18), lettere a), b) ed e) del Regolamento (CE) n. 800/2008 definisce lavoratore  svantaggiato "chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o chi ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Sono altresì considerati lavoratori svantaggiati i giovani con un'età compresa tra 15 e 24 anni. 

L’art. 2 punto 19) definisce invece "lavoratore molto svantaggiato":

a) lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”, ossia che abbia un'età compresa tra 15 e 24 anni oppure che sia appartenente a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Quali sono i lavoratori disabili. Si intende per “lavoratore con disabilità”: chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento italiano e chiunque presenti menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

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