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Il Ministero chiarisce chi può firmare gli accordi aziendali sulla detassazione

Per la detassazione su straordinari, lavoro notturno, salari di produttività è necessario un accordo, o contratti collettivi o aziendali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel contratto aziendale, precisa il Ministero in un interpello, la stipula può essere fatta dal singolo datore di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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detassazione e accordi territoriali

Il Ministero del lavoro interviene per chiarire alcuni aspetti operativi relativi alla detassazione dei salari di produttività. Dal 2011 è necessario un accordo tra datore di lavoro e lavoratori in materia, ossia che il contratto collettivo territoriale o l’accordo aziendale, sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, preveda le modalità di incremento della produttività, che poi viene agevolato fiscalmente dalla detassazione del 10% in luogo dell’imposta Irpef. Il Ministero ha chiarito chi può stipulare gli accordi territoriali e, soprattutto, gli accordi aziendali.

Anche per l’anno 2013, è stata prorogata la detassazione di salari di produttività. L’imposta sostitutiva al 10% sulle retribuzione legate agli incrementi di produzione. Per ottenere l’agevolazione, nel limite di 2.500 euro, necessario un reddito di 40.000 euro lordi, certificato nel modello Cud. Nell’anno 2013, per i redditi del 2012, è stato anche confermato quanto previsto dalla legge n. 111 del 2011 in materia di disciplina per l’anno 2012 della tassazione agevolata.

Il Consiglio dell’Ordine dei consulenti ha avanzato una richiesta di interpello al Ministero del lavoro sull’aspetto relativo all’applicazione della detassazione anno 2012 e la rappresentatività sindacale. In particolare, l’istante chiede in che modo debba intendersi la previsione normativa nella parte in cui richiede che gli accordi o i contratti collettivi territoriali o aziendali, in attuazione dei quali viene stabilita l’erogazione delle somme in esame, siano sottoscritti da “associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 8 del 2013 ha risposto: “Ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 78/2010, la disciplina della tassazione agevolata per l’anno 2011 afferiva alle “somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (…)”.

Diversamente, per l’anno 2012 con l’art. 26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011), il Legislatore puntualizza il requisito della rappresentatività sindacale stabilendo espressamente che le somme correlate ai suddetti incrementi di produttività siano oggetto di previsione negli “accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Alla luce della nuova formulazione normativa va dunque evidenziata la necessità che gli accordi in questione, ai fini della applicabilità del regime agevolativo, siano sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale. In sostanza, in relazione agli accordi territoriali, entrambe le parti devono essere in possesso di tale requisito di rappresentatività.

La problematica appare invece più complessa nell’ipotesi di accordi aziendali, in quanto solo uno dei firmatari dell’accordo può considerarsi una “associazione” in rappresentanza di una collettività di soggetti (i lavoratori).  Per la parte datoriale, pertanto, trattandosi di accordo aziendale, non potrà che essere il singolo datore di lavoro a stipulare l’accordo con le rappresentanze dei lavoratori che promanano da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre, per le realtà datoriali che non abbiano al proprio interno tali rappresentanze, tali accordi potranno essere sottoscritti con le organizzazioni sindacali territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività”.

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