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Detassazione premi produttività 2016

Torna la detassazione produttività 2016, l’agevolazione fiscale che consente ai lavoratori di pagare un imposta sostitutiva del 10% fino a 2.000 euro lordi annui (elevabili fino a 2.500 euro) sui premi di risultato legati agli incrementi di produttività e redditività (es. lavoro straordinario e notturno). Necessario un reddito inferiore a 50.000 euro annui. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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detassazione straordinari produttività

Con la Legge di Stabilità 2016 è stata reintrodotta la detassazione premi produttività per l’anno 2016, l’agevolazione fiscale concessa ai lavoratori e alle aziende sui premi di risultato legati agli incrementi di produttività. E’ concessa la possibilità di assoggettare i premi ad un imposta sostitutiva del 10% fino a 2.000 euro lordi annui per i lavoratori che hanno un reddito non superiore a 50 mila euro.

La detassazione produttività non è nuova: è stata approvata di anno in anno dal 2008 al 2014, salvo poi essere sospesa per mancanza di fondi nell’anno 2015. Dal 2016, il Governo Renzi rilancia l’agevolazione, vediamo in che termini.

SOMMARIO:
A chi spetta
Normativa detassazione produttività 2016
Il Decreto interministeriale 
La detassazione nell'anno 2014
La detassazione anno 2013
La detassazione anno 2012
La detassazione anno 2011
Detassazione 2010 e recupero da CUD 2009-2008

A chi spetta la detassazione

Prima di tutto vediamo a quali datori di lavoro è concessa la possibilità di stipulare l’accordo sulla detassazione. Il comma 186 dell’art. 1 della Legge di Stabilità (la normativa sulla detassazione che vedremo) prevede che le disposizioni relative alla detassazione produttività per l’anno 2016 trovino applicazione per i datori di lavoro del settore privato.

Rientrano nell’ambito del settore privato:

  • Datori di lavoro imprenditori;
  • enti pubblici economici (EPE);
  • società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;
  • associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato;
  • studi professionali individuali o associati in qualsiasi forma giuridica costituita;
  • istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; – aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi i seguenti datori di lavoro pubblici:

  • Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, comprese le Accademie e i Conservatori statali;
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • istituzioni universitarie;
  • istituti autonomi case popolari;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali: sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;
  • amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

A quali lavoratori spetta. I lavoratori interessati devono possedere un reddito non superiore a 50.000 euro considerato al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%. Non si computano, invece, eventuali redditi a tassazione separata o redditi diversi da quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi. Solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 del DDL Atto Senato n. 2233, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui.

Le nuove misure fiscali agevolate sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi.

Poiché la disposizione fa espresso riferimento ai “titolari di reddito di lavoro dipendente”, l’agevolazione è esclusa per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

Ai fini della verifica della soglia reddituale dei 50 mila euro di reddito, cui la norma subordina l’accesso al regime sostitutivo, si deve considerare il reddito di lavoro dipendente dichiarato nell’anno precedente a quello di riferimento e soggetto a tassazione ordinaria. Per espressa previsione della norma, il limite di 50.000 euro va considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva del 10% in esame.

Invece, nella determinazione del predetto limite devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o ad altra tipologia di imposta sostitutiva rispetto a quella in esame.

Il limite di 50.000 euro deve intendersi come ammontare complessivo riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente, anche in relazione a più rapporti di lavoro. In caso di assenza di redditi di lavoro dipendente, si deve ritenere che il limite non sia stato superato.

Ai fini della verifica del limite di reddito di euro 50.000 non bisogna tenere conto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi). Il beneficio spetta anche se nel corso dell’anno interessato dalla agevolazione il lavoratore superi la soglia di 50.000 euro.

La normativa sulla detassazione produttività 2016

A prevedere la misura sono i commi da 182 a 189 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016.

Il comma 182 stabilisce che “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.

Quindi prima di tutto il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, per motivi propri fiscali, all’agevolazione fiscale. Poi è stabilito che l’agevolazione fiscale consiste in una imposta sostitutiva del 10% fino a 2.000 euro all’anno. Imposta che quindi sostituisce la normale Irpef.

Esempio: un risparmio di 340 euro per chi ha 25.000 euro di reddito. Per intenderci, se ad esempio un lavoratore percepisce un reddito lordo annuo di 25.000 euro, egli sulla parte di reddito superiore a 15.000 euro paga l’Irpef al 27%. Ebbene, in questo su 2.000 euro del proprio reddito, pagherebbe il 10% in luogo del 27%, risparmiando il 17% su 2.000 euro, che sono circa 340 euro di “tasse” in meno. A questo si aggiunge che non paga, sui 2.000 euro, le addizionali regionali e comunali.

I 2.000 euro di reddito devono riferirsi a premi di risultato legati ad incrementi di produttività (esempio lavoro straordinario o notturno), di redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Come vedremo è necessario un accordo aziendale da farsi in base ad un decreto del Ministero dl lavoro.

Quando è possibile la detassazione produttività 2016 su 2.500 euro annui. E’ possibile aumentare la detassazione produttività fino a 2.500 euro anziché 2.000 euro annui. Il comma 189 dell’art. 1 prevede infatti che “Il limite di cui al comma 182 (2.000 euro lordi) è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto del Ministero del lavoro”.

Limite di reddito del lavoratore di 50.000 euro. Le disposizioni sulla detassazione produttività, ai sensi del comma 186 dell’art. 1, “trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno”.

Necessario un contratto aziendale o territoriale (accordo collettivo di secondo livello). Il comma 187 stabilisce che “Ai fini dell’applicazione della detassazione produttività 2016, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184”, ossia i premi di risultato erogati per la detassazione produttività 2016 fino a 2.000 euro annui, “devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Un decreto del Ministro del lavoro stabilisce i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative delle previsioni sulla detassazione produttività 2016, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro. Vediamo ora alcune particolarità.

Il comma 183 stabilisce che “Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità”. Quindi si considera, per le lavoratrici madri che sono state nel 2016 in congedo obbligatorio di maternità (due mesi prima del parto e 3 mesi dopo, per intenderci), anche tale periodo.

Il comma 184 stabilisce che “Le somme e i valori di cui al comma 2 (contributi previdenziali, vitto e alloggio da parte del datore di lavoro, servizi per il traporto e altre somme non imponibili riconosciute dal datore di lavoro) e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 (beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore fino ad un massimo di 258,23 euro)  del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 (l’imposta sostitutiva della detassazione produttività 2016), anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (che sono sempre i 2.000 euro lordi assoggettati a detassazione).

Il comma 185 stabilisce che “Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette”

Cosa prevede il Decreto interministeriale

Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del DEF è stato varato in data 15 marzo 2016 e contiene le norme operative per applicare la detassazione del salario di produttività nell’anno 2016.

Il ripristino degli incentivi fiscali riguardanti i premi di produttività erogati nel 2016 è stato accompagnato dallestensione degli incentivi alla partecipazione agli utili. Sono inoltre previsti dei vantaggi fiscali se nell’accordo sindacale le parti, ossia il datore di lavoro e il lavoratore, prevedano delle forme di partecipazione dei lavoratori, valorizzazione e facilitazione del welfare aziendale.

I premi di risultato di risultato oggetto della detassazione su un reddito fino a 2.000 euro annui sono quelli definiti dagli accordi collettivi e aziendali e territoriali, di cui all'art. 51 del decreto 81/2015 stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Per premi di risultato, ai fini dell’agevolazione, si intendono "le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi a produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione".

Viene stabilito che ci devono essere degli incrementi di questi indicatori, quindi i premi devono essere accompagnati da un andamento positivo dei parametri indicati sopra. L'incremento comunque va valutato caso per caso in riferimento a una o più degli stessi indicatori.

Le somme erogate a questo titolo devono essere di ammontare variabile, coerente con la natura e con la funzione dei premi, che in tanto possono stimolare il miglioramento delle performance aziendali, e quindi essere meritevoli di agevolazioni fiscali, in quanto non diventino una parte fissa e scontata della retribuzione.

A tal fine viene allegato al Decreto un modulo di monitoraggio standard contenente i possibili caratteri dei premi e i relativi indicatori che permetterà una raccolta informatizzata dei dati su cui operare verifiche periodiche.

Nel decreto è inoltre stabilito che i criteri di misura degli incrementi degli incentivi possono consistere in modo alternativo nell'aumento della produzione, o in risparmi di fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro (non straordinario) o il ricorso a modalità di lavoro agile.

Un aspetto nuovo è che è data la facoltà per il dipendente di trasformare la somma detassata, in parte o totalmente, in Welfare Aziendale usufruendo di un ulteriore beneficio fiscale: in quest’ultimo caso, nei limiti previsti dall’art. 51, comma 2 e 3 del TUIR, vi potrebbe essere una piena esenzione fiscale in luogo dell’assoggettamento al 10%.

La detassazione è applicata in automatico. Il datore di lavoro applica in automatico la detassazione ai:

  • dipendenti in forza per tutto l'anno precedente a cui ha rilasciato la CU (per l'intero anno) con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 (al lordo delle somme detassate nell’anno);
  • dipendenti in forza per parte dell'anno precedente a cui ha effettuato un conguaglio complessivo con tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nell'anno e ha rilasciato la CU (per l'intero anno) con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 (al lordo delle somme detassate nell’anno).

In caso di ulteriori redditi di lavoro dipendente non gestititi dal datore di lavoro il dipendente dovrà comunicare l'eventuale non applicazione della detassazione.

L’applicazione della detassazione non sarà invece automatica e pertanto necessiterà di una specifica richiesta di applicazione da parte del dipendente nei seguenti casi:

  • dipendenti assunti nell'anno precedente senza conguaglio complessivo;
  • dipendenti assunti nell'anno corrente;
  • dipendenti part time con altri rapporti di lavoro nell'anno precedente.

In questi casi, il comma 186, prevede che il beneficiario debba attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito l’anno precedente.

Il dipendente, come già detto, può comunque rinunciare all'agevolazione espressamente e in forma scritta. Quando conviene questa scelta? Quando il lavoratore possiede altri redditi di lavoro dipendente non comunicati al datore di lavoro; e quando la tassazione ordinaria è favorevole per la presenza di detrazioni che azzerano l’imposta.

Vediamo ora la normativa sulla detassazione in vigore negli anni precedenti, dal 2014 al 2008.

Detassazione anno 2014

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2014, e quindi reso operativo, è partita la detassazione dei salari di produttività per l’anno 2014. L’agevolazione fiscale consiste, come negli anni scorsi, nel pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni legate agli incrementi di produttività (lavoro straordinario, notturno, ecc.) in luogo delle normali aliquote Irpef. Un risparmio per il lavoratore che può arrivare su un massimo di 3.000 euro di reddito e solo se si verificano determinate condizioni, che sono le stesse previste per la detassazione dell’anno 2013.

Le misure previste per l’anno 2014 sono più o meno le stesse dell’anno precedente: il limite di reddito del lavoratore resta confermato in massimo 40.000 euro nel 2013 (oltre la detassazione non spetta), mentre l’importo massimo sul quale si ha diritto al 10% è stato elevato da 2.500 euro nel 2013 a 3.000 euro nel 2014. Per quanto riguarda le regole da seguire, il richiamo è al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, ossia lo stesso decreto di riferimento per la detassazione del 2013, le linee guida del Governo.

Il 10% su 3.000 euro rappresenta un importante agevolazione fiscale per il lavoratore. Poniamo ad esempio tre lavoratori con rispettivamente 20.000 euro di reddito, 25.000 euro di reddito e 30.000 euro di reddito. Per il meccanismo di applicazione delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito questi lavoratori pagano il 23% fino a 15.000 euro, poi da 15.000,01 euro a 28.000 euro l’aliquota sale al 27%, da 28.000,01 euro a 55.000 euro l’aliquota sale ancora al 38%.

Calcolo del beneficio per il lavoratore. Il lavoratore con 20.000 euro di reddito così come il lavoratore con 25.000 euro, pagherebbero sugli “ultimi” 3.000 euro di reddito, un aliquota del 27% quindi un’imposta del 27% di 3.000 euro, ossia 810 euro. Sottraendo al reddito complessivo questi 3.000 euro di reddito detassato e applicando l’imposta sostitutiva del 10% per entrambi il risparmio è del 17% (dal 27% ordinario vanno a pagare il 10%), quindi 510 euro. Infatti pagano 300 euro, ossia il 10% di 3.000 euro. Per il lavoratore con 30.000 euro di reddito il risparmio, rileggendo le aliquote Irpef prima descritte è tra un 10% su 3.000 rispetto al 27% su 1.000 euro più il 41% su 2.000 euro. Il lavoratore infatti oltre 28.000 euro paga il 41%. A questo punto rispetto ai 300 euro pagati con la detassazione, applicando la normale tassazione secondo le aliquote Irpef sugli ultimi 3.000 euro di reddito avrebbe pagato la cifra di 1.090 euro. Il risparmio per effetto della detassazione è quindi di 790 euro.

Il D.P.C.M. 19 febbraio 2014 prevede anche delle possibili adozioni di specifiche proposte o iniziative di revisione del quale può prendersi carico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 giugno 2014, e sulla base di un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione. 

Retribuzione di produttività 2013-2014: le linee guida del Governo. L’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 definisce la retribuzione di produttività e stabilisce quali tipologie di incrementi di produttività sono oggetto dell’agevolazione fiscale: “Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10%), per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività /redditività /qualità /efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

  • ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
  • introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
  • adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
  • attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica. 

Procedimento e monitoraggio dei datori di lavoro: i contratti stipulati da depositare alla DTL. L’art. 3 stabilisce quale è il procedimento per ottenere la detassazione per gli incrementi di produttività: “Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”. Pertanto è necessario provvedere a degli adempimenti amministrativi per avere diritto alla detassazione.

La detassazione nel modello CUD 2014.  Nel modello CUD 2014 non viene certificata la detassazione per l’anno 2014, ma quella dell’anno precedente, ossia il 2013. Può essere importante per il lavoratore verificare la corretta applicazione della detassazione da parte del datore di lavoro, visto che è responsabile come contribuente nei confronti del fisco italiano. Nel modello CUD 2014 è indicata la detassazione applicata dal datore di lavoro nel 2013 nelle buste paga del lavoratore. Le cifre sono riepilogate a pagina 2 nella sezione “somme erogate per incremento della produttività del lavoro”. Viene indicato sia il totale redditi che le ritenute operate. Per maggiori informazioni vediamo la detassazione nel modello CUD 2014.

La detassazione nel 730 2014: come recuperarla o rinunciarvi. Il lavoratore è tenuto, nei casi previsti, a riportare ciò che è indicato nel CUD 2014 nel 730 2014. Per maggiori informazioni vediamo dal CUD al 730. Per quanto riguarda la detassazione, in alcuni casi ne è proprio obbligato. La compilazione va fatta nel rigo C4 nel quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati. E’ obbligatoria se il datore di lavoro ha commesso errori nell’applicare la detassazione, ossia quando il lavoratore ha superato il limite di reddito oppure è stata applicata una detassazione su cifre superiori a 2.500 euro. Compilazione obbligatoria significa che è il lavoratore, in qualità di contribuente, responsabile, ossia è obbligato lui a cambiare la propria tassazione per effetto degli errori o inesattezze nel CUD. La compilazione facoltativa invece scatta quando il lavoratore, per effetto di maggiori detrazioni a lui spettanti, ha interesse a rinunciare alla detassazione. La compilazione facoltativa viene utilizzata, soprattutto, quando il lavoratore ha i requisiti per ottenere la detassazione ma non ne ha beneficiato, quindi il datore di lavoro non ha certificato nel CUD la detassazione stessa. A quel punto il lavoratore può recuperare la detassazione nel modello 730. Vediamo per tutti questi casi la detassazione nel 730: come recuperarla o rinunciare.

La detassazione salari di produttività nel 2013

Il Presidente del Consiglio Monti con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha decretato il prolungamento anche nel 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività per l’anno 2013. Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014. Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta del 10%. Il reddito da lavoro dipendente oggetto dell’agevolazione è quello fino a 40 mila euro lordi annui.

L’Iter che ha portato alla detassazione 2013. Il 21 novembre del 2012 c’era stato l’accordo sulle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”. Le parti sociali quindi avevano raggiunto l’accordo per il rilancio della produttività nel paese italiano e nell’accordo le parti stipulanti chiedevano al Governo e al Parlamento di rende stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, al 10%”. Il Governo ha ascoltato le volontà delle parti sociali e, prima con la legge di stabilità 2013 e poi con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ha rilanciato la detassazione per il 2013, ovviamente nel limite delle risorse disponibili, già descritte.

L’imposta sostitutiva del 10%. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR. Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.

Pagare il 10% in luogo di queste percentuali molto più alte, è ovviamente importante. Si tratta di una importante agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto in tasca decisamente superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.

Solo settore privato e lavoratori con reddito non superiore a 40.000. L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.

Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc.,  non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23%, del 27%, ecc.

Per quanto riguarda le condizioni, il richiamo per il 2013, così come per il 2014, è alle linee guida del Governo del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, sopra descritte, quindi è necessario che le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività /redditività /qualità /efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento sopra già elencate, quindi i sistemi di orario con modelli flessibili, una distribuzione flessibile delle ferie, l’impiego di nuove tecnologie e gli interventi per la fungibilità delle mansioni.

La detassazione produttività nel 2012

Detassazione produttività 2012. Nell’anno 2012 vengono introdotte importanti novità per la detassazione del lavoro straordinario, notturno, ecc. e gli incrementi di produttività aziendali, certificati nel modello Cud 2012 relativo ai redditi del 2011. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, sono stati stabiliti i “Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività per l’anno 2012”.

Più precisamente con il D.P.C.M. fu stabilito che “Per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008”.

Quali sono le novità rispetto al 2011. In sostanza, rispetto all’anno precedente, detassazione 2011 di cui parleremo, furono stabilite una serie di variazioni, ossia le seguenti:

  • l’importo massimo agevolabile delle retribuzioni passa da 6.000 annue a sole 2.500 annue;
  • accesso al beneficio solo per i possessori di un reddito non superiore a 30.000 euro nell’anno 2011 (e non più 40.000 euro);
  • Detassazione produttività applicabile solo nel settore privato.

Ovviamente anche per questo anno 2012 si trattava di una imposta sostitutiva al 10% in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. L’aliquota agevolata al 10% non è mai cambiata dal 2008 in poi. Il decreto proroga le misure sperimentali previste nell’anno 2011, anno in cui avvengono sostanziali cambiamenti che ora vediamo.

Detassazione straordinario lavoro notturno e produttività 2011

L’anno 2011 è l’anno in cui vengono introdotti nuovi requisiti per la detassazione, rispetto al biennio precedente di lancio della detassazione del lavoro straordinario, notturno, festivo o supplementare che dà luogo ad incrementi di produttività delle aziende interessate all’agevolazione. L’imposta sostitutiva è sempre del 10% in luogo di Irpef ed Addizionali, con riferimento ai redditi del 2010, ma la circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate introduce le seguenti novità:

  • L’erogazione scatta in presenza di uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova;
  • l’innalzamento del limite a 40.000 euro lordi del reddito da lavoro dipendente del 2010, cioè dell’anno precedente previsto per poter beneficiare dell’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2011 erogati per incrementi di produttività. Negli anni precedenti il limite era di 35.000 euro.
  • le somme attestate nel modello CUD, consegnato al lavoratore dal datore di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno dopo all’erogazione dei compensi, siano correlate alla decisione aziendale di  incrementare produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa.

Oltre alle ore di lavoro straordinario, alle ore di lavoro supplementare nel caso di part time, alle ore di lavoro notturno e a quelle di lavoro festivo, sono detassabili anche le indennità di turno o le maggiorazioni retributive corrisposte per una diversa articolazione dei turni per incrementi di produttività. Resta invariato invece, rispetto all’anno precedente, il limite complessivo di 6.000 euro lordi assoggettabili ad imposta sostitutiva 10%.

Per verificare le somme relative alla detassazione, il lavoratore può consultare il modello Cud. Nel CUD 2011 ai punti 93 e 94 ci sono rispettivamente il totale redditi assoggettato e l’imposta sostitutiva calcolata e trattenuta nelle buste paga (ritenute operate). E quindi nel CUD si può verificare se il datore vi ha applicato l’agevolazione fiscale. E quando è necessario utilizzare il modello 730. Per maggiori informazioni vediamo la proroga detassazione 2011.

La detassazione produttività nel 2010 e nel modello cud del biennio 2009-2008

Detassazione produttività nel 2010. Per i redditi del 2009, la condizione essenziale per poter assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% i compensi per incrementi di produttività dell’anno 2010, è che il reddito di lavoro dipendente dell’anno 2009 sia inferiore a 35.000 euro. E per la valutazione in merito al superamento del limite nell’anno 2009 bisognava includere nel totale anche i redditi che nell’anno precedente sono riferiti ad incrementi di produttività.

Nel 2009, l’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari, sul lavoro notturno, festivo e supplementare, poteva essere applicata entro il limite di 6.000 euro di retribuzione percepita per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro legate all’incremento di produttività.

Il lavoratore può evincere le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nell’anno 2009, ma anche per gli altri anni, nel modello Cud consegnato dal lavoratore.

Detassazione per gli anni 2008 e 2009. Quando fu lanciata l’agevolazione fiscale sulle somme per incremento di produttività, fu reso possibile recuperare le maggiori imposte pagate, ossia avere un rimborso Irpef, sui compensi per lavoro straordinario, festivo, lavoro notturno o supplementare (in caso di part-time) svolto negli anni 2008 e 2009. Era necessario al fine del recupero, avere da parte del datore di lavoro una certificazione nel modello Cud 2011. Questo a seguito di una circolare dell’Agenzia delle entrate.

La circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate spiegò infatti che, per avere il rimborso per effetto della detassazione del lavoro notturno, straordinario, ecc., il lavoratore doveva avere certificato nel modello Cud 2011, esattamente nei punti 97 e 99, rispettivamente le somme erogate nel 2008 e nel 2009 sulle quali è stata applicata la tassazione ordinaria, più elevata. E sulla quale il lavoratore, usufruendo del modello 730 2011, aveva la possibilità di effettuare il recupero del credito Irpef. Tra l’altro sfruttando il vantaggio del modello 730, ossia il recupero in busta paga a luglio dei crediti Irpef.

Nel caso in cui nel modello Cud 2011 il datore di lavoro non aveva certificato al lavoratore le somme degli anni 2008 e 2009, ossia le retribuzioni legate agli incrementi di produttività di quegli anni, il lavoratore poteva operare il recupero della maggiore imposta pagata attraverso il modello Unico 2011 e non con il modello 730 del 2011, con la sostanziale differenza che il credito non era recuperabile in busta paga. Per maggiori informazioni vediamo Cud vincolante per rimborso detassazione.

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