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Detassazione di straordinari, notturno e festivo: sì alla proroga per il 2011

Anche nell’anno 2011 c’è l’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva del 10% su straordinari, lavoro notturno e festivo, ma sono cambiate le condizioni: il nuovo limite di reddito e l’accordo aziendale.
A cura di Antonio Barbato
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Il lavoro straordinario, notturno, festivo o supplementare prestato nell’anno 2011, come nei precedenti anni (2008-2010), darà diritto alla detassazione attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione ordinaria, imposta Irpef sui compensi erogati dal datore di lavoro per queste ore di lavoro aggiuntive svolte.

E’ quanto stabilito dalla circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce i requisiti e le condizioni per usufruire dell’agevolazione fiscale. Tali condizioni sono variate rispetto agli anni precedenti, infatti ci sono delle importanti novità.

La prima novità è che per poter usufruire della riduzione al 10% di tassazione sui compensi per incrementi di produttività erogati nell’anno 2011 dal datore di lavoro sarà necessario che l’erogazione sia in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova. La circolare precisa però che non è necessario che nell’accordo ci sia una dichiarazione espressa che le somme corrisposte siano finalizzate ad incrementi di produttività.

La seconda novità della proroga per il 2011 è l’innalzamento del limite a 40.000 euro lordi del reddito da lavoro dipendente del 2010, cioè dell’anno precedente previsto per poter beneficiare dell’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2011 erogati per incrementi di produttività. Negli anni precedenti il limite era di 35.000 euro.

L’altra condizione necessaria,  già prevista negli anni precedenti, è che le somme attestate nel modello CUD, consegnato al lavoratore dal datore di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno dopo all’erogazione dei compensi, siano correlate alla decisione aziendale di  incrementare produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa.

Oltre alle ore di lavoro straordinario, alle ore di lavoro supplementare nel caso di part time, alle ore di lavoro notturno e a quelle di lavoro festivo, sono detassabili anche le indennità di turno o le maggiorazioni retributive corrisposte per una diversa articolazione dei turni per incrementi di produttività. Resta invariato il limite complessivo di 6.000 euro lordi assoggettabili ad imposta sostitutiva 10%..

Per quanto riguarda i casi specifichi, aggiungiamo che il lavoratore somministrato, essendo equiparato ai lavoratori dell’azienda presso la quale è somministrato, avrà diritto alla detassazione se nei contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall’utilizzatore prevedono le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva per i somministrati. E se la somministrazione è per prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione, le somme rientrano nei casi di applicazione in quanto erogate ad un dipendente del settore privato, essendo il lavoratore un dipendente dell’agenzia di somministrazione.

Segnaliamo che l’imposta sostitutiva del 10% è in vigore anche per le somme percepite negli anni 2008 e 2009 e che in quegli anni non sono stati assoggettate ad imposta sostitutiva e pertanto l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un chiarimento, ha provveduto a concedere la possibilità del recupero del credito per maggiore imposta pagata, attraverso il modello 730 2011. E la condizione necessaria è che queste somme siano certificate nel CUD 2011. Vediamo l’approfondimento relativo al recupero detassazione 2008 e 2009.

Per quanto riguarda le somme percepite nell’anno 2010 per le ore di straordinario, lavoro notturno e festivo, invece è possibile calcolare l’eventuale recupero d’imposta o dichiarare le somme assoggettate dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, certificate dal modello CUD 2011 consegnato, attraverso il modello 730 2011 che è prossimo alla scadenza per la presentazione. Per maggiori informazioni, vediamo l'approfondimento sulla detassazione 2010 nel 730 2011.

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