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Il maxi ammortamento 2016 del 140%: come funziona

Nella Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto un maxi ammortamento nel 2016 del 140% sui beni materiali nuovi acquistati, anche in leasing, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La misura interessa le imprese e i lavoratori autonomi e riguarda anche l’acquisto di auto. Vediamo come funziona il maxi ammortamento 2016.
A cura di Antonio Barbato
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maxi ammortamento 140%

La Legge di Stabilità all’art. 1 commi da 91 a 97 prevede l’agevolazione per i titolari di partita iva, professioni e imprese, sull’acquisto, anche in leasing, di beni materiali nuovi: si tratta del Maxi ammortamento 2016 del 140%. Viene prevista la possibilità di avere una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da imprese e lavoratori autonomi. La maggiorazione opera con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing e rileva ai fini Ires e Irpef, ma non ai fini Irap, attraverso una variazione in diminuzione.

Sono agevolati tutti i beni strumentali nuovi a esclusione di fabbricati e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, inclusi quelli a deducibilità limitata, per le quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti).

Vediamo i commi della Legge di Stabilità 2016 nel dettaglio.

Il comma 91 introduce la misura: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.

Il comma 92: “Fermo restando quanto disposto al comma 91 (di cui sopra) e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Il comma 93 esclude i beni con ammortamento inferiore al 6,5: “La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammorta-mento inferiori al 6,5 per cento, agli investi-menti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge”.

Il comma 94 tratta gli acconti per il 2015: “Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe de-terminata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92”.

Quindi riepilogando, per gli investimenti privati arriva invece la possibilità di «ammortizzare» fino al 140% il costo fiscale del nuovo macchinario acquistato (per un costo di 170 milioni nel 2016). E’ necessario però che gli acquisti siano effettuati entro il 31 dicembre 2016 o comunque dopo il 15 ottobre 2015 e fino a fine anno 2016. Per l’individuazione del momento in cui è realizzato l’investimento occorre far riferimento ai criteri indicati nel TUIR, quindi alla data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà, del bene mobile. In relazione ai professionisti, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa.

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