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Imposta municipale Imu: quanto ci guadagna lo Stato

L’imposta municipale propria è un tributo destinato ai comuni. Ma in alcuni casi, ad eccezione dell’abitazione principale, c’è una quota dell’IMU riservata allo Stato, che viene versata direttamente dal contribuente con il codice tributo 3919. Vediamo quanto incassa lo Stato accanto ai comuni.
A cura di Antonio Barbato
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quota imu destinata allo stato

Dal 2012 i comuni devono applicare la nuova imposta municipale IMU. Fino al 2014 ci sarà una imposta locale sperimentale, dal 2015 l’applicazione entrerà a regime. La disciplina di questa nuova entrata per i comuni è contenuta nell’art. 13 del Decreto Salva-Italia, il D. L. n. 201 del 2011. Tra le novità più importanti di questa imposta, rispetto all’ICI, c’è l’abrogazione delle norme che prevedevano l’esenzione per l’abitazione principale. Quindi gli italiani pagano l’imposta IMU anche sulla prima casa. E il conto è spesso salato.

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% calcolato sulla base imponibile (rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori d’imposta). Per l’abitazione principale c’è una riduzione dell’aliquota allo 0,40% e l’applicazione di una detrazione di 200 euro più una detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. L’imposta è municipale, ossia destinata ai comuni ma una quota dell’IMU versata dal contribuente è destinata anche allo Stato italiano.

L’IMU destinata allo Stato italiano. Più precisamente, l’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base pari allo 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

Cioè in pratica tutti i possessori di fabbricati non in uso come abitazione principale, e che quindi pagano lo 0,76%, versano una quota IMU allo Stato con il codice 3919 e una quota spettante al comune con il codice 3918. Per maggiori informazioni, vediamo il calcolo IMU sulla seconda casa. Quindi il gettito dell’imposta IMU non è destinato solo al comune ma anche allo Stato e nella misura del 50% della somma pagata. E’ il caso dell’IMU sulla seconda casa.

Quando non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato. Come già detto, l’IMU calcolata con l’aliquota dello 0,76% comporta un versamento in quota allo Stato e in quota al comune, esattamente nella misura del 50% dell’imposta calcolata. Esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota IMU riservata allo Stato, che ribadiamo va versata contestualmente all’imposta municipale propria IMU, non è dovuta anche nei seguenti casi:

• unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;

immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;

casa coniugale assegnata all’ex coniuge.

Nel caso in cui il comune disponga la riduzione o l’esenzione per l’IMU, nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1997, detta agevolazione non opera sulla quota di imposta riservata allo Stato, poiché l’art. 21 si riferisce espressamente “ai tributi di pertinenza degli enti locali”.

Il comma 11 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, precisa, altresì, che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

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