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La detrazione Imu per i figli di età non superiore a 26 anni

L’imposta municipale unica IMU va pagata anche sull’abitazione principale. In questo caso è prevista un’aliquota ridotta allo 0,40% e una detrazione d’imposta di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. Vediamo tutti gli esempi per il calcolo della detrazione.
A cura di Antonio Barbato
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detrazione imposta municipale

I contribuenti italiani dal 2012 sono tenuti nuovamente a pagare l’imposta comunale sugli immobili. Non è più l’ICI, ma l’imposta municipale IMU. E tale tributo è dovuto anche sull’abitazione principale, che rientra nel presupposto dell’imposta insieme alle relative pertinenze. Quindi le famiglie italiane si trovano di fronte ad un nuovo pagamento al Fisco per il possesso della prima casa.

L’IMU è dovuta normalmente nella misura dello 0,76%, aliquota che si applica sulla rendita catastale, rivalutata del 5%, e a cui si applicato i nuovi moltiplicatori che dipendono dal gruppo catastale in cui è classificata l’abitazione. Nel caso di gruppo catastale A il moltiplicatore è pari a 160. Nel caso dell’abitazione principale l’aliquota applicata scende allo 0,40% di base ed i Comuni possono variare in aumento o in diminuzione di uno 0,20% portando l’aliquota a propria discrezione ad una percentuale tra lo 0,20% e lo 0,60%.

Detrazione di 200 euro. Oltre a tale agevolazione per la prima casa, per l’abitazione principale c’è anche una detrazione d’imposta pari a 200 euro per tutto il periodo in cui si protrae la destinazione dell’immobile come abitazione principale. E se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi dell’imposta IMU, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Detrazione Imu di 50 euro per ciascun figlio

50 euro a figlio di età inferiore a 26 anni, nel 2012 e nel 2013. In sede di conversione del Decreto Legge n. 201 del 2011 (la Manovra Monti), è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Maggiorazione massima di 600 euro. La maggiorazione per i figli di età inferiore a 26 anni non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600 (ivi compreso i 200 euro di detrazione per abitazione principale spettante a tutti).

Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.

La detrazione per figli e la delibera del Comune. I comuni non possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli. La norma prevede, invece, che i comuni possono aumentare l’importo della detrazione di € 200, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l’aumento della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, il comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che lo stesso ente non possa fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico. Tra le condizioni per godere della maggiorazione non è ricompreso quella del “figlio fiscalmente a carico”, in quanto non vi è un’espressa disposizione normativa al riguardo e i comuni non possono neppure introdurla.

L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. Quindi vanno considerati i mesi in cui si ha diritto alla detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

Computo dei mesi di detrazione. In caso di nascita di un figlio, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. Ad esempio, se la nascita avviene il 15 marzo, allora, il mese di marzo deve essere computato nel calcolo della maggiorazione. Se, invece, il figlio nasce, ad esempio, il 17 marzo, non si potrà tenere conto di tale mese.

Compimento di 26 anni durante l’anno. Se si prende in considerazione il caso del compimento del 26° anno di età, per potere computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l’evento si verifichi dal 15° giorno in poi. Per cui se il figlio compie i 26 anni il 14 marzo, allora la maggiorazione non spetterà per quel mese e per il calcolo della stessa si potranno prendere in considerazione esclusivamente i mesi di gennaio e di febbraio, periodo durante il quale si è protratto il requisito richiesto dalla norma. Nell’ipotesi in cui, invece, l’evento si verifichi il 15 marzo, allora la maggiorazione spetterà anche per il mese in questione.

La detrazione e la maggiorazione devono essere, altresì, rapportate ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma e il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Vediamo alcuni esempi segnalati dalla circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze:

Coniugi con figli. Coniugi proprietari ciascuno al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano anche i due figli di entrambi, di età non superiore a 26 anni: a ciascun coniuge spetta la maggiorazione di 50 euro.

Proprietario, convivente e figli. Proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente e due figli di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso la maggiorazione di 50 euro spetta al proprietario, limitatamente al figlio di entrambi, purché di età non superiore a 26 anni.

Proprietario al 100% dell’abitazione principale, in cui è residente anagraficamente e dimora anche abitualmente il figlio della convivente: la maggiorazione non spetta.

Proprietario al 25% dell’abitazione principale in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente insieme alla moglie, non proprietaria, e al figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni: al proprietario spetta la maggiorazione di 50 euro, a prescindere dal fatto che il proprietario sia tale solo al 25%.

Conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche due figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e l’altro della sola convivente: in questo caso ad entrambi i comproprietari spetta la maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi, mentre alla convivente spetta anche la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio, per un importo complessivo di euro 75.

Conviventi proprietari al 50% dell’abitazione principale, in cui è residente anagraficamente e dimora abitualmente anche il figlio della convivente di età non superiore a 26 anni: la maggiorazione di 50 euro spetta, ovviamente, solo alla madre proprietaria dell’immobile.

Nonna figlia e nipote. Proprietaria al 100% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23 e la figlia di quest’ultima: in tale fattispecie, alla proprietaria spetta la sola maggiorazione di 50 euro per la figlia di età inferiore ai 26 anni;

Proprietaria al 75% dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la figlia di anni 23, proprietaria al 25% della stessa abitazione e la figlia di quest’ultima di 2 anni: in tale ipotesi, ad entrambe le proprietarie spetta la maggiorazione di 50 euro, ciascuna per la propria figlia.

Il caso di tre figli, con due diverse mogli. Proprietario al 100% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi il proprietario ha diritto a due maggiorazioni di 50 euro di cui una per il figlio di entrambi ed una per il proprio figlio, per un importo complessivo di 100 euro;

Proprietario al 75% dell’abitazione principale in cui sono residenti anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente proprietaria al 25% della stessa abitazione principale e tre figli di età non superiore a 26 anni di cui, però, solo uno di entrambi i soggetti menzionati e gli altri due rispettivamente dei singoli soggetti: in tale ipotesi ad entrambi i proprietari spettano due maggiorazioni di cui però una di 50 euro per il proprio figlio e una di 25 euro per il figlio di entrambi, per un importo complessivo di euro 75 per ciascuno;

Famiglia con nonna proprietaria dell’immobile. Proprietaria al 50% dell’abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche il figlio di 38 anni, proprietario al 50% della stessa abitazione principale, la moglie di quest’ultimo e il figlio di entrambi di 4 anni: in questo caso, è ovvio che alla proprietaria non spetta alcuna maggiorazione essendo il figlio di età superiore ai 26 anni; mentre a quest’ultimo spetta la maggiorazione di 50 euro per il proprio figlio.

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