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Lavoro intermittente negli alberghi: consentito anche in caso di appalto

Il ricorso al lavoro intermittente negli alberghi è consentito anche per l’esecuzione di servizi di pulizia eseguiti in appalto da un impresa appaltatrice. Il Ministero con un interpello ha chiarito che l’attività espletata da personale di servizio e di cucina negli alberghi è prevista in un Regio Decreto del 1923, che contiene attività dei lavoratori per le quali è consentito il lavoro a chiamata, aldilà di chi è il datore di lavoro: albergo o appaltatore. Vediamo le motivazioni.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro a chiamata per servizi di pulizia camere e cucina negli alberghi

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 17 del 2014, ha fornito un importante risposta in materia di ricorso al lavoro intermittente negli alberghi. Anche in caso di appalto, il lavoro a chiamata è consentito per assumere, e retribuire, dei lavoratori che svolgono attività espletata da personale di servizio e di cucina, anche se il datore di lavoro è un impresa appaltatrice della struttura alberghiera. Conta che l’attività rientra nel Regio Decreto del 2657 del 1923, che consente il ricorso al lavoro intermittente aldilà dell’età del lavoratore che normalmente limita molto le possibilità di utilizzo. Non conta che il datore di lavoro sia un appaltatore e non direttamente l’albergo, come impresa.

Ad avanzare l’istanza di interpello è stata la Confindustria, che ha chiesto alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro alcuni chiarimenti riguardanti la corretta della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, la cosiddetta Riforma Biagi che ha introdotto il lavoro a chiamata nell’ordinamento italiano.

La Confindustria ha chiesto se sia consentito ad un’impresa appaltatrice ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera, come impresa committente.

La premessa del Ministero: “In via preliminare, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo contemplate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, occorre muovere dalla lettura dell’art. 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi, secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004, alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923”.

Ricordiamo che il ricorso al contratto job on call o lavoro a chiamata è sempre consentito in determinati casi soggettivi, come per i lavoratori con meno di 24 anni di età o con più di 55 anni di età. E’ altresì consentivo per esplicita previsione del CCNL. Se la contrattazione collettiva non ha disciplinato, il Ministero conferma che le attività inserite nella tabella del lontano 1923, che riguarda “le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario”, possono essere oggetto di stipula di contratti di lavoro intermittente.

Prosegue il Ministero: “Da ciò consegue che il criterio seguito dal Legislatore, con la disposizione di cui all’art. 40 citato, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto”.

Il lavoro intermittente è consentito in caso di appalto, salvo specifica previsione del CCNL. Conclude il Ministero: “In linea con le osservazioni di cui sopra ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene pertanto che, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto del 1923”.

E’ consentito quindi all’appaltatore stipulare contratti di lavoro intermittente per le prestazioni lavorative del personale di servizio e di cucina negli alberghi. Non si tratta, in questo caso, di un uso illegittimo del lavoro a chiamata. Anche se il lavoratore ha un’età che va dai 24 anni compiuti ai 55 anni non compiuti, ossia la maggior parte dei lavoratori interessati.

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