600 euro ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Il Decreto Cura Italia cioè il Decreto Legge n.18/20, di contrasto all'emergenza Coronavirus Covid-19, ha introdotto un bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e quindi riguarda Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Il bonus di 600 euro è un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito secondo il TUIR, quindi esentasse.
Il Bonus di 600 euro sarà pagato dall'INPS previa presentazione della domanda da parte degli interessati a partire dal 1 aprile 2020.
L'indennità è riconosciuta anche agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. E' riconosciuta anche agli agenti di commercio iscritti a Enasarco.
L’Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago è prevista all’art. 28 del Decreto legge n. 18 del 2020 e si inserisce nel pacchetto di misure una tantum previste dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19. Vediamo nello specifico.
Normativa 600 euro artigiani, commercianti, coltivatori diretti
L'art. 28 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, nel suo testo ufficiale della norma parla di "Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago” e nello specifico detta quanto segue:
“Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.
L'Inps ha poi emesso il Messaggio numero 1288 del 20-03-2020, e il relativo allegato 1 e poi successivamente la Circolare numero 49 del 30-03-2020 e per il pin semplificato di domanda il Messaggio numero 1381 del 26-03-2020.
Bonus 600 euro per artigiani, commercianti, coltivatori diretti
Nell’art. 28 il Decreto Legge Cura Italia ha previsto un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, l’Assicurazione generale obbligatoria.
Sono quindi destinatari di tale indennità i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Gestione Artigiani;
- Gestione Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
600 euro a coadiuvanti, coadiutori e IAP
La circolare dell'Inps n. 49/2020 ha stabilito quanto segue: "L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese:
- le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,
- nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IACP e coaudivanti), a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995″.
600 euro agli agenti di commercio iscritti Enasarco
Continua la circolare: "Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco".
600 euro e lavoro dipendente
Per poter beneficiare di tale indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Quando si parla di "non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" viene inteso che chi ha una iscrizione ad una delle Gestione Artigiani, Gestione Commercianti, Gestione Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se ha un rapporto di lavoro dipendente, non ha diritto ai 600 euro. Ecco l'approfondimento tra bonus 600 euro e lavoro dipendente.
600 euro e doppia iscrizione Artigiani/Commercianti e Gestione Separata
Quando si parla di "non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" viene altresì inteso che il bonus di 600 euro spetta a chi ha la doppia iscrizione ad una delle gestioni Artigiani/Commercianti e la Gestione Separata. E' il caso ad esempio dei soci amministratori di società. Qui un approfondimento.
600 euro esentasse: no ad ANF e contribuzione figurativa
Ai lavoratori beneficiari è prevista la corresponsione di una indennità per il mese
di marzo 2020 pari a 600 euro.
Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Quindi è esentasse.
Per il periodo di fruizione dell’indennità di 600 euro, misura di contrasto all'emergenza Coronavirus Covid-19, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Domanda 600 euro artigiani, commercianti, coltivatori diretti
I lavoratori come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, iscritti quindi alla Gestione speciale Ago, per ricevere la prestazione di loro interesse, in questo caso il bonus da 600 euro prevista dal Governo, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e per i patronati sul sito internet www.inps.it.
Per la data di presentazione bisognerà aspettare l’attivazione delle procedure informatiche, ciò dovrebbe avvenire entro la fine del mese di marzo 2020.
La domanda per il bonus di 600 euro, ossia l‘Indennità Covid-19, per gli iscritti Ago (ma questo vale anche per le altre indennità) può essere trasmessa direttamente dal lavoratore autonomo o tramite Patronati:
- andando sul sito dell'Inps;
- digitando sulla barra in alto "Domande per prestazioni a sostegno del reddito";
- bisogna inserire il codice fiscale e avere il PIN Inps;
- il sistema fa accedere allo "Sportello virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni";
- In alto a destra occorre cliccare su "Indennità COVID-19″ e poi su "Invio domanda".
Per la domanda è necessario il pin, ma è previsto un iter semplificato.
Bonus 600 euro: incumulabilità
Il Bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago non è cumulabile con le altre indennità previste dal Decreto.
Infatti l'indennità di 600 euro per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni prevista dall'art. 28 del Decreto “Cura Italia” non è l'unica indennità prevista.
Sono infatti previste anche:
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.27);
- Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- Indennità lavoratori agricoli (art. 30);
- Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38).
Il Decreto stabilisce che tali indennità non sono cumulabili tra di loro. Infatti all'art. 31 del Decreto n.18/2020 stabilisce che: "Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26″.
Quindi il soggetto percettore di una tra queste indennità può beneficiare di una sola indennità.