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Bonus 600 euro autonomi: non spetta a chi è lavoratore dipendente

Il bonus di 600 euro previsto dal “Decreto Cura Italia” non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente. In particolare non spetta agli iscritti ad altra previdenza obbligatoria nel caso di professionisti senza cassa e cococo iscritti alla Gestione separata, nonché nel caso di artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Non spetta inoltre ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari ed ai lavoratori dello spettacolo che hanno un rapporto di lavoro alla data del 17 marzo 2020. Vediamo tutti i casi.
A cura di Antonio Barbato
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Indennità 600 euro a chi spetta
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Il Bonus 600 euro per autonomi non spetta a chi è un lavoratore dipendente ed ha quindi una partita IVA ma in costanza di un rapporto di lavoro di natura subordinata di qualsiasi tipo come lavoratore dipendente. Ma non spetta neanche ai professionisti senza cassa, ai cococo, agli artigiani, ai commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Il Decreto "Cura Italia", Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, contenente le misure economiche di contrasto all'emergenza Coronavirus Covid-19, ha sostanzialmente previsto una serie di indennità in favore dei lavoratori autonomi.

L'Indennità COVID-19, così chiamata dall'Inps all'atto della domanda online sul sito dell'Istituto, spetta professionisti senza cassa, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cococo, agli artigiani e commercianti, ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ma anche ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, così come ai lavoratori dello spettacolo.

Non spetta, invece, ai professionisti con cassa, ossia i titolari di partita IVA iscritti agli ordini professionali (Avvocati, Notai, Ingegneri, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Medici, ecc.).

Gli articoli da 27 e 31 e l'art. 38 del Decreto stabiliscono sostanzialmente l'esclusione dal bonus di 600 euro:

  • per chi ha un iscrizione ad altra previdenza obbligatoria, ivi compreso un rapporto di lavoro dipendente, nel caso di professionisti senza cassa e cococo della Gestione separata, nel caso di lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, Gestione Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Mentre per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, così come per i lavoratori dello spettacolo il requisito richiesto è l'assenza di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia il 17 marzo 2020. 

In ogni caso è prevista una norma di incumulabilità delle prestazioni, pertanto in caso di doppia iscrizione, spetta un solo bonus di 600 euro, ma in assenza di cause di esclusione come possono essere un'iscrizione ad altra previdenza obbligatoria o un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Bonus 600 euro e altra previdenza obbligatoria

Le misure per lavoratori autonomi che contengono l'esclusione dal diritto al bonus di 600 euro riguardano i professionisti senza cassa, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Vediamo meglio caso per caso.

Professionisti senza cassa e cococo

I professionisti senza cassa e i titolari di rapporti di collaborazione cococo, se anche dipendenti, non hanno diritto al bonus di 600 euro. Ma sussistono dubbi anche nel caso abbiano un'altra forma di previdenza obbligatoria.

L'articolo 27 del D. L. n. 18/2020 prevede l'"Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa". Oltre ad essere titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 o avere un rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sempre alla data del 23 febbraio 2020, i destinatari del Bonus di 600 euro per professionisti e cococo devono essere iscritti alla Gestione Separata, ma non devono essere titolari di pensione e, soprattutto devono essere "non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie". L'allegato 1 del messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo 2020, chiarisce che "non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria".

Questa dicitura vuol dire sicuramente che non hanno diritto al bonus di 600 euro tutti gli iscritti alla Gestione separata dell'Inps che hanno in essere un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente (part-time, full-time, indeterminato, determinato, apprendistato, lavoro intermittente o a chiamata, somministrazione, ecc.), in quanto risultano a quel punto iscritti alla AGO, Assicurazione Generale Obbligatoria ed in particolare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD, che è la forma di previdenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

La ratio della norma è garantire un sussidio ai lavoratori autonomi, ma dalla lettura della norma potrebbe inibire il diritto all'indennità a tutti coloro che hanno nel proprio estratto conto un'iscrizione a più forme di previdenza obbligatorie, comprendendo tra queste ovviamente la gestione dei lavoratori dipendenti, aldilà della circostanza che alla data della presentazione della domanda o comunque aldilà se al 17 marzo 2020 il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro.

Artigiani, Commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Tutti questi lavoratori hanno diritto, secondo il D. L. n. 18/2020, art. 28, al bonus di 600 euro per lavoratori autonomi denominato in questo caso"Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO". La norma loro dedicata stabilisce che devono essere "non titolari di pensione" e, soprattutto "non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie". Pertanto anche in questo caso, coloro che hanno la partita IVA ma hanno anche un rapporto di lavoro subordinato che comporta l'iscrizione all'AGO e al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD, non hanno diritto ai 600 euro. Ed anche per loro valgono le osservazioni sopra descritte.

Bonus 600 euro e lavoro dipendente alla data del 17 marzo

Vi sono altre indennità dove invece non è richiesto il requisito di essere "non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie", ma è prevista l'assenza di un lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Diverso è il tenore della norma per quanto riguarda il bonus di 600 euro dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari.

In questo caso, l'indennità è disciplinata dall'art. 29 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, che appunto prevede l'"Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari". Il requisito è quello di "aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020". Ma è richiesto anche il requisito di essere "non titolari di pensione" e "non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". E la data di entrata in vigore è il 17 marzo 2020.

Pertanto, la norma in questo caso, non inibisce il bonus di 600 euro nei casi di iscrizione a più forme previdenziali obbligatorie, ma unicamente se il lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Ed anche in questo caso il rapporto di lavoro dipendente è qualsiasi, quindi tempo determinato, indeterminato, part-time, full-time, intermittente o a chiamata, somministrazione, ecc.).

Indennità lavoratori dello spettacolo

Di analogo tenore è l'art. 38 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, che prevede l'"Indennità lavoratori dello spettacolo". Anche in questo caso tra i requisiti (iscrizione all'Enpals, almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 all'Enpals, reddito non superiore a 50 mila euro, non titolarità di pensione) vi è quello che riguarda il comma 2 dell'art. 38 che stabilisce che "Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Pertanto anche in questo caso, non inibisce il diritto al Bonus di 600 euro, l'eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, ma la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. Sempre con qualsiasi rapporto di lavoro di natura subordinata.

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