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600 euro lavoratori stagionali: elenco attività, requisiti, domanda

Il Decreto Cura Italia riconosce, per emergenza Coronavirus Covid-19, un’indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 hanno involontariamente perso il posto di lavoro. Vediamo l’elenco attività (Alberghi, affittacamere, bed and breakfast, ristorazione, bar, caffetterie, pub, birrerie, pizzerie, enoteche, stabilimenti balneari, gelaterie, pasticcerie, ecc.) e come presentare la domanda sul sito Inps dal 1 aprile 2020.
A cura di Antonio Barbato
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Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, anche detto Decreto Cura Italia ha introdotto un bonus di 600 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Si tratta di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito.

Il Bonus di 600 euro è erogato dall’INPS previa presentazione della domanda a partire dal 1 aprile 2020.

La misura denominata "Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali" rientra in un pacchetto di misure previste dal Governo al fine di compensare almeno in parte gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento messe in atto dal Governo per fronteggiate l’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19.

L'elenco delle attività per le quali spetta il bonus di 600 euro comprende attività quali Alberghi, affittacamere, bed and breakfast, ristorazione, bar, caffetterie, pub, birrerie, pizzerie, enoteche, stabilimenti balneari, gelaterie, pasticcerie, ecc.

Approfondiamo la normativa, i requisiti per i lavoratori cessati dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e come fare domanda.

Normativa 600 euro lavoratori stagionali

L’art. 29 del Decreto Cura Italia istituisce e regola l’Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Nello specifico la norma stabilisce che:

“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Sempre l’art. 29 del Decreto n.18/2020, ai commi 2 e 3 regola l’aspetto più operativo dell’indennità stabilendo che:

“L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.

Bonus 600 euro lavoratori stagionali cessati dal 1 gennaio 2019

L’art. 29 del Decreto legge n.18/2020 meglio detto Decreto “Cura Italia” ha introdotto un’indennità di 600 euro da corrispondere ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che involontariamente hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (cioè la data di entrata in vigore del Decreto legge).

L’indennità ha il fine di attutire il momento di crisi dovuto all’emergenza sanitaria da coronavirus, per i lavoratori stagionali sia del turismo che degli stabilimenti balneari.

Per accedere al beneficio dei 600 euro per il mese di marzo 2020 i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:

  • devono aver cessato il rapporto di lavoro involontariamente nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
  • non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto alla data del 17 marzo 2020;
  • non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Cosa significa cessazione involontaria del rapporto di lavoro. La scadenza del termine apposto nel contratto a tempo determinato è una cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi rientra nel requisito previsto dalla norma. Di contro, la dimissione volontaria, inviata attraverso il sistema delle dimissioni telematiche, rappresenta una cessazione volontaria (ossia per volontà del lavoratore) del rapporto di lavoro, quindi non consente il diritto al bonus di 600 euro. Diverso il caso della dimissione per giusta causa (es. per mancato o ritardato pagamento della retribuzione, mobbing, ecc.), in quanto c'è involontarietà.

Il Bonus di 600 euro vale per il mese di marzo 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai fini del TUIR, ossia il bonus di 600 euro è esentasse quindi netto in tasca.

Per il periodo di fruizione dell’indennità di 600 euro, ossia per il mese di marzo 2020, la circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020, precisa che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Elenco attività: a quali lavoratori stagionali spetta

Sempre la circolare n. 49 del 30 marzo 2020 precisa "Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l’indennità di 600 euro:

  • è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate".

L'Inps poi dirama un elenco attività ben preciso di datori di lavoro con il Codice Statistico Contributivo (CSC) di inquadramento previdenziale:

CSC 70501:

  • Alberghi (ATECO 55.10.00);
  • Villaggi turistici (ATECO 55.20.10);
  • Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20);
  • Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30);
  • Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40);
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
    breakfast, residence (ATECO 55.20.51).

CSC 50102: Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC 70501:

  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00);
  • Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10);
    Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20).

CSC 70502 – 70709:

  • Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC 50102: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12).

CSC 70502:

  • Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42);
  • Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50).

CSC 70502 –  70709:

  • Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar;
    pub; birrerie; caffetterie; enoteche.

CSC 41601 – 70503: Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

CSC 70504 – 40405 – 40407: Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

CSC 70504: Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC 70401:

  • Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00);
  • Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00);
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20);
  • Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC 40404 – 70705: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via “take-away”; attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

CSC 70708: Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):

  • altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
  • servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
  • servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
  • attività di promozione turistica.

CSC 11807 – Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC 70708 – Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Cosa è il CSC e dove si trova. Il Codice Statistico contributivo è l'inquadramento del datore di lavoro, pertanto se l'attività stagionale per la quale il lavoratore ha svolto attività di lavoro dipendente cessata tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, escluso il giorno 17 marzo, rientra negli inquadramenti CSC appena descritti, il lavoratore ha diritto a presentare domanda.

Domanda 600 euro stagionali dal 1 aprile (no click day)

Anche se può succedere che il giorno del 1 aprile 2020 il sito Inps non funziona, l'Istituto ha già precisato più volte che non è un click day. VI sono 103 milioni di euro a disposizione.

Non è previsto un click day per la presentazione delle domande all’INPS. Così come per le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia si è evitato di aprire una finestra temporale entro la quale presentare tutte le domande degli interessati.

La domanda per il bonus di 600 euro, ossia l'Indennità Covid-19, può essere trasmessa direttamente dal lavoratore autonomo o tramite Patronati:

  • andando sul sito dell'Inps;
  • digitando sulla barra in alto "Domande per prestazioni a sostegno del reddito";
  • bisogna inserire il codice fiscale e avere il PIN Inps;
  • il sistema fa accedere allo "Sportello virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni";
  • In alto a destra occorre cliccare su "Indennità COVID-19" e poi su "Invio domanda".

Se il sito Inps non funziona durante la presentazione delle domande per i 600 euro la motivazione è nel gran numero di accessi al portale dell'Inps.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un pin dell'Inps. Ma il Messaggio Inps numero 1381 del 26-03-2020 ha introdotto una procedura di richiesta del PIN semplificato.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino lo può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Bonus lavoratori stagionale: casi di incumulabilità

Il Decreto Cura Italia stabilisce casi di incumulabilità tra le indennità previste per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Il Bonus per i lavoratori stagionali di turismo e terme non è infatti l’unica indennità prevista dal Decreto.

Sono infatti previste anche un’:

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) (art.28);
  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
  • Indennità lavoratori agricoli (art. 30);
  • Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38).

Queste indennità non possono essere cumulate tra di loro. Infatti il Decreto 18/2020 all’art. 31 stabilisce che: "Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26″.

Oltre all’incumulabilità delle indennità tra di loro, l’art. 31 del Decreto Cura Italia esclude dal beneficio delle indennità di cui sopra ai titolari di reddito di cittadinanza.

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