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Abolizione seconda rata Imu 2013 e l’obbligo di versamento entro il 24 gennaio 2014

Per l’abitazione principale relative e pertinenze, per i fabbricati rurali, i terreni agricoli, ed altri immobili, è stata deliberata l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013. Ma nei Comuni nei quali è stata deliberato l’aumento dell’aliquota di base dallo 0,40% allo 0,60% è dovuto un saldo IMU pari al 40% della differenza di calcolo. Il versamento va effettuato entro il 24 gennaio 2014. Vediamo nel dettaglio l’abolizione e l’esonero parziale del Decreto Legge n. 133 del 2013.
A cura di Antonio Barbato
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versamento Imu abitazione principale e pertinenze

Nel mese di novembre 2013 è stata ufficializzata l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013, con un Decreto Legge contenente l’elenco dettagliato dei beneficiari di tale esonero. Alcuni contribuenti, invece, devono pagare il saldo IMU entro il 16 dicembre. Per effetto del Decreto Legge n. 133 del 2013, quindi, i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale soprattutto, ma anche i proprietari di terreni agricoli (ed altri), beneficiano dell’abolizione e quindi non devono versare la seconda rata IMU. Ma nello stesso decreto c’è esonero parziale, con obbligo di versamento, per coloro che hanno immobili siti in Comuni che hanno deliberato l’aumento dell’aliquota di base dell’IMU 2013. Per questi soggetti la scadenza per il versamento è il 24 gennaio 2014 e l’importo è pari al 40% della differenza tra il calcolo con l’aliquota maggiorata ed il calcolo con l’aliquota di base.

Il Decreto Legge n. 133 del 2013 contiene quindi all’articolo 1 un comma, il n. 1, con l’elenco degli immobili per i quali non è dovuta la seconda rata, ed un altro comma, il n. 5, con l’obbligo di versamento per coloro che hanno immobili siti in Comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quelle standard. Approfondiamo entrambi i casi.

D. L. n. 133/2013: elenco di immobili, fabbricati e terreni esonerati

L’art. 1 del Decreto Legge n. 133 del 2013 tratta l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013. Il comma 1 prevede che “per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU)… per:

a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Si tratta dell’abitazione principale  e relative  pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)… l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124: “Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio  urbano  come  unica  unità   immobiliare (purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9), che sia posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia”.

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Va precisato che i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti da soggetti diversi, anche coltivati, sono assoggettati al pagamento del saldo dell’IMU entro il 16 dicembre 2013, quindi non rientrano nelle ipotesi di abolizione della seconda rata dell’IMU. Analogo discorso per i fabbricati ad uso abitativo che sono da considerare esenti nel limite di quanto previsto per l’abitazione principale del contribuente.

L’abolizione della seconda rata IMU può riguardare anche altre tipologie di immobili, qualora i Comuni abbiano equiparato nei propri regolamenti comunali all’abitazione principale gli stessi. Si tratta dei seguenti immobili:

  • immobili sfitti di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di cura o di ricovero a condizione che gli stessi non risultino locati;
  • unità immobiliari posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero a condizione che non risultino locati. 

L’abolizione della seconda rata IMU può interessare anche gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale ma, limitatamente ad una sola unità immobiliare.

Esonero parziale  e versamento differenza IMU entro il 24 gennaio 2014

L’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 è limitata e non è per tutti. C’è un comma 5 all’interno del Decreto che prevede un caso in cui è necessario effettuare un pagamento entro il 24 gennaio 2014.

Il comma 5 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 133 del 2013, col quale si dispone l’abolizione della seconda rata Imu, prevede i casi di esonero parziale, ossia tutti i casi in cui è dovuta una differenza a saldo IMU 2013 entro il 24 gennaio 2014 (originariamente la scadenza era il 16 gennaio): ” L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria (IMU) risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014”. Poi tale scadenza è stata portata al 24 gennaio 2014.

Il comma 7 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 prevede un’aliquota ridotta IMU per l’abitazione principale e la possibilità di aumento da parte dei comuni, che è oggetto di possibile obbligo di versamento del 40% nonostante l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2013 per l’abitazione principale. Il comma 7 recita: “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”.

Quindi il contribuente che ha un immobile che ricade in un Comune che nel 2013 ha deliberato l’aumento dell’aliquota di base per l’abitazione principale (dallo 0,40% allo 0,60%) sarà costretto ad effettuare un doppio calcolo. Deve calcolare l’imposta IMU applicando l’aliquota e le relative detrazioni secondo la delibera del Comune, poi deve effettuare lo stesso calcolo ma utilizzando le aliquote e le detrazioni di base. Poi deve effettuare la differenza tra i due calcoli, e sulla differenza d’imposta deve calcolare il 40% che andrà versato entro il 24 gennaio 2014.

Questo calcolo e relativo versamento, ripetiamo, andrà effettuato solo da coloro che pur possedendo gli immobili oggetto dell’abolizione della seconda rata IMU (abitazione principale, ex casa coniugale, terreni agricoli, ecc.) si trovano in un Comune che ha deliberato l’aumento dell’aliquota di base 0,40%. Coloro che hanno immobili siti in un Comune che ha mantenuto l’aliquota e la detrazione di base non devono versare né la seconda rata IMU né il 40% della differenza appena descritta entro il 16 gennaio 2014. 

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