Accertamento con adesione: come funziona e quando conviene [GUIDA]
La necessità di limitare le liti fiscali ha indotto il legislatore a prevedere alcuni istituti che, attraverso il contraddittorio con il contribuente, tendano ad evitare il ricorso dinnanzi alla commissione tributaria giungendo ad una composizione concordata della pretesa erariale. L’istituto che più di ogni altro soddisfa tale esigenza è rappresentato dal procedimento di accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs. 218/97.
Accertamento con adesione: cos’è. È un’opportunità per il contribuente, che ha subìto accessi, ispezioni, verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, di aprire una finestra di dialogo con il fisco, presentare nuovi elementi o dati e ridiscutere la propria posizione. Se il contradditorio va a buon fine, si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo contenzioso.
Chi può proporre l’accertamento con adesione. Va osservato che l’avvio del procedimento de quo può avvenire sia su impulso dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che su iniziativa dello stesso contribuente e, cosa fondamentale, può riguardare tutte le più importanti imposte (IRES, IRAP, I.V.A., registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni).
Chi può aderire all’accertamento. Tutti i contribuenti possono aderire: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d’imposta. L’accertamento con adesione vale per tutte le imposte dirette e le più importanti imposte indirette indipendentemente dall’importo della contestazione.
Quali sono i vantaggi. L’accertamento con adesione offre al contribuente e all’ufficio la possibilità di ridefinire la pretesa tributaria attraverso un contradditorio nel quale possono essere presentati nuovi dati e documenti. Se il procedimento di accertamento con adesione si conclude positivamente, il contribuente usufruisce anche di un altro vantaggio: la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.
Esempio: in caso di infedele dichiarazione è prevista una sanzione che va dal 90 al 180 per cento dell’imposta evasa, quindi – ad esempio – su un’imposta evasa pari a 100, la sanzione può arrivare fino a 180 con una richiesta complessiva di 280 (100 imposta + 180 sanzione). Se invece il contribuente si avvale dell’accertamento con adesione e in sede di contraddittorio fornisce documenti di cui l’Agenzia non disponeva, sulla base dei quali la richiesta del fisco viene rideterminata in 90 (rispetto agli originari 100), la sanzione sarà pari a 27 cioè un terzo del minimo (90% di 90). L’importo finale che il contribuente dovrà versare entro 20 giorni per chiudere l’accertamento con adesione sarà pari a 117 (90 di imposta evasa e 27 di sanzione). Infine, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali, il pagamento delle somme dovute rappresenta una circostanza attenuante. Le sanzioni penali previste vengono ridotte fino a un terzo e quelle accessorie non vengono applicate.
Le imposte che possono essere oggetto dell’accertamento con adesione sono:
- le imposte dirette (Irpef. Ires, Irap, Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione);
- e le imposte indirette (Iva, Imposta sulle successioni e sulle donazioni, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, Imposta sostitutiva dell’Invim, Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione, Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli).
L’iniziativa d’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
In tale ipotesi, prima della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente è invitato a presentarsi presso l’Ufficio al fine di avviare la fase del contraddittorio. In particolare, dall’invito devono risultare il periodo d’imposta suscettibile di accertamento, la data ed il luogo di comparizione, le ragioni che sottendono alla pretesa erariale nonché le maggiori imposte accertabili.
Qualora il contribuente non si presenti presso l’Ufficio o non si raggiunga un accordo, il successivo avviso di accertamento non sarà suscettibile di ulteriore procedimento di adesione.
L’iniziativa del contribuente
Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche o che abbia ricevuto un avviso di accertamento non preceduto dall’invito a comparire può promuovere autonomamente l’avvio del procedimento di adesione presentando una apposita istanza in carta libera presso l’ufficio competente.
Nell’ipotesi di preventiva ricezione di un avviso di accertamento, il contribuente deve presentare l’istanza all’Ufficio che ha emesso l’atto prima della scadenza dei termini per l’impugnazione dinnanzi alla commissione tributaria provinciale.
A sua volta, l’Ufficio ricevuta l’istanza dovrà formulare entro 15 giorni (non perentori) un invito al contraddittorio aprendo quindi la fase di discussione con il contribuente.
L’avvio della fase di adesione su iniziativa del contribuente a seguito della ricezione di un avviso di accertamento comporterà automaticamente la proroga di novanta giorni della scadenza del termine per il ricorso tributario, tenuto conto anche dell’eventuale ulteriore periodo feriale estivo (trenta giorni).
Il procedimento e l’atto di adesione
Fulcro centrale del procedimento di adesione è il contraddittorio che si instaurerà tra contribuente e Fisco finalizzato alla valutazione di eventuali elementi idonei per una rideterminazione della pretesa originaria.
A seguito dell’analisi della documentazione prodotta e delle eccezioni addotte dal contribuente, l’Ufficio formulerà una proposta di adesione. Nel caso in cui si giunga all’accordo tra Fisco e contribuente la procedura prevede la sottoscrizione di un atto di adesione che dovrà contenere:
Le valutazioni e i documenti prodotti dal contribuente; Le motivazioni logico-giuridiche che conducono alla rideterminazione della originaria pretesa; I nuovi imponibili rideterminati con le relative maggiori imposte nonché il ricalcolo delle sanzioni.
Con riferimento alla determinazione delle sanzioni, va specificato che l’atto di adesione prevedrà l’irrogazione non più di un’unica sanzione, come avviene nell’avviso di accertamento, ma bensì una sanzione per ciascuno dei singoli tributi accertati La determinazione della sanzione per ciascun tributo seguirà, tuttavia, i criteri fissati dall’art. 12 del D. Lgs. 472/97 in tema di progressione.
Va sottolineato che il perfezionamento della procedura di adesione avviene non al momento della semplice sottoscrizione dell’atto da parte del contribuente (o di un suo delegato) e del responsabile dell’Ufficio ma bensì soltanto con il pagamento dell’unica soluzione o della prima rata, nel caso di pagamento rateale, entro i venti giorni successivi.
Giova, infine, ricordare che con le modifiche apportate dalla L. 190/2014 sono venuti meno gli istituti dell’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio nonché l’adesione integrale ai contenuti dei Processi Verbali di Constatazione (c.d. 5-bis) in quanto sostituiti dalla nuova disciplina del ravvedimento operoso, ora possibile anche se siano cominciati accessi, ispezioni o verifiche e sempreché non sia ancora stato notificato avviso di accertamento.
Gli effetti del perfezionamento dell’atto di adesione
Non sono irrilevanti, sia sotto l’aspetto fiscale che penale, gli effetti che produce la definizione dell’accertamento con adesione.
In primo luogo, il perfezionamento dell’atto di adesione comporta da un lato la non impugnabilità dell’accertamento originario e dall’altro la non modificabilità o integrazione della pretesa da parte dell’Ufficio per il medesimo anno, salvo che non sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi per i quali emerge un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a 77.468,00.
Il buon esito dell’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni pari ad 1/3 del minimo con la possibilità di rateizzare le somme dovute.
Il pagamento delle intere somme dovute al Fisco prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado comporta, da un punto di vista penale, la riduzione fino ad un terzo della pena applicabile e la non applicazione delle sanzioni accessorie.
Versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.
Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:
- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
- in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.
Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).