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ANF per famiglie numerose con più di tre figli di età inferiore a 26 anni

Le famiglie con almeno 4 figli under 26 anni hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare anche dai 18 anni e fino ai 21 anni compiuti dai ragazzi, se il figlio maggiorenne è studente (universitario e non) o apprendista. E’ una prestazione differente dagli assegni familiari dei comuni per i nuclei con almeno tre figli minori. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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assegni per il nucleo familiare almeno 3 figli di età inferiore a 26 anni

Una delle prestazioni assistenziali dell’Inps più preziose per le famiglie italiane è l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Si tratta di un assegno mensile percepito generalmente da uno dei genitori in busta paga, erogato dal datore di lavoro ma a carico dell’ente previdenziale. Normalmente l’assegno spetta anche per i figli fino ai 18 anni di età. Per le famiglie numerose, nuclei familiari con più di tre figli di età di età inferiore a 26 anni, c’è una deroga che permette l’incasso dell’ANF per i figli fino a 21 anni. Ma ci sono delle condizioni da rispettare.

Più precisamente, la normativa dell’Inps prevede che i destinatari dell’ANF sono i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, facenti parte del nucleo numeroso di almeno 4 figli under 26 anni. Per ottenere l’erogazione dell’ANF è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Inps.

Quindi per i nuclei cosiddetti numerosi, con almeno 4 figli, scatta un incremento del limite di età anagrafica dei figli oltre il quale l’ANF non spetta: ulteriori 3 anni di ANF. La circolare Inps n. 13 del 2007 chiarisce numerosi punti sul tema.

Ai soli fini dell’individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati ex art. 38 del D.P.R n. 818 del 1957 presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato ex art. 38 citato. Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

Quali sono i figli equiparati. L’art. 39 del D.P.R. 818 del 1957 recita: “  Per  il  diritto  alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per  l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati:

  • i  figli adottivi e gli affiliati;
  • quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
  • nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. 

Quando si perde l’ANF per famiglie numerose. La norma relativa all’ANF riconosciuto fino a 21 anni per i nuclei familiari numerosi non trova più applicazione quando si verifica una:

  • variazione nella composizione del nucleo familiare come il compimento del ventiseiesimo anno di età di uno dei figli, decesso di un figlio di età inferiore a 26 anni) che comporta la perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti;
  • la perdita dello status di studente o apprendista (contratto di apprendistato). 

Requisito del figlio studente. Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea. Quindi non solo gli studenti universitari, ma anche se il figlio frequenta ancora la scuola e non è diplomato.

Determinazione dell’importo ANF spettante. In presenza dei presupposti di cui sopra (almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni), rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell’assegno, anche i figli tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Rientrano in tale categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 818/57. Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell’applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso.

Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni, o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista, o con il compimento del ventunesimo anno di età, tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

L’ANF per famiglie numerose e gli assegni familiari dei comuni

Il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai figli fino a 21 anni, se questi sono apprendisti o studenti, e facenti parte di una famiglia con almeno 3 figli di età inferiore a 26 anni, non è una nuova prestazione da parte dell’Inps dedicata alle famiglie numerose, ma è semplicemente una deroga alla composizione del nucleo familiare al quale spetta l’ANF. In sostanza, l’Inps permette di includere nel nucleo, e quindi di percepire l’assegno nell’importo mensile individuato nelle apposite tabelle ANF, anche gli under 21 studenti o apprendisti, come se fossero con età minore di 18 anni.

Esiste poi, e non è da confondere, l’assegno familiare concesso dai Comuni per le famiglie con almeno tre figli minori di 18 anni. Quest’ultima è una diversa prestazione riconosciuta dal proprio Comune ed erogata dall’Inps ed è legata all’indicatore di situazione economica ISE. Vediamo gli assegni familiari dei Comuni.

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