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Anticipo TFR per ristrutturazione o acquisto prima casa, anche per i figli

Il lavoratore per legge può richiedere al datore di lavoro l’anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli. Accanto alla normativa, la giurisprudenza consente in alcuni casi la richiesta di anticipo del TFR per ristrutturazione o costruzione della casa, acquisto dell’abitazione principale del coniuge. E in alcuni casi basta il preliminare di acquisto prima dell’atto notarile. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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tfr in anticipo per ristrutturare casa

I lavoratori dipendenti possono richiedere durante il rapporto di lavoro un’anticipazione del TFR per una serie di spese. Tra le opportunità concesse dalla legge, o previste dalla giurisprudenza, c’è la possibilità di richiedere un anticipo del TFR per ristrutturazione o acquisto della prima casa, per sé ma anche per i figli o per il coniuge (moglie o marito). Ma ci sono una serie di norme da rispettare ed alcuni casi di esclusione.

L’anticipazione del TFR è prevista dal codice civile, quindi dalla legge. E’ sicuramente concedibile, secondo la normativa, l’anticipo del trattamento di fine rapporto ai lavoratori che hanno almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’importo del TFR richiesto non deve superare il 70% e l’anticipo può essere chiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro. Questo secondo il codice civile, che fissa anche alcuni limiti entro i quali i datori di lavoro si possono rifiutare di concedere l’anticipazione del TFR.

Il codice civile consente l’anticipo del TFR per acquisto prima casa

La richiesta dell’anticipo del TFR deve essere giustificata. Secondo il codice civile, art. 2120, è consentita la richiesta per spese sanitarie per terapie o interventi straordinari (quindi spese mediche) e, appunto, “per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”.

Pertanto la legge consente espressamente l’anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa, per il lavoratore e i suoi figli. Il codice civile non disciplina invece l’anticipo del TFR per ristrutturazione della casa o per l’acquisto della casa effettuato dal coniuge.

Per l’anticipazione per ristrutturazione basta il consenso del datore di lavoro

Prima di entrare nel merito della giurisprudenza in merito all’anticipo del TFR per acquisto o ristrutturazione della casa, che consente al datore di lavoro o al lavoratore di valutare i propri diritti e doveri, va sottolineato che lo stesso art. 2120 del codice civile consente l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore sull’anticipo del TFR.

Infatti “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”. Quindi ogni singolo caso deve essere prima di tutto valutato CCNL alla mano, ma poi va tenuto in considerazione che se il datore di lavoro è d’accordo, può essere concessa l’anticipazione del TFR per acquisto o ristrutturazione della casa.

Infatti un patto individuale tra datore di lavoro e lavoratore consente di anticipare il TFR al lavoratore anche se non ha i requisiti oppure c’è la volontà del lavoratore di richiedere il TFR per ristrutturare la propria casa o quella dei familiari (moglie o marito o figli).

Il datore di lavoro, se lo decide, può inoltre erogare l’anticipazione del TFR anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro. In sostanza, i patti individuali possono derogare alla disciplina sull’anticipo del TFR e c’è sostanziale libertà per le parti.

Possibilità di rifiuto di anticipare il TFR. Dall’altro lato se il datore di lavoro non vuole erogare l’anticipazione del TFR al lavoratore, per acquisto o ristrutturazione della prima casa ma anche per altri motivi, è necessario controllare se il lavoratore ne ha diritto secondo quanto previsto dal codice civile e dalla giurisprudenze.

Anticipazione TFR per acquisto prima casa: normativa e giurisprudenza

Una delle richieste più diffuse dei lavoratori è l’anticipazione del TFR per acquisto della prima casa per sé e per i figli, documentato da atto notarile. Il codice civile, abbiamo visto, consente in questo caso l’anticipazione del TFR, alla quale il datore di lavoro è obbligato ad ottemperare se sussistono tutti i requisiti già descritti.

Quale immobile è considerato prima casa o abitazione principale. Per prima casa si intende l'immobile destinato alla normale residenza e abitazione del richiedente e della sua famiglia, e può risultare dalla dichiarazione resa davanti al notaio o da altra documentazione idonea.

Anticipazione TFR per ristrutturazione o acquisto casa dei figli. Qualora l'anticipazione sia chiesta per acquisti a favore del figlio i requisiti abitativi sono riscontrati in capo a quest'ultimo, è pertanto possibile anche se il richiedente, ossia il lavoratore, è già proprietario della propria abitazione.

Anticipo TFR per acquisto casa da parte del coniuge. Ad allargare la platea dei beneficiari dell’anticipo del TFR arriva la Cassazione, che con la sentenza n. 10371 del 1994 ha esteso il diritto all’anticipazione anche nel caso di acquisto della prima casa da parte del coniuge ove vi sia comunione dei beni.

Per quanto riguarda la documentazione attestante l’acquisto della casa ai fini dell’anticipo del TFR, la Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 1991 ha incluso, in caso di acquisto in itinere, la possibilità di provarne l’acquisto, oltre con atto notarile, con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività come ad esempio il preliminare di acquisto.

La giurisprudenza ha sancito che l'anticipazione deve comunque essere a esso legata da un nesso funzionale. Il Tribunale di Ravenna (23 agosto 1996) ha deciso che la richiesta può essere avanzata dopo l'accensione del mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, purché la somma residua da versare sia superiore a quanto si intende chiedere a titolo di anticipazione.

Per il Tribunale di Milano, l'anticipazione non può essere chiesta se il lavoratore possiede altre case di abitazione locate, mentre la richiesta è lecita se la proprietà è riferita a immobili che non sono case di abitazione (Cassazione 11 maggio 1989).

La giurisprudenza assimila, inoltre, all'acquisto attraverso il contratto di compravendita altre ipotesi, quali l'acquisto tramite cooperativa a proprietà indivisa, il riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo, l'acquisto del suolo allo scopo di costruire l'abitazione.

Anticipo TFR per costruzione in proprio della prima casa

La giurisprudenza di merito equipara all’acquisto della prima casa anche l’ipotesi della costruzione in proprio della prima casa di abitazione, al pari di qualsiasi modo di acquisto a titolo originario o derivativo. In questi casi la richiesta deve essere supportata da idonea documentazione onde dimostrare la necessità della spesa. L'anticipazione non spetta, invece, se l'abitazione è stata acquistata da tempo ed è stata pagata o per coprire i debiti contratti per il pagamento del prezzo o in assenza del requisito della piena proprietà.

Anticipo TFR per ristrutturazione della prima casa

Una delle richieste più diffuse è l’anticipazione del TFR per ristrutturazione della casa. La giurisprudenza assimila l’acquisto della prima casa alla costruzione in proprio della stessa. In questa ottica può ritenersi che la richiesta di anticipazione possa essere legittimata dalla ristrutturazione di una casa di proprietà, sempre che si tratti di spese necessarie per consentire l'abitabilità di un edificio da adibire a prima abitazione del dipendente o dei figli. Ma alcune sentenze hanno considerato estranee alla nozione di acquisto la manutenzione o l'ampliamento della casa già in proprietà (Pret. Legnano 3.10.1989 e Pret. Como 29.4.1983).

Ancora riguardo alla possibilità di ottenere anticipi per ristrutturazioni della casa, ma anche per le altre ipotesi, va richiamata la disciplina in materia di anticipazioni del TFR ma quando è conferito a Fondi Pensione.

Il TFR quando è destinato a previdenza complementare comporta l’applicazione di una norma diversa da quella dell’art. 2120 del codice civile. In questo caso è l’art. 11, co. 7, del D.Lgs. 252/2005 che tratta l’anticipazione del TFR conferito alle forme pensionistiche complementari.

L’anticipo della posizione individuale maturata può essere richiesto dagli aderenti in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Mentre può essere richiesto decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a)b)c), e d) del co. 1, dell'art. 3 del T.U. per l’edilizia (D.P.R. 380/2001), relativamente alla prima casa di abitazione e documentati.

Si tratta, quest’ultimi, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto in caso di TFR a fondo pensione c’è la possibilità di chiedere l’anticipo per ristrutturare la casa in ogni caso.

Infine, agli aderenti a forma pensionistiche complementari è consentito richiedere l’anticipazione anche decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, anche per ulteriori esigenze degli aderenti. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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