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Artigiani e commercianti: i contributi dovuti per l’anno 2015

Con una circolare l’Inps ha comunicato le aliquote contributive per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2015 nella Gestione artigiani e commercianti, il minimale e massimale di reddito, i termini, le modalità di calcolo versamento della contribuzione annuale, mensile, ed a saldo. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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contributi anno 2015 gestione artigiani e commercianti

Con la circolare Inps n. 26 del 4 febbraio 2015 sono stati resi noti per Artigiani e Commercianti i contributi dovuti per l’anno 2015. Nello specifico sono stati comunicate le aliquote e gli importi della contribuzione IVS sul minimale di reddito, ed eccedente, nonché il massimale di reddito annuo imponibile, le modalità di calcolo della contribuzione nonché i termini e le modalità di versamento dei contributi. 

Le aliquote aumenteranno fino al 24% nei prossimi anni. Il Decreto Legge n. 201 del 2011 ha previsto che, dal 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %.

Aliquote contributive dovute per il 2015

Le aliquote per l’anno 2015, che sono da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti, sono le seguenti:

  • Artigiani titolari di qualsiasi età e coadiuvanti: 22,65%;
  • Artigiani coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni: 19,65%;
  • Commercianti titolari di qualsiasi età e coadiuvanti: 22,74%;
  • Artigiani coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni: 19,74%.

La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Artigiani e commercianti: contributi minimi da versare per il 2015

La circolare dettaglia quale è la contribuzione IVS sul minimale di reddito, ossia il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. L’importo del reddito minimo per l’anno 2015 è pari a € 15.548,00. Pertanto gli artigiani e commercianti devono pagare i contributi calcolati su questo reddito, anche se producono nella realtà un reddito inferiore.

I contributi minimi dovuti per l’anno 2015 sono i seguenti:

  • Artigiani titolari di qualsiasi età e coadiuvanti: 3.529,06 euro;
  • Artigiani coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni: 3.062,62 euro;
  • Commercianti titolari di qualsiasi età e coadiuvanti: 3.543,05 euro;
  • Artigiani coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni: 3.076,61 euro.

Contributi minimi dovuti per il 2015 per ogni mese. Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

  • Artigiani titolari di qualsiasi età e coadiuvanti: 294,09 euro;
  • Artigiani coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni: 255,22 euro;
  • Commercianti titolari di qualsiasi età e coadiuvanti: 295,25 euro;
  • Artigiani coadiuvanti o coadiutori di età non superiore a 21 anni: 256,38 euro.

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. 

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 

Contributi dovuti da chi ha un reddito superiore a 15.548 euro

La circolare dettaglia anche la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.  Il contributo per l’anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Aumento dell’1%. Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Il contributo, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015.  

Massimale imponibile di reddito annuo. In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2015 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2015, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. 

Come si calcolano i contributi a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2015, ai redditi 2015, da denunciare al fisco nel 2016).

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 18 maggio 2015;
  • 20 agosto 2015;
  • 16 novembre 2015;
  • e 16 febbraio 2016, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015.

L’Inps già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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