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Aspi anticipata e comunicazioni per lavoro autonomo: importanti chiarimenti Inps

L’Inps in una circolare ha chiarito che per ottenere l’Aspi anticipata in unica soluzione è necessario effettuare anche la comunicazione di avvio di nuova attività di lavoro autonomo entro 30 giorni indicando il proprio reddito presunto, e non solo la richiesta dell’anticipazione dell’Aspi entro 60 giorni. Dispensati dall’invio della comunicazione all’Inps solo coloro che inviano la richiesta di anticipo Aspi entro i primi 30 giorni. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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I lavoratori disoccupati percettori dell’indennità di disoccupazione Aspi se durante il periodo di percezione dell’assegno erogato dall’Inps avviano un’attività di lavoro autonomo hanno un obbligo primario per evitare di perdere l’AspI: inviare una comunicazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività con l’indicazione del reddito presunto. Coloro che, avviati nell’attività di lavoro autonomo, hanno intenzione di richiedere l’anticipazione in unica soluzione dell’Aspi sono soggetti a due adempimenti: la comunicazione entro 30 giorni e la richiesta di anticipo Aspi entro 60 giorni. L’Inps in una circolare ha chiarito che se la richiesta di anticipo Aspi viene effettuata però entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, non è necessario inviare anche la comunicazione.

Il chiarimento è importante perché semplifica le operazioni di richiesta dell’Aspi in unica soluzione unificando le due comunicazioni. Il chiarimento è altresì importante per coloro che hanno avuto recentemente un diniego dell’Aspi mensile a seguito di richiesta di anticipazione Aspi. Questi lavoratori se hanno richiesto l’anticipo Aspi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività devono presentare ricorso avverso il diniego dell’Inps ricevuto.

La circolare dell’Inps n. 62 del 19 marzo 2015 ha avuto proprio l’intenzione di fare chiarezza sui vari obblighi dei lavoratori percettori dell’Aspi nel caso in cui avviano un’attività di lavoro autonomo. Sono appunto capitati molti casi in cui c’è stato un diniego Inps non solo dell’anticipo in unica soluzione dell’Aspi ma anche un diniego dell’erogazione dell’Aspi stessa in forma mensile, a fronte di una domanda di anticipazione dell’Aspi, e la motivazione riguardava appunto la mancata comunicazione di avvio attività di lavoro autonomo da effettuarsi entro 30 giorni.

Molti lavoratori che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo hanno richiesto l’anticipo Aspi per reperire maggiori liquidità e si sono visti come risultato non solo un diniego, ma anche la decadenza dall’Aspi. Questi lavoratori, entro il termine di 60 giorni previsto, hanno richiesto di percepire l’indennità Aspi in anticipo e in unica soluzione, ma hanno mancato la comunicazione per lavoro autonomo, obbligatoria per tutti i percettori dell’Aspi entro i 30 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo. E quindi obbligatoria anche quando si richiedere l’anticipazione Aspi. Il risultato è stato un diniego. Ma l’Inps nella circolare precisa che chi ha inoltrato la richiesta di anticipo Aspi entro i primi 30 giorni non era tenuto ad inviare la comunicazione. E quindi non decade dall’Aspi e, di conseguenza, dal diritto all’anticipazione Aspi.

L’Inps chiarisce nel dettaglio la situazione nella circolare, che ora vediamo.

La circolare Inps n. 62 del 19 marzo 2015

La circolare ha come oggetto: “Liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo”.

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Presupposto per la richiesta dell’erogazione in forma anticipata delle indennità in ambito ASpI è il diritto attuale del richiedente alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione Aspi. E quindi ferma restando la titolarità del diritto alle indennità di disoccupazione in ambito ASpI, all’assicurato può essere riconosciuta la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle predette indennità, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa.

Il lavoratore che intende avvalersi dell’anticipazione deve inoltrare telematicamente all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Il beneficio di cui trattasi attinge ad apposite risorse finanziare nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Per il periodo di trattamento anticipato, va sottolineato, che non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.

Posta la disciplina sopra richiamata, con la circolare n. 145 del 2013 l’Inps – nel fornire le istruzioni procedurali per l’attuazione del richiamato comma 19 dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012 – aveva posto l’attenzione sulla necessità per l’assicurato di adempiere anche alle disposizioni di cui al comma 17 con le conseguenze di cui al comma 40, lett. b) del citato art. 2.

Le norme sopra richiamate porrebbero a carico del percettore di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, che svolge contestualmente alla fruizione della prestazione una attività di lavoro autonomo “ … dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione …” (4.800 euro annui), l’obbligo di comunicare a pena di decadenza entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, sia l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa nell’anno di riferimento.

Tuttavia, la lettura sistematica dei commi 17, 19 e 40 lett. b) sopra richiamati e le conseguenti istruzioni fornite con la richiamata circolare n. 145 del 2013 avevano reso le comunicazioni di cui al suddetto comma 17 un passaggio obbligatorio anche per coloro che, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, intendessero fruire della indennità di disoccupazione in forma anticipata, vanificando in parte la ratio e la natura giuridica dell’istituto dell’anticipazione.

La soluzione prospettata dall’Inps

Alla luce di un approfondimento condotto sulla natura giuridica e sulle finalità – come sopra descritte – assegnate dal legislatore al beneficio dell’anticipazione di cui all’art. 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all’istituto della indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI percepita in forma mensile.

In particolare, laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la disciplina di riferimento è unicamente quella dettata dall’art. 2 comma 19 e dal relativo Decreto attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013 – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno.

Giova tuttavia sottolineare che, essendo la titolarità dell’indennità in ambito ASpI presupposto per la richiesta dell’anticipazione, ove il beneficiario sia decaduto dalla indennità, prima della presentazione della domanda di anticipazione, per avere omesso di effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, co. 17 della legge n. 92 del 2012 o per aver comunicato un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata. 

Il beneficiario, invece, è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012 ( comunicazione di nuovo lavoro autonomo entro 30 giorni), qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo.

Coloro che si trovano in quest'ultima situazione, ed hanno ricevuto un diniego di erogazione dell'Aspi o anticipazione Aspi, devono presentare ricorso all'Inps.

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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