Aspi e Mini Aspi al 20% per soci di cooperative: pubblicato il decreto
La riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 28 giugno 2012 del Ministro Fornero e del Governo Monti, ha apportato notevoli modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali. L’indennità di disoccupazione è stata sostituita, dall’Assicurazione sociale per l’impiego Aspi, anche nella versione a requisiti ridotti che ha preso il nome di Mini Aspi. Nel maggio 2013, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113, è stato pubblicato un Decreto che riguarda i soci di cooperative ed il loro accesso all’Aspi e la Mini Aspi.
Il Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2013, riguardante i soci di cooperativa, attua la legge Fornero nella parte in cui un decreto interministeriale doveva definire la misura delle prestazioni Aspi e Mini Aspi nei confronti dei soci delle cooperative.
Dall’art. 2 del Decreto è stato stabilito che per l’anno 2013, le indennità Aspi e Mini Aspi sono liquidate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012.
Il calcolo dell’Aspi sul quale applicare il 20%. I commi citati da 6 a 9 fanno riferimento al calcolo dell’Aspi e della Mini Aspi, la cui indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
E che l’indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Per maggiori informazioni vediamo il calcolo dell’Aspi.
Il calcolo della Mini Aspi. La prestazione con requisiti ridotti, secondo i commi da 20 a 22 dell’art. 2 della Legge n. 92 del 2012, riguarda coloro che possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. In questo caso la Mini Aspi è liquidata con un importo pari a quanto stabilito per l’Aspi. L’indennità è però corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.