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Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), la nuova indennità dell’Inps

La riforma del lavoro voluta dal Governo Monti Fornero ha introdotto una nuova prestazione Inps a sostegno del reddito e contro la disoccupazione involontaria. Si tratta dell’Assicurazione sociale per l’impiego Aspi, che sarà percepita da 8 a 12, e fino a 18 mesi. Sostituisce dal 2013 l’indennità di disoccupazione, anche speciale edile, e poi anche la mobilità. E c’è anche la Mini-Aspi per i requisiti ridotti. Vediamo tutti gli aspetti relativi ai requisiti contributivi, l’importo percepito, la decadenza, la sospensione e la riduzione dell’assegno percepito.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di disoccupazione

La riforma del lavoro, legge n. 92 del 18 giugno 2012, voluta dal Governo Monti e dal ministro Fornero, ha introdotto importantissime novità in materia di licenziamenti, tra tutte la modifica dell’art. 18. Novità anche per quanto riguarda dei contratti diffusi come il contratto a termine e il contratto a progetto. In materia previdenziale, tra le novità più importanti c’è il varo di un nuovo ammortizzatore sociale. Anzi, per meglio dire, l’introduzione di una unica prestazione a sostegno del reddito: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).

Si tratta di un nuovo strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria. Ossia quando il lavoratore ha perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento, o anche dimissione per giusta causa, e quindi si trova nello status di disoccupato senza che sia dipeso dalla sua volontà.

La nuova indennità di disoccupazione Aspi viene erogata secondo due tipologie di assegno mensile Inps:

  • L’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASPI) per chi è in possesso dei requisiti normali;
  • La Mini Aspi per chi è in possesso dei requisiti ridotti.

L’erogazione dell’Aspi parte dal 1 gennaio 2013. La nuova Assicurazione sociale per l’impiego partirà dal 1 gennaio del 2013, sostituendo da subito:

  • l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali;
  • l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • la disoccupazione speciale edile;
  • ed entrerà a regime sostituendo del tutto l’indennità di mobilità nel 2017.

Cessazione del rapporto di lavoro nel 2012.  Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Mentre per chi è in possesso della requisiti ridotti c’è una fase transitoria relativa alla Mini Aspi 2012, di cui parleremo.

Approfondiamo ora tutti gli aspetti relativi a questa nuova indennità di disoccupazione Aspi: tutte le informazioni relative ai destinatari, i requisiti per ottenere l’Aspi, le informazioni relative alla base di calcolo dell’assegno mensile, la misura e la durata dello stesso nonché tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda.

SOMMARIO:

A chi spetta
Requisiti per l’Aspi
Contributi utili
Durata dell’Aspi
Mini Aspi e requisiti ridotti
Importo Aspi
Domanda e decorrenza
Decadenza, sospensione e riduzione Aspi

A chi spetta l’indennità di disoccupazione Aspi ed i lavoratori esclusi

Lavoratori beneficiari dell’Aspi. La prestazione previdenziale introdotta a partire dal 2013 riguarderà lo stato di disoccupazione involontaria (per licenziamento o dimissioni per giusta causa) dei seguenti lavoratori aventi diritto a presentare la domanda:

  • tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;
  • compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.);
  • gli impiegati del settore agricolo;
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato).

Lavoratori esclusi dall’Assicurazione sociale per l’impiego. Si tratta dei seguenti lavoratori:

  • I collaboratori a progetto, i co.co.co sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e della Mini-Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in presenza dei requisiti richiesti. Per maggiori informazioni vediamo l’indennità una tantum per cocopro;
  • I lavoratori operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato. Sono esclusi in quanto per loro si continua ad applicare l’indennità di disoccupazione agricola;
  • I dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • I lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.

Requisiti per l’indennità di disoccupazione Aspi

Ai lavoratori che rientrano nell’elenco dei destinatari di cui sopra viene erogata l’indennità di disoccupazione Aspi, in vigore dal 2013 ricordiamo, se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontaria;
  • 2 anni di anzianità assicurativa;
  • Almeno un anno di contributi (52 settimane) nei due anni precedenti.

Sono praticamente gli stessi requisiti richiesti finora per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola in vigore fino al 31 dicembre 2012, poi abrogata dalla riforma del mercato del lavoro che ha introdotto l’Aspi. Coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra descritti possono accedere alla Mini-Aspi. 

Lo stato di disoccupazione involontaria. E’ necessario quindi che il lavoratore sia senza un posto di lavoro per cause non dipendenti dalla sua volontà. La dimissione volontaria (che tra l’altro con la riforma deve essere accompagnata da convalida di dimissioni), infatti, esclude il lavoratore dalla percezione dell’Aspi, ed anche della Mini-Aspi con requisiti ridotti. Analogamente, anche la risoluzione consensuale è esclusa dall’intervento dell’Aspi. La disoccupazione involontaria, quindi, deriva dal licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro, oppure dalla scadenza del termine di un contratto a tempo determinato.

La dimissione per giusta causa che dà diritto all’Aspi. L’indennità di disoccupazione Aspi o la Mini Aspi può essere riconosciuta anche ai lavoratori che si dimettono, ma quando sussiste una giusta causa, ossia la dimissione comporti uno stato di disoccupazione comunque involontario da parte del lavoratore. A specificare i casi in cui la dimissione è per giusta causa è la circolare n. 163 del 2003 dell’Inps: dal mancato pagamento della retribuzione alle molestie sessuali, dal mobbing alle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione.

Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che abbiamo detto esclude il diritto alla percezione dell’indennità, ci sono due eccezioni, due casi in cui la risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore viene considerata una causa di disoccupazione involontaria e non è ostativa rispetto al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Aspi o della Mini Aspi. Sono i seguenti casi:

  • Per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • nell’ambito delle procedure di cu all’art. 7 della legge 604 del 1966, ossia per effetti del tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Più precisamente, per quanto riguarda la risoluzione consensuale intervenuta durante un tentativo di conciliazione, si tratta del caso in cui il datore di lavoro che intende risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, avvia una conciliazione il cui esito potrebbe essere quello della risoluzione consensuale del rapporto al fine di prevenire una possibile controversia sul licenziamento. Di fronte a tale risoluzione consensuale presso la DPL c’è la deroga: il lavoratore rientra nell’Aspi. Il legislatore intende non penalizzare i tentativi di conciliazione. Per maggiori informazioni vediamo la risoluzione consensuale e l’Aspi.

La dichiarazione di disponibilità al Centro per l’Impiego. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio. Il lavoratore deve recarsi al Centro per l’impiego e deve rendere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La stessa dichiarazione attesta l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta. Questa dichiarazione rappresenta da molti anni un requisito per l’indennità di disoccupazione, va presentata all’Inps allegata alla domanda.

La dichiarazione direttamente all’Inps. La riforma del mercato del lavoro, legge n. 92 del 2012, prevede una novità in tal senso, ossia che questa dichiarazione possa essere resa dal lavoratore anche direttamente all’Inps, quindi evitando di andare al Centro per l’impiego. Ma tale servizio sarà reso disponibile dall’Inps ai servizi competenti per territorio tramite la banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, da predisporre entro il 30 giugno 2013. Nelle more dell’implementazione di tale sistema di trasmissione telematica, è ancora necessaria la dichiarazione al Centro per l’impiego.

Altro requisito: 2 anni di assicurazione presso l’Inps. Il lavoratore che rientra tra gli aventi diritto, oltre ad avere uno stato di disoccupazione involontaria (ed essere andato al Centro per l’impiego ad attestare la sua disponibilità al lavoro) deve possedere anche due anni di assicurazione presso l’Inps per avere l’indennità di disoccupazione Aspi con requisiti ordinari. Ossia la nuova Assicurazione sociale per l’impiego.

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione all’Inps. Il biennio si calcola a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

L’Inps nella circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 fornisce un esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di DS (contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come una settimana coperta da contribuzione DS).

52 settimane di contributi versati nel biennio. L’Aspi con requisiti ordinari è erogata a coloro che possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.

A titolo esemplificativo un lavoratore appartenente alle nuove categorie, quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.

Contributi utili e individuazione del biennio per i requisiti Aspi

Chiarito che per il diritto all’Aspi con requisiti ordinari sono necessari due anni di assicurazione nell’estratto conto previdenziale personale dell’Inps, chiarito che sono necessarie 52 settimane di contributi contro la disoccupazione versati dal datore di lavoro, ora sorge la necessità di stabilire quali contributi sono utili per il calcolo delle 52 settimane e come si individua il biennio entro il quale il lavoratore deve avere le 52 settimane accreditate. A chiarire questi aspetti è la circolare Inps n. 142 del 2012.

Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto. Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 c.c.). Cioè il lavoratore ha diritto alla prestazione da parte dell’Inps anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi. La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per l’Assicurazione sociale per l’impiego, si considerano utili i seguenti contributi:

  • i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS (disoccupazione) e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Periodi di lavoro nel settore agricolo. Qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L’erogazione di una o dell’altra indennità di disoccupazione è determinata dall’Istituto mediante il criterio della prevalenza.

A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Lavoro all’estero e convenzione. Per quanto riguarda il lavoro all’estero, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Contributi figurativi esclusi. Parimenti, non sono considerati utili ai fini dell’Aspi, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Durata dell’indennità di disoccupazione Aspi 2013 e a regime dal 2016

Sulla durata dell’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, la normativa della riforma del lavoro prevede un periodo transitorio, ossia un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco degli anni 2013, 2014 e 2015. Dal 2016 parte l’Aspi a pieno regime.

Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata in maniera diversa, anno dopo anno. Vediamo le varie durate nel triennio di periodo transitorio.

Aspi – Anno 2013. Le prestazioni Aspi relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013 danno diritto a:

  • 8 mesi di Aspi per i lavoratori con meno di 50 anni;
  • 12 mesi di Aspi per i lavoratori con più di 50 anni.

Aspi – Anno 2014. Le prestazioni Aspi relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014 danno diritto a:

  • 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
  • 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
  • 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Aspi – Anno 2015. Le prestazioni Aspi relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015 danno diritto a:

  • 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
  • 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
  • 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

L’indennità di disoccupazione Aspi a pieno regime dal 2016. Finito il periodo transitorio triennale, con il passaggio dall’indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti alla nuova Assicurazione sociale per l’impiego, dal 2016 l’Aspi sarà a regime.

Aspi a partire dall’anno 2016. Le prestazioni relative agli eventi di disoccupazione verificatasi a partire dall’anno 2016 danno diritto a:

  • Per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
  • per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.

L’Inps precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Anche in questo caso la disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Contributi figurativi accreditati durante l’Aspi. Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Mini-Aspi: l’indennità con requisiti ridotti

Oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la riforma del lavoro ha previsto anche una Mini-Aspi. Si tratta di una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori che non possono far valere i requisiti previsti per l’Aspi, che abbiamo visto in precedenza.

La Mini-Aspi, questa ulteriore prestazione a sostegno del reddito, a partire dal 1 gennaio 2013, assicurerà una indennità per i lavoratori che possono far valere i seguenti requisiti (non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa di 2 anni, come per l’Aspi con requisiti normali):

  • status di disoccupato;
  • almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione: per la Mini Aspi 2012 richiesta nell’anno 2013 c’è un regime transitorio con requisiti diversi. 78 giornate di lavoro nell’anno 2012 per il diritto all’indennità. Per maggiori informazioni vediamo la Mini Aspi 2012.

Quali settimane sono valide. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Questa disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici o familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

La misura dell’indennità Mini-Aspi e la durata. La Mini Aspi è di pari importo rispetto all’Aspi. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, meno i periodi di indennità fruiti. In caso di rioccupazione del lavoratore con lavoro subordinato, la Mini-Aspi è sospesa d’ufficio per cinque giorni. Al termine della sospensione, l’indennità riprende.

Per determinare la durata della prestazione sono utili tutte le settimane di contribuzione ma, come per la verifica del diritto, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti.

Importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi)

Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo erogato dall’Inps, le modalità di calcolo dell’Aspi da erogare al lavoratore sono le seguenti: va presa in considerazione la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato nell’ultimo biennio. Sono compresi gli elementi della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa e le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima.

Più precisamente, la retribuzione di riferimento è pari alla somma degli imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni (retribuzione esposta nell’uniemens inviato all’Inps dal datore di lavoro), divisa per le settimane coperte da contribuzione e moltiplicata per 4,33. Nel calcolo vengono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano state interamente o parzialmente retribuite.

Importo spettante. L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nell’anno 2013, la cifra massima di 1.180 euro mensili. Questo massimale viene annualmente rivalutato dall’Inps sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operati e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente. Quindi nel 2014 l’importo sarà diverso.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo (ossia la parte che va oltre i 1.180 euro).

Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.

La riduzione del 15% dopo 6 mesi. L’importo dell’Assicurazione sociale per l’impiego, così come accade per l’indennità di disoccupazione, si riduce dopo alcuni mesi. Precisamente è prevista una riduzione della misura dell’Aspi in relazione alla sua durata, a partire dal settimo mese. La riduzione è pari al 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e poi è pari ad un ulteriore 15% di riduzione dopo il dodicesimo mese di fruizione. Ulteriore 15% di riduzione (quindi il 30% del totale) scatterà a partire dal 13° mese di erogazione (per i lavoratori con età superiore a 55 anni, a regime. Oppure per i lavoratori con più 54 anni nel 2014 e nel 2015).

Massimale Aspi a 1.119,32 euro. Il tetto massimo di erogazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale annuo di integrazione salariale (Cig) previsto dalla legge 427 del 1980 annualmente rivalutato, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro (per l’anno 2012).

Regime fiscale dell’indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi. Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente. Pertanto, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD). L’Inps, inoltre, provvederà qualora richiesto dal lavoratore, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.

Assegni per il nucleo familiare sì, gratifica natalizia no. Come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari in vigore fino al 2012, resta confermato anche per l’Aspi e per la Mini Aspi il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento durante la settimana natalizia non è previsto il pagamento della relativa gratifica.

Per i soci lavoratori delle cooperative, il trattamento dell’indennità di disoccupazione ASpI sarà determinato, anno per anno, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni legislative, nell’arco di 5 anni. A tal fine l’esatta misura sarà determinata annualmente con specifico decreto ministeriale.

Aspi, indennità di disoccupazione e mobilità. Da una prima analisi della nuova indennità Aspi rispetto alla indennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di mobilità, si nota che l’Aspi eroga una prestazione più favorevole rispetto all’indennità di disoccupazione, quest’ultima fissata al 60% della retribuzione per un periodo massimo di 8 mesi. Mentre nei confronti dell’indennità di mobilità c’è una condizione meno favorevole dell’Aspi. L’indennità di mobilità prevede un importo pari all’80% della retribuzione per periodi che in alcune realtà territoriali arrivano a 48 mesi.

Contributi di finanziamento per l’Aspi, a carico aziendale. Per quanto riguarda il finanziamento della nuova assicurazione per l’impiego, i datori di lavoro pagano l’1,31%, ossia lo stesso contributo versato oggi per la disoccupazione. Questo per i contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine, l’azienda paga oltre all’1,31% anche un contributo aggiuntivo pari all’1,4%, che potrà essere recuperato in caso di stabilizzazione. Per quanto riguarda il contributo a carico del lavoratore, l’Aspi è esente. Quindi niente contributo del 5,84% a carico del lavoratore.

Aspi e cassa integrazione e cig in deroga. La riforma che introduce l’Assicurazione sociale per l’impiego non riguarda la cassa integrazione ordinaria, mentre su quella speciale ci sarà qualche variante. Fino al 2016 ci sarà anche la possibilità di fare ricorso agli ammortizzatori in deroga, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

Domanda per  l’indennità Aspi e decorrenza del pagamento. Ricorso in caso di diniego

La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione Aspi va presentata all’Inps per via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La decorrenza del termine di 2 mesi parte normalmente dagli 8 giorni successivi la data di fine del rapporto di lavoro, quindi ci sono 68 giorni per presentare la domanda. Ma la decorrenza può essere anche successiva. Il lavoratore in possesso dei requisiti per l’Aspi può indicare nella domanda anche l’opzione per l’erogazione della Mini Aspi nel caso in cui non siano riconosciuti i requisiti per l’indennità di disoccupazione Aspi con requisiti normali. I lavoratori autonomi possono anche richiedere un’anticipazione dell’Aspi. Avverso il provvedimento di eventuale diniego dell’Aspi può essere presentato ricorso. Per maggiori informazioni su tutti questi aspetti, vediamo la presentazione della domanda per l’indennità Aspi.

Decadenza, sospensione e riduzione dell’Aspi per nuova attività lavorativa

Sia l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che la Mini Aspi sono indennità riconosciute dall’Inps per i periodi di disoccupazione involontaria del lavoratore licenziato o costretto a dimettersi per giusta causa. La percezione dell’assegno mensile è strettamente collegata alla permanenza dello status di lavoratore disoccupato. Quindi nel periodo (8 mesi o 12 mesi che sia), il lavoratore deve essere privo di un lavoro.

Ci sono dei casi di decadenza del diritto legati alle nuove attività lavorative intraprese dal lavoratore oppure a casi particolari, così come è prevista una sospensione dell’Aspi per una nuova attività lavorativa di durata inferiore ai 6 mesi. Caso particolare è il lavoro occasionale di tipo accessorio col suo limite di reddito di 5000 euro annui. Così è prevista sia un’anticipazione dell’Aspi che la perdita del diritto nel caso in cui il lavoratore intraprenda una nuova attività lavorativa di tipo autonomo. E lo stesso è per chi stipula un contratto a progetto durante l’Aspi. Per maggiori informazioni su tutti questi aspetti, vediamo Indennità Aspi e nuova attività lavorativa.

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