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Indennità una tantum per i lavoratori con contratto a progetto

Anche nel 2012 e nel 2013 i collaboratori a progetto possono ricevere fino a 4.000 euro di indennità una tantum co.co.pro. dall’Inps in caso di perdita del lavoro e disoccupazione. Il pagamento avviene su domanda del lavoratore, da presentare dopo 2 mesi dalla data di fine lavoro o progetto. Necessaria la monocommittenza, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata e dei requisiti di reddito e di contributi accreditati. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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una tantum co.co.pro. Inps gestione separata

I lavoratori a progetto iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono aver diritto ad una prestazione previdenziale nel caso di perdita del posto di lavoro e di disoccupazione. Più precisamente, nel caso in cui il loro rapporto di lavoro con il committente cessi per fine lavoro (la realizzazione del progetto). La prestazione prevista dall’Inps è l’indennità una tantum per i co.co.pro., corrisposta in favore dei collaboratori a progetto che abbiano operato in regime di monocommittenza e che siano in possesso di determinati requisiti reddituali e contributivi.

L’indennità una tantum, corrisposta in unica soluzione, è una prestazione istituita nel 2008 con il Decreto legge n. 185, poi confermata negli anni successivi con la legge n. 2 del 2009 e la legge n. 191 del 2009. L’Inps ha pubblicato ogni anno delle circolari contenenti i requisiti per l’accesso alla prestazione da parte dei titolari di contratti a progetto.

Misura dell’indennità una tantum. Per gli anni 2010 e 2011, ma anche per il 2012 ( e il 2013 per contratti a progetto scaduti al 31 dicembre 2012), l’indennità una tantum da erogare sarà pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente e comunque non potrà essere superiore a 4.000 euro.

Per le domande presentate nel 2013, il messaggio Inps n. 20803 del 18 dicembre 2012 ha confermato la possibilità di richiesta dell’una tantum co.co.pro. per i contratti a progetto ultimati alla data del 31 dicembre 2012. I requisiti sono gli stessi necessari per il 2012, in seguito dettagliati.

Per le domanda presentate nel 2012, il Decreto Legge n. 216 del 2011 convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, aveva confermato l’indennità e nel limite di spesa annuale di 13 milioni di euro. L’Inps con il messaggio n. 6762 del 19 aprile 2012, anche in questo caso aveva confermato i requisiti degli anni precedenti. Con questo approfondimento vediamo quali sono questi requisiti, anche per le domande da presentarsi nel 2013. Soprattutto vediamo quali sono le condizioni reddituali e di accredito contributivo necessari, requisiti che non mancano mai nelle prestazioni erogate dall’Inps nei confronti dei lavoratori parasubordinati.

SOMMARIO:

I requisiti
I rapporti di collaborazione a progetto
L’iscrizione esclusiva alla Gestione separata
Requisiti di reddito e contributi

I requisiti per l’indennità una tantum ai lavoratori co.co.pro.

I requisiti, confermati per il 2012, e per il 2013 (domande per contratti a progetto ultimati al 31 dicembre 2012), per l’erogazione dell’una tantum per i co.co.pro., da possedere all’atto di presentazione della domanda all’Inps, sono i seguenti:

  • monocommittenza: svolgimento dell’attività con un unico committente, con  riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, quello per cui si è verificato  l’evento “fine lavoro” (come rilevabile dalle denunce Uniemens);
  • iscrizione esclusiva alla Gestione separata dell’Inps;
  • dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2012 si deve prendere in considerazione il reddito lordo dell’anno 2011, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, compreso tra 5.000 e 20.000 euro;
  • accredito contributivo nell’anno di riferimento di almeno una mensilità;
  • accredito contributivo nell’anno precedente di almeno tre mensilità;
  • assenza di contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi, condizione che deve, comunque, persistere al momento della domanda di prestazione.

L’indennità è erogata ai soggetti beneficiari nelle sole ipotesi in cui si verifica l’evento fine lavoro, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie (unilav) che il datore di lavoro deve inviare per via telematica al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Decadenza del diritto. Inoltre, il diritto alla percezione dell’indennità una tantum, come per altre prestazioni a sostegno del reddito, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto tale disponibilità va dichiarata e sottoscritta nella domanda. In caso contrario, o in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro conguro, il diritto all’una tantum decade.

Presentazione della domanda. La domanda va presentate entro il termine di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i presupposti appena elencati. Il modello di domanda, anche per il 2012 è quello già in uso (COD.SR92) per gli anni precedenti. Il modello è reperibile sul sito dell’Inps.

I 30 giorni per la presentazione della domanda, o per meglio dire il periodo durante il quale è possibile presentare la domanda proficuamente, partono dal 61 esimo giorno successivo alla data di perdita del lavoro, alla risoluzione del contratto a progetto per fine lavoro. Insomma bisogna essere senza lavoro da almeno due mesi dopo la fine del contratto, sempre se si è in possesso degli altri requisiti, che ora vediamo.

L’assenza di contratto da almeno due mesi è infatti l’ultimo dei requisiti nell’elenco precedente, ed è da intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda. Al riguardo, l’interessato dichiara nella stessa domanda di avere i requisiti previsti nella norma di legge. Al fine della verifica del predetto requisito l'Inps dovrà fare un riscontro verificando nell’ultimo uniemens, prodotto dal committente, la data di fine attività. L’Inps quindi ricaverà la data di fine lavoro dalla dichiarazione mensile ricevuta dal datore di lavoro.

L’Inps poi controllerà anche la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata sempre dal datore di lavoro, l’Unilav. Dovesse esserci qualche problema di comunicazione rilevato dall’Inps, questi sono i modelli che potrebbero mancare o dove potrebbe esserci il problema, soprattutto riguardo l'accredito dei contributi. Il controllo dell’invio dell’unilav è previsto solo per gli anni di riferimento relativi al 2010, 2011 e 2012. Vediamo ora gli altri requisiti, relativi al contratto a progetto, i requisiti reddituali e di accredito di contributi.

I rapporti di collaborazione e lavoratori che hanno diritto all’una tantum

Il requisito della monocommittenza implica l’avere lavorato per un unico datore di lavoro, una sola azienda committente. Ovviamente con contratto a progetto. Il riferimento è al periodo di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro (ultimo contratto a progetto), ossia quello al termine del quale si è verificato l’evento "fine lavoro". Più precisamente occorre verificare se nel predetto periodo di riferimento il richiedente abbia fornito la propria collaborazione in favore di più committenti. In tale caso, è esclusa la monocommittenza e, dunque, la prestazione.

In altri termini sono in regime di monocommittenza tutti i co.co.pro. che per il periodo di lavoro considerato ai fini della prestazione a sostegno del reddito in oggetto, non abbiano svolto contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un datore di lavoro o altro committente. E’ quindi possibile che nello stesso anno solare il beneficiario della prestazione abbia operato con diversi committenti purché i relativi periodi di co.co.pro. non si sovrappongano.

Così, ad esempio, il requisito della monocommittenza può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il collaboratore a progetto abbia operato in favore di un committente nel periodo 1 gennaio – 30 giugno, e a favore di un altro committente nel periodo 1 luglio – 31 dicembre; viceversa il predetto requisito non può ritenersi sussistente nel caso in cui nel medesimo periodo di riferimento (1 luglio -31 dicembre) risultino stipulati più contratti di collaborazione in favore di diversi committenti.

Lavoratori e rapporti di collaborazione che danno diritto all’una tantum. La prestazione è limitata ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003. L’articolo della Legge Biaggi recita: “Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. Quindi si tratta dei lavoratori a progetto, dei co.co.pro., cioè di tutti i soggetti che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto.

Lavoratori esclusi. Dal diritto all’indennità una tantum sono quindi esclusi tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito dell’applicazione dell’art. 61, quindi ad esempio i cosiddetti mini co.co.co., i lavoratori autonomi occasionali, i professionisti senza cassa, ecc. L’indennità è limitata ai collaboratori a progetto.

Lavoratori a progetto delle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda le collaborazioni con le Pubbliche Amministrazioni, analogamente sono esclusi dalla prestazione previdenziale a sostegno del reddito, tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003 (quindi non del comma 1). Occorrerà pertanto verificare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro: non è possibile, ad esempio, qualificare un dottorato di ricerca come rapporto di lavoro a progetto.

Iscrizione esclusiva alla gestione separata

Il legislatore circoscrive la prestazione a sostegno del reddito dell’erogazione dell’una tantum (vi ricordiamo, corrisposta in una unica soluzione), solo nei confronti dei collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro per fine contratto, per realizzazione del progetto, e che abbiano operato in regime di committenza, cioè con un solo committente (o anche più di un committente ma non per periodi che si sovrappongono).

Pertanto il legislatore si pone come obiettivo di tutelare i lavoratori iscritti alla Gestione separata che pur essendo parasubordinati sono in una situazione lavorativa similare ai lavoratori subordinati che perdono il posto di lavoro, i quali hanno diritto all’indennità di disoccupazione. Cioè quei lavoratori che hanno una occupazione più o meno da un biennio e che per fine lavoro perdono il loro status di lavoratori a progetto.

In questa ottica uno dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’una tantum, che molto spesso è nella misura massima di 4.000 euro (il 30% del reddito precedente), essendo riferita a periodi di lavoro su due anni (ricordiamo che tra i requisiti richiesti ci sono i tre di contributi accreditati l’anno precedente e un mese nell’anno di riferimento), è l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata. Quindi bisogna essere lavoratori a progetto in via esclusiva e per un periodo relativamente lungo (quello necessario per i requisiti contributivi).

La Gestione separata dell’Inps, vi ricordiamo, è quella speciale gestione nella quale confluiscono i lavoratori coordinati e continuativi a progetto, i professionisti senza cassa, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro. Si tratta di lavoratori parasubordinati, come detto.

Con questo requisito dell’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, l’Inps vuole intendere che la prestazione una tantum a favore dei co.co.pro. è circoscritta ai soggetti collaboratori a progetto assicurati esclusivamente presso la Gestione separata e non iscritti ad altre casse previdenziali. Quindi coloro che ad esempio sono iscritti alla Cassa forense oppure ad altre casse professionali non hanno diritto all’erogazione. Sono altresì esclusi tutti i soggetti che siano già titolari di pensione ovvero provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

I co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla gestione separata sono quelli ai quali si applica per l'anno 2013, l'aliquota del 28%; per l’anno 2012, l’aliquota del 27,72%; per gli anni 2010 e 2011, l’aliquota del 26,72%; per l’anno 2009, l’aliquota del 25,72%. Dette aliquote sono comprensive della percentuale dello 0,72 per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera. Ai co.co.pro. che risultino iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o che siano pensionati si applica invece l’aliquota del 17% e ad essi è preclusa la prestazione Inps dell'una tantum per fine lavoro.

Requisiti di reddito e di accredito dei contributi nella gestione separata

Il diritto all’indennità una tantum scatta se si è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento (cioè l’anno in cui si è verificato l’evento “fine lavoro”), compreso tra i 5.000 e il 20.000 euro. Inoltre bisognerà essere in possesso di un accredito contributivo, rilevabile nel proprio estratto conto previdenziale dell’Inps, di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente.

Per quanto riguarda il reddito lordo dell’anno precedente non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro occorre precisare che tale requisito vale per gli anni 2010, 2011 e 2012, mentre per l’anno 2009 il reddito massimo non dovrà essere superiore al minimale previsto annualmente per l’accredito contributivo.

L’Inps nel messaggio n. 6762 del 2012 ha precisato che il requisito reddituale richiesto dalla legge va accertato con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui si è verificato l’evento "fine lavoro". Pertanto:

  • per le domande il cui anno di riferimento è il 2012, occorre accertare i redditi 2011;
  • per le domande il cui anno di riferimento è il 2011, occorre accertare i redditi 2010;
  • per le domande il cui anno di riferimento è il 2010, occorre accertare i redditi 2009;
  • per le domande il cui anno di riferimento è il 2009, occorre accertare i redditi 2008. In tale anno il limite massimo reddituale previsto per l’accredito contributivo è di 13.819 €, il cosiddetto minimale di reddito.

Il reddito è indicato nel modello Cud. Il reddito da considerare è quello assoggettato a contribuzione, indicato nel modello Cud consegnato dal datore di lavoro committente. La cifra è indicata nella parte C sezione Collaborazioni coordinate e continuative, il punto relativo ai compensi corrisposti al collaboratore (punto 9 del Cud 2012). Non va commesso l’errore di considerare come reddito valido ai fini della prestazione il reddito del punto 1 della prima pagina del modello Cud, essendo quello il reddito imponibile fiscale che è al netto della contribuzione previdenziale dovuta a proprio carico (1/3 di 27,72% nel 2012, ossia il 9,04% a carico del collaboratore a progetto, percentuale trattenuta in busta paga).

I requisiti di accredito contributivo. Come più volte accennato, sono necessari due requisiti contributivi rilevabili nel proprio estratto conto previdenziale. Un mese di contributi accreditato nell’anno di riferimento e tre mesi di contributi accreditati nell’anno precedente. Occorre far chiarezza su quale è l’anno di riferimento ai fini dell’accredito contributivo, dopo aver visto l’anno di riferimento relativo al reddito.

L’Inps ha chiarito che l’anno di riferimento, ai fini della verifica del requisito contributivo per il diritto all’indennità una tantum per i contratti a progetto ultimati, va inteso quale “anno solare” durante il quale è cessato il rapporto di lavoro, senza possibilità di considerare i 12 mesi precedenti alla data della cessazione del rapporto.

Cioè è necessario che il soggetto richiedente possa vantare, integralmente nell’anno solare di riferimento, il richiesto accredito contributivo presso la Gestione Separata, senza che possa risalirsi, ai predetti fini, a periodi pregressi. Se il rapporto di collaborazione a progetto è cessato il 15 gennaio 2012, ai fini della verifica dell’accredito di una mensilità di contribuzione presso la Gestione Separata, va considerato solo l’anno 2011, senza possibilità di risalire a periodi pregressi (cioè ai 12 mesi precedenti).

L’anno precedente, nel quale è necessario avere contributi accreditati per tre mesi, è di conseguenza l’anno precedente a quello solare in cui si è concluso il contratto a progetto oggetto di richiesta dell’indennità una tantum.

I diversi requisiti per il 2009. Per l’anno di riferimento 2009, l’accredito di mensilità non può essere inferiore a tre, quindi non un mese. Ed esclusivamente per i rapporti di lavoro co.co.pro. il cui evento di fine lavoro si è verificato nell’anno 2009, unitamente al predetto requisito minimo di accredito contributivo nell’anno precedente (tre mesi), dovrà accertarsi anche che nello stesso precedente anno risultino privi di copertura contributiva, presso la Gestione separata, almeno due mesi.

Contribuzione figurativa valida. L’Inps chiarisce che, analogamente a quanto previsto per l’indennità di disoccupazione e in mancanza di una espressa norma di legge in senso contrario, sono da considerare utili ai fini della prestazione in oggetto anche i periodi di contribuzione figurativa (nei casi di assenza per malattia, infortunio, ecc). Pertanto le settimane di contributi figurativi sono valide ai fini del calcolo dei mesi accreditati.

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