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I contributi figurativi accreditati d’ufficio e su domanda del lavoratore

Panoramica sui contributi figurativi accreditati gratuitamente dall’Inps, in maniera automatica d’ufficio o su richiesta del lavoratore. Dalla disoccupazione alla cassa integrazione e la mobilità, dal servizio militare alla malattia e all’infortunio, ecco tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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accredito contribuzione figurativa d'ufficio o su domanda del lavoratore

Nel percorso lavorativo di una persona, giorno di lavoro dopo giorno, oltre al guadagno immediato dello stipendio, c’è un altro percorso utile, parallelo, che guarda al futuro, che è quello della maturazione dei requisiti per l’accesso alla futura pensione. Le settimane lavorate, i mesi e gli anni sono utili per raggiungere i requisiti pensionistici. Alla luce delle recenti riforme il percorso per andare in pensione è sempre più lungo ed articolato, in termini di età anagrafica ma anche, e soprattutto, in termini di anni di contributi da versare, in prima persona, se si è lavoratori autonomi, o attraverso il proprio datore di lavoro, se si è lavoratori dipendenti.

In questa ottica è sempre bene risollevare il proprio umore con la considerazione che l’ente previdenziale, l’Inps ma anche l’ ex Inpdap, oltre ai contributi obbligatori, versati dal lavoratore autonomo o dal datore di lavoro, oltre ai contributi da riscatto, che sono sempre onerosi, prevede anche la possibilità di farsi accreditare sul proprio estratto conto dei contributi ulteriori, che sono gratuiti. Data la natura gratuita e l’importanza del loro accredito, rivestono particolare importanza i contributi figurativi. Affrontiamo in questo approfondimento i contributi figurativi accreditati dall’Inps e dall’ex Inpdap.

SOMMARIO:

I contributi figurativi
Indennità di disoccupazione
Indennità di mobilità
Cassa integrazione guadagni
Contratti di solidarietà
Lavori socialmente utili (L.S.U.) e di pubblica utilità (L.P.U.)

I contributi figurativi accreditati dall’Inps

I contributi figurativi sono una tipologia di contributi previdenziali accreditati d’ufficio dall’ente (Inps, Inpdap, ecc.) o su domanda dell’interessato in relazione a specifici eventi previsti dalla normativa previdenziale dell’ente a cui il lavoratore è iscritto. Periodi di non lavoro che sono tutelati dalla legge. Si tratta di tutti quei periodi duranti i quali il lavoratore:

  • non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
  • ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
  • ha percepito retribuzioni in misura ridotta.

Questo tipo di contributi riveste particolare importanza nel percorso lavorativo e soprattutto previdenziale del lavoratore. Come abbiamo accennato, sono accreditati senza onere finanziario a carico del lavoratore, quindi è particolarmente importante che il lavoratore controlli la loro presenza nell’estratto conto previdenziale in corrispondenza dei periodi interessati e, nel caso non siano accreditati, provveda a richiederlo all’ente.

L’estratto conto previdenziale si può ottenere avendo accesso alla propria posizione assicurativa presso l’ente. Nel caso dell’Inps è possibile accedere al proprio estratto conto tramite il servizi per il cittadino. Per questo accesso è necessario possedere il codice pin. In alternativa alla consultazione online del proprio estratto conto, è possibile recarsi ad una qualsiasi sede Inps per ottenere una stampa dell’estratto ed eventualmente richiedere gli accrediti relativi ai periodi di contribuzione figurativa non accreditati.

Lo scopo dell’accredito di contributi figurativi è quello di salvaguardare ai fini previdenziali quei periodi in cui il lavoratore è assente per cause indipendenti dalla sua volontà e per i quali non c’è copertura da contribuzione obbligatoria, con effettivi versamenti da parte del datore di lavoro. Si tratta di assenze da lavoro meritevoli di tutela assicurativa, infatti i contributi figurati poi accreditati sono equiparati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori ai fini sia del diritto, sia della misura della pensione.

La tutela si estende anche a quei periodi per i quali la contribuzione accreditata è riferita ad una retribuzione ridotta e quindi i contributi figurativi rappresentano un’integrazione. Vediamo ora l’elenco completo dei contributi figurativi accreditati dall’Inps, sia riconosciuti d’ufficio che riconosciuti solo su domanda del lavoratore interessato.

Contributi figurativi accreditati d’ufficio. Alcuni periodi sono coperti da contribuzione figurativa, in maniera automatica da parte dell’ente previdenziale, e quindi non è necessario produrre alcuna domanda per l’accredito. Normalmente il periodo viene accreditato in maniera automatica dall’Inps. Ovviamente è sempre bene controllare.

Contributi figurativi e indennità di disoccupazione

I trattamenti percepiti dall’ente previdenziale Inps a sostegno del reddito in caso di perdita dell’occupazione sono coperti automaticamente da contributi figurativi, quindi anche in questo caso non è necessario presentare alcuna domanda. Nello specifico, sono interessate da copertura da contributi figurativi i seguenti periodi:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • indennità speciale di disoccupazione per calamità naturali;
  • trattamento ordinario di disoccupazione agricola;
  • trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • trattamento speciale di disoccupazione del settore edile;
  • trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

Non sono invece coperti da contributi figurativi i periodi di percezione del trattamento speciale di disoccupazione dell’industria e le proroghe del trattamento speciale. Durante il periodo di disoccupazione indennizzata, non possibile versare contributi volontari. Quindi l’unico accredito è quello relativo ai contributi figurativi.

Le condizioni poste dall’Inps. L’ente previdenziale limita a 180 giornate (26 settimale) il numero massimo di contributi figurativi accreditabili. Inoltre è necessario che sia accreditato almeno un contributo settimanale obbligatorio prima del periodo da riconoscere con contributi figurativi.

I contributi figurativi a copertura dei periodi di indennità di disoccupazione sono utili per il diritto a tutte le pensioni. Sono esclusi nel calcolo del requisito di 35 anni (ossia di 1820 settimane di contributi) per la pensione di anzianità, e relativo sistema delle quote, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (e per alcune categorie ancora in vigore).

Contributi figurativi e indennità di mobilità

Un’altra prestazione erogata dall’Inps che dà diritto all’accredito automatico dei contributi è la mobilità, più esattamente l’accredito avviene nel periodo di percezione dell’indennità di mobilità, tranne nel caso in cui l’indennità sia anticipata in unica soluzione.  I contributi figurativi accreditati durante il periodo di mobilità sono utili sia per il diritto che per la misura di tutte le pensioni e di tutte le altre prestazioni Inps.

L’indennità di mobilità coperta da contribuzione figurativa è sia quella di tipo corto, cioè corrisposta per un determinato periodo, sia la mobilità lunga o il prolungamento della mobilità corta, che viene corrisposta fino al perfezionamento del diritto alla pensione. Viene equiparata all’indennità di mobilità anche l'assegno integrativo previsto per i lavoratori che si sono nuovamente occupati con una retribuzione inferiore di non più del 10% rispetto a quella di provenienza.

Limiti alla contribuzione figurativa. L’accredito dei contributi figurativi in caso di mobilità non può riguardare le retribuzioni e quindi non è previsto l'accredito ad integrazione di una contribuzione settimanale obbligatoria. I lavoratori che si rioccupano durante il periodo di prolungamento dell'indennità di mobilità, allo scopo di avere una retribuzione pari a quella che percepivano al momento della collocazione in mobilità, possono scegliere tra i  contributi figurativi accreditati per mobilità (corrisposta in misura ridotta) o la retribuzione effettivamente percepita. Se durante i periodi di mobilità all'assicurato è riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità è data facoltà di optare per la percezione di una delle due prestazioni. 

La contribuzione figurativa nei periodi di cassa integrazione guadagni

Un’altra prestazione erogata dall’ente previdenziale è oggetto di accredito di contributi figurativi d’ufficio, cioè senza necessità di presentazione della domanda (anche se il consiglio per i lavoratori è sempre di controllare l’effettivo accredito sull’estratto conto contributivo Inps) ed è quella relativa alla cassa integrazione guadagni.

Come precisa l’Inps, i contributi figurativi relativi alle integrazioni salariali sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione. Sono altresì utili per il diritto e la misura di tutte le altre prestazioni previdenziali. Sono utili inoltre per il diritto e la determinazione del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.

I periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro per i quali è stata corrisposta la cassa integrazione guadagni sono i seguenti:

  • Cassa integrazione ordinaria ordinaria (CIGO) per i  lavoratori dipendenti da imprese industriali, esclusa l'edilizia;
  • Cassa integrazione speciale, sempre per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane e industriali;
  • Cassa integrazione straordinaria (CIGS) per i lavoratori dipendenti da imprese del settore industriale che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, imprese del settore edile, aziende commerciali con più di 200 dipendenti, aziende di mensa e ristorazione.

Per quanto riguarda le condizioni, l'accredito relativo ai periodi di cassa integrazione guadagni può essere, oltre che contributivo, anche integrativo della retribuzione e senza limiti di tempo.

Contratti di solidarietà e contributi figurativi

Anche i contratti di solidarietà, sia difensivi che espansivi, stipulati dai lavoratori per evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, sono coperti da contribuzione figurativa automaticamente accreditata. L’Inps eroga ai lavoratori stipulanti, che si sono visti ridurre l’orario di lavoro, un trattamento di integrazione salariale pari al 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Tale trattamento viene accompagnato dall’accredito di contributi figurativi. Tale accredito, come sottolineato dall’Inps, riguarda unicamente le retribuzioni ed è quindi ad integrazione di una contribuzione settimanale obbligatoria, versata dal datore di lavoro anche nella quota a carico del lavoratore.

I contributi figurativi accreditati per i contratti di solidarietà sono utili per il diritto all’accesso a qualsiasi trattamento di pensione e sono utili anche ai fini del calcolo della misura della pensione. Nessuna eccezione quindi. Sono altresì utili anche il diritto e la misura di tutte le altre prestazioni Inps.

Lavori socialmente utili (L.S.U.) e di pubblica utilità (L.P.U.)

 Anche le attività svolte dai lavoratori in progetti socialmente utili (L.S.U.) sono coperte dall’Inps da accredito di contributi figurativi. E la copertura avviene senza condizioni o limiti. I periodi considerati dall’Inps sono quelli svolti dal 1 gennaio 1995 e per attività che non fruiscono più o non hanno mai fruito di trattamenti previdenziali a garanzia del salario.

Oltre ai lavori socialmente utili (L.S.U.) sono coperti da contribuzione figurativa anche altri periodi ad essi equiparati: si tratta dei periodi di attività svolti per lavori di pubblica utilità (L.P.U.) per la cura della persona dell’ambiente e del territorio, per lo sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, per il recupero degli spazi urbani e dei beni culturali.

I lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità sono utili per il diritto a tutte le pensioni, senza alcuna eccezione, ma non sono utili per la misura di tutte le pensioni, quindi non sono considerati nel calcolo della rata di pensione. Questo per i lavori svolti dal 1 agosto 1995, in quanto rappresentano un’eccezione i lavori svolti dal 1 gennaio 1995 al 31 luglio 1995.

L’assistenza antitubercolare a carico dell’Inps. Oltre a queste categorie di lavoratori, sono coperti da contribuzione figurativa anche i periodi di assistenza antitubercolare e più precisamente i periodi di ricovero in case di cura, di assistenza ambulatoriale, i periodi di percezione dell’indennità post-sanatoriale.

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