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Contributi da riscatto per la pensione Inps: dalla laurea al lavoro all’estero

I lavoratori possono avvicinarsi ai requisiti richiesti per la domanda di pensione attraverso il pagamento di alcuni contributi da riscatto, a titolo oneroso, come il corso legale di laurea, i periodi di lavoro all’estero, i periodi non lavorati. Vediamo tutti i requisiti.
A cura di Antonio Barbato
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Il sistema previdenziale italiano è finanziato attraverso un prelievo contributivo che, nella maggior parte dei casi, è rapportato alla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, ma anche al reddito dei lavoratori autonomi. Il versamento dei contributi previdenziali è obbligatorio ed il datore di lavoro è responsabile dell’adempimento, anche per la quota a carico del lavoratore trattenuta in busta paga. Questa tipologia di contributi è quella obbligatoria e da lavoro.

Esistono altri periodi della vita del dipendente, del lavoratore parasubordinato o autonomo, che non sono coperti da contribuzione ma che danno diritto alla possibilità di essere riscattati, cioè coperti da contribuzione, in questo caso non a carico del datore di lavoro ma a titolo oneroso e a proprie spese. Si parla in questo caso di contributi da riscatto.

I contributi da riscatto sono contributi che vengono accreditati dall’Inps a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire determinati periodi per i quali vi è stata omissione del versamento dei contributi obbligatori e tale contribuzione non può essere recuperata essendo intervenuta la prescrizione di legge. Oppure riguarda periodi in cui non vi era l’obbligo del versamento contributivo. Alcuni contributi da riscatto sono invece autorizzati da particolari disposizioni legislative.

Sono quindi una tipologia di contribuzione che affianca la contribuzione obbligatoria da lavoro e si differenzia dagli altri due tipi di contributi: i contributi figurativi e quelli volontari. I contributi figurati sono gratuiti ed accreditati dall’ente previdenziale d’ufficio (nel caso dei periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione o di cassa integrazione ad esempio) oppure sono accreditati su domanda (come ad esempio i periodi di servizio militare). I contributi volontari sono invece quelli versati, a seguito di specifica autorizzazione dell’Inps, direttamente dall’assicurato che abbia sospeso l’attività lavorativa e hanno il fine di raggiungere i requisiti richiesti per il diritto alla pensione.

Riscatto a titolo oneroso. E’ bene precisare una importantissima differenza dei contributi da riscatto rispetto ai contributi figurativi: i contributi da riscatto sono sempre a titolo oneroso, cioè sono a pagamento del lavoratore che intende riscattarli e si perfezionano appunto con il pagamento di un importo, la cosiddetta riserva matematica. Vediamo tutte le tipologie di contributi da riscatto.

SOMMARIO:

Riscatto laurea
Attività lavorativa all’estero
Periodi senza contribuzione

Il riscatto del corso legale di laurea

Uno dei riscatti di contribuzione più importanti è quello del corso legale di laurea. Le condizioni affinché possa essere effettuato tale riscatto sono in primis il conseguimento della laurea, non essendo accreditabile una contribuzione riferita alla sola frequenza dell’università, poi interrotta senza il titolo di studio. Un’altra condizione è non deve esserci contribuzione nel periodo, né obbligatoria né figurativa e neanche in gestioni previdenziali diverse da quella in cui si chiede l’accredito dei contributi.

E’ consentito il riscatto anche di due lauree, per chi ne è in possesso, così come sono riscattabili i diplomi di alta formazione artistica e musicale. Dal 2008 in poi è consentita la possibilità di riscattare gli anni di laurea anche a coloro che alla data di presentazione della domanda non possano far valere contributi versati presso l’Inps.

Una delle valutazioni più importanti ai fini del riscatto degli anni di laurea, tenuto conto dell’onerosità, è quella appunto relativa al costo e alla convenienza nell’effettuare tale investimento finanziario per arricchire il proprio estratto conto contributivo. Premesso che tale operazione ha una duplice finalità come quella di aumentare gli anni di contributi accreditati, e quindi di avvicinare la pensione, e come quella di aumentare l’importo stesso dell’assegno di pensione, che sarà calcolato anche sugli anni di laurea accreditati, la valutazione sulla convenienza deve tener conto di tanti fattori, soprattutto ne tiene conto il calcolo dell’onere di riscatto del corso legale di laurea.

L’onere di riscatto dipende dall’età, dal sesso, dai contributi versati negli ultimi mesi dal lavoratore che richiede il riscatto. L’onere è pari all’aliquota di riferimento (del 33%) moltiplicata per gli ultimi 12 mesi di reddito imponibile Inps e il risultato va moltiplicato per i mesi da riscattare.

Per tutte le informazioni relative ai requisiti del corso di laurea per poter fare la domanda, alle modalità di richiesta all’Inps, per le valutazioni sul costo dell’onere di riscatto e delle modalità di pagamento, vediamo l’approfondimento sul riscatto degli anni di laurea.

Attività lavorativa all’estero in paesi non convenzionati

Il lavoro all’estero in paesi dell’Unione Europea e nei paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali, viene disciplinato in termini di accrediti dei contributi da lavoro secondo i principi di parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazione nazionale e di unicità della legislazione stessa, pertanto, salvo alcuni casi particolari, i periodi di lavoro sono accreditati senza necessità di riscatto a titolo oneroso.

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada-Quebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federale di Jugoslavia, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Il versamento di contributi da riscatto, a titolo oneroso per il lavoratore, è richiesto solo per i periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati. I lavoratori dipendenti possono presentare la domanda di riscatto del lavoro prestato all’estero senza alcune limite temporale e possono farlo anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico da parte dell’Inps.

La richiesta di versamento per l’accredito di contributi da riscatto può essere effettuata anche per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva. Quindi solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei propri requisiti per l’accesso alla pensione, in Italia ovviamente. I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensione, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria.

Lavoratori che possono presentare la domanda. Il riscatto dei contributi può essere richiesto dal lavoratore che al momento della domanda sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero aveva la cittadinanza straniera. Inoltre la richiesta può essere effettuata anche se il richiedente non risulta assicurato presso l’Inps. Oltre ai lavoratori, può essere chiesto il riscatto dei contributi anche dai superstiti. Mentre il riscatto non può essere richiesto dal datore di lavoro, anche se fosse datore di lavoro italiano.

Presentazione della domanda e documentazione. Può essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto. Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge. Per quanto riguarda la documentazione, la prima cosa da presentare è il certificato di cittadinanza italiana, poi la documentazione utile a provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro svolto all’estero.

Il problema della data certa. La documentazione deve essere redatta con data relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche in epoca successiva, non all’epoca della domanda di costituzione del riscatto, e la condizione per la validità è che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto.

Sono considerati dall’Inps documenti di data certa, quindi che superano il problema appena descritto, il libretto di lavoro prescritti dalla legge del luogo dove è stata prestata l’attività lavorativa, le buste paga, le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro ( come ad esempio le lettere di assunzione o di licenziamento, le dichiarazioni delle autorità consolari che controllano l’immigrazione. 

L’ammontare dell’onere di riscatto. Una delle domande e delle valutazioni più importanti per il lavoratore è la valutazione del costo del riscatto, della convenienza di tale richiesta all’Inps. Nel caso del riscatto dei periodi di lavoro all’esterno, l’ammontare dell’onere di riscatto è determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto.

L’importo dell’onere è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto. Inoltre varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente. Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione.

Calcolo della pensione. Per stabilire se l’importo della pensione debba essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi considerati compresi quelli oggetto di riscatto. Se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31 dicembre 1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo.

Se la collocazione dei contributi è prima del 1 gennaio 1996 allora la pensione sarà calcolata con il sistema retributivo, sempre che si superino i 18 anni di contributi fino al 31 dicembre 1995 dalla somma dei contributi già accreditati al lavoratore per lavoro in Italia con quelli riscattati del lavoro all’estero. Se i contributi da riscatto, sommati a quelli da lavoro dipendente in Italia e tutti gli altri accreditati nell’estratto conto contributivo, non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, la pensione va calcolata con il sistema misto.

Periodi senza di contributi versati o con lavoro part-time

Il lavoratore può riscattare, sempre a titolo oneroso, anche alcuni periodi della propria vita lavorativa non coperti da contributi, che non sono stati lavorati, e che sono successivi al 31 dicembre 1996. Si tratta dei seguenti periodi specifici indicati dall’Inps:

  • di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro;
  • di formazione professionale, studio e ricerca;
  • di interruzione tra un lavoro e l'altro;
  • intercorrenti nel lavoro con contratto a part- time verticale o ciclico.

Oltre alla possibilità di accredito di contributi da riscatto per tali periodi, il lavoratore per gli stessi periodi può richiedere all’Inps anche l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi, quindi al versamento dei contributi volontari.

Formazione professionale, studio e ricerca, e di inserimento nel mercato del lavoro. Possono essere riscattati e coperti da contribuzione i periodi relativi alla formazione professionale, allo studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, se è stato conseguito, ove previsto, il relativo titolo o attestato e se finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera. L’esatta individuazione dei corsi professionali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato deve essere oggetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Lavoro dipendente svolto in forma stagionale, temporanea o discontinua.  Sono riscattabili quindi anche ii questi periodi di lavoro. Per ottenere la possibilità del riscatto, gli interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto.

Periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro e un altro. Al lavoratore che svolge attività lavorative caratterizzate da interruzione dei rapporti di lavoro, si pensi ad esempio i lavoratori con contratto a tempo determinato, è consentito il riscatto e l’accredito dei contributi per i periodi di interruzione. Sono i periodi che si collocano tra attività lavorative subordinate discontinue, stagionali o temporanee, a condizione che non siano già coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa. Il richiedente deve comprovare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura dei periodi di interruzione mediante riscatto.

Periodi di interruzione e sospensione del rapporto di lavoro.  Si tratta di tutti quei periodi per i quali per norme di legge o per contratto collettivo c’è una sospensione del rapporto di lavoro. Sono esempi i periodi di aspettativa non retribuita per malattia o per motivi personali, periodi di sciopero, periodi di assenza per servizio militare, ecc.. Questi periodi possono essere coperti con contributi da riscatto a titolo oneroso. Per ottenere tale possibilità devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro con la precisazione che i periodi sono privi di retribuzione imponibile soggetta a versamento di contributi.

Lavoratori interessati. Possono riscattare i corsi universitari di studio gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Ovviamente, data anche la natura onerosa del riscatto, l’Inps non prevede requisiti minimi di contribuzione per esercitare la facoltà di riscatto ed è quindi sufficiente l’iscrizione ad uno dei predetti fondi.

Presentazione della domanda di riscatto. La domanda può essere presentata senza termini di decadenza alla sede Inps territorialmente competente allegando la prevista documentazione. Essa può essere presentata anche dai superstiti. Si ricorda che la domanda di riscatto non può essere accolta se per i periodi oggetto della richiesta l'interessato ha già effettuato il versamento di contribuzione volontaria.

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