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L’indennità di accompagnamento: la prestazione Inps per gli invalidi civili

Gli invalidi civili totali possono aver diritto all’indennità di accompagnamento di 492 euro. Viene erogata mensilmente dall’Inps, su domanda, all’invalido 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanete di un accompagnatore o che non sia in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. Viene concessa anche ai minori. Vediamo tutti i requisiti ed i casi di incompatibilità.
A cura di Antonio Barbato
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prestazione inps per invalidi civili

Tra le prestazioni previdenziali di tipo assistenziale erogate dall’Inps in favore degli invalidi civili c’è l’indennità di accompagnamento. Questo assegno mensile che spetta alle persone alle quali è riconosciuta una invalidità al 100% accertata dalla Commissione medica dell’Asl. Per l’ottenimento di questa indennità è necessario non solo il requisito di invalidità totale ma anche una condizione fisica o mentale del soggetto che determina la necessità di un’assistenza continua, ossia la presenza di un accompagnatore.

L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico dello Stato ma erogato dall’Inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di una persona o che hanno bisogno di assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. Tali soggetti, per ottenere l’indennità, non devono essere ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese. In caso contrario si perde il diritto.

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è una forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980, normativa poi modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988. Si tratta di una prestazione di tipo assistenziale pertanto non è legata né a vincoli di età del richiedente né a vincoli di reddito dello stesso.

SOMMARIO:

Requisiti
Impossibilità: deambulazione e atti quotidiani di vita
Importo, domanda e decorrenza
Gli esclusi
Accompagnamento ai minori

Requisiti per il diritto all’indennità di accompagnamento

A norma dell’art. 1 comma 2 della legge n. 508 del 1988, l'indennità di accompagnamento è concessa:

  • ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale 100% per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

L'indennità di accompagnamento spetta anche alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale, nonché ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua.

Spetta inoltre alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down, alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".

Relativamente ai soggetti con età superiore a 65 anni, che non sono più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità  è subordinato alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età ossia l’impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza. Il comma 6 dell’art. 1 infatti recita: ““È concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale. E spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali, lo ripetiamo.

Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno ed i cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo”. Il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo.

La compatibilità dell’accompagnamento con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Il comma 3 dell’art. 1 della legge afferma che “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa”.

Poniamo ora l’accento sui due requisiti che, oltre all’invalidità al 100%, sono necessari per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento (l’ausilio dell’assistenza di un accompagnatore). Si tratta della incapacità di deambulare o di svolgere atti quotidiani di vita. In presenza di uno dei due, l’invalido totale ha diritto all’indennità. Ma per l’accertamento ci sono delle linee guida dell’Inps un po’ restrittive, vediamo quali.

La deambulazione e il compimento di atti quotidiani di vita

Requisito sanitario: l’incapacità di deambulare. Uno dei requisiti di natura fisica che autorizzano la concessione dell’indennità di accompagnamento è “l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore”. E’ bene quindi chiarire cosa si intende per impossibilità di deambulazione e quando scatta il requisito.

L’indennità viene concessa solo nel caso di grave impedimento di deambulazione, ossia quando l’impedimento è grave a tal punto che il cittadino richiedente l’indennità non può muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore.

Altro requisito: non poter compiere atti quotidiani di vita. In alternativa all’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, l’altro requisito sanitario di legge per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è la necessità di assistenza continua dell’invalido civile al 100% in quanto persona “non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita”. E’ bene ora capire quali sono gli atti quotidiani di vita a cui si riferisce la legge.

Atti elementari e strumentali. Esiste una scala di valutazione dell’autonomia personale che rileva, misura e valuta l’autonomia della persona nel compimento di atti elementari e atti strumentali della sua vita quotidiana. Tra gli atti elementari ci sono: fare il bagno e usare il gabinetto, vestirsi, alimentarsi e gli atti relativi alla mobilità. Se la persona ha necessità di ricevere assistenza per lavare una o più parti del corpo, se non riesce a vestirsi, ad alzarsi e sedersi sulla sedia, alimentarsi, ecc. è valutata non in grado di compiere gli atti elementari della vita.

Gli atti strumentali della vita quotidiana sono ad esempio fare acquisti e gestire il denaro, prepararsi il cibo, compiere atti di governo della propria casa, la capacità di usare un telefono, di uscire ed usare mezzi di trasporto, di essere responsabili nell’usare i farmaci. Anche queste impossibilità determinano il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per la necessità di un accompagnatore quotidiano.

Le linee guide dell’Inps. L’accertamento definitivo dell’invalidità al 100% e della capacità di deambulare o compiere atti di vita quotidiana è effettuato dall’Inps. Il medico dell’Inps quindi all’atto pratico segue le linee guida del proprio ente previdenziale, che diventano quindi importanti per la valutazione sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda il requisito della capacità di deambulare, l’Inps richiede l’impossibilità di deambulare, il carattere di permanenza dell’aiuto dell’accompagnatore. Se un protesi consente l’autonomia della deambulazione al soggetto interessato, tale condizione esclude il diritto all’indennità. Devono sussistere menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio.

Per quanto riguarda il requisito del compimento degli atti quotidiani di vita, l’Inps pone l’accento sugli atti di vita quotidiana di tipo elementari e, ancor di più, su quelli compiuti dal richiedente nell’abitazione propria. Quindi il medico Inps valuta come fondamentali  gli atti tipo vestirsi, lavarsi, alimentarsi, alzarsi e sedersi sulla sedia. Le attività extra domiciliari, come sapersi orientare, fare la spesa, usare il denaro, non sono molto rilevanti ai fini della valutazione sulla necessità di un’assistenza continuativa da parte di terzi (accompagnatore) che comporta il diritto all’indennità di accompagnamento. L’unica attività tra gli atti strumentali valutata più attentamente è la responsabilità dell’individuo nell’usare i farmaci.

Importo dell’indennità di accompagnamento, domanda e decorrenza

Importo mensile spettante. L'indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici mensilità, il relativo importo è aggiornato ogni anno dall’Inps. La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2012 è di 492,97 euro mensili (nell’anno 2011 l’importo mensile era di 487,39 euro, nell’anno 2010 era di 480,47 euro). Per questa indennità, a differenza di altre prestazioni previdenziali spettanti agli invalidi civili, non è soggetta ai limiti di reddito. 

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

La dichiarazione di responsabilità entro il 31 marzo. Una volta ottenuta l’indennità di accompagnamento, il titolare dell’indennità dovrà produrre annualmente entro il 31 marzo una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido. Questo sempre ai fini della sospensione dell’indennità.

La cumulabilità. L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati).

La procedura di riconoscimento dell’invalidità. Per richiedere il riconoscimento dell’invalidità, e quindi successivamente ottenere la relativa indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione medica per gli invalidi civili della Asl di residenza, allegando la certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione. Entro tre mesi dalla domanda, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso.

Gli esclusi dall’indennità di accompagnamento

Le incompatibilità. L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Relativamente alle pensioni di guerra che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto. Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero. L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi.

Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a un mese, o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

Indennità di accompagnamento e patente di guida. L’indennità non è incompatibile con la patente di guida. Ovviamente va considerata la capacità di guida sulla base della condizione di disabilità certificata dalla Commissione medica delle Asl. Il disabile potrebbe disporre di una patente speciale, in quel caso nessun problema. Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno può segnalare l’invalido alla Motorizzazione civile che poi procede a convocazione a visita per valutare la permanenza della capacità di guida del cittadino e quindi disporre  eventualmente la conversione in patente speciale.

Indennità di accompagnamento ai minori

La legge n. 289 del 1990 prevede per gli invalidi civili al 100% minori di 18 anni due tipologie di provvidenze economiche: l’indennità di accompagnamento, e in alternativa l’indennità mensile di frequenza, entrambe erogata dall’Inps.

Per l’indennità di accompagnamento ai minori i requisiti sono gli stessi per la concessione dell’indennità ai soggetti maggiori di 18 anni, quindi l’indennità è erogata per i minori ciechi assoluti o ai minori invalidi civili al 100% a cui è riconosciuta una impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita che comportano il bisogno di una a assistenza continua. Al compimento dei 18 anni di età c’è la necessità di effettuare una nuova domanda, per l’indennità destinata ai maggiori di 18 anni. Per tutte le informazioni vediamo l’indennità di accompagnamento ai minori.

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