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Ciechi civili: Dalla pensione di inabilità all’indennità di accompagnamento

Ai ciechi civili assoluti e parziali spettano delle prestazioni previdenziali Inps: la pensione di inabilità per i ciechi totali, quella per i ventesimisti, l’indennità di accompagnamento e l’indennità speciale. Vediamo tutte le informazioni relative, ai requisiti, agli importi mensili spettanti e alle incompatibilità con altre pensioni per invalidi civili.
A cura di Antonio Barbato
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ciechi civili assoluti totali ventesimisti

I cittadini italiani che hanno problemi alla vista, dalla cecità parziale fino alla condizione di cieco assoluto, hanno diritto ad una serie di prestazioni previdenziali di tipo assistenziale erogate dall’Inps. Si tratta di una serie di misure atte a sostenere il reddito di queste persone, affette da un grave handicap come è la mancanza della vista. I ciechi civili, sia totali che parziali o ventesimisti, hanno diritto alla pensione di inabilità, all’indennità di accompagnamento e l’indennità speciale (per i ventesimisti).

Tali soggetti, come gli invalidi di guerra, gli invalidi di lavoro, gli invalidi per servizio, ed i sordomuti, non rientrano tra gli invalidi civili. Ossia non beneficiano delle prestazioni previdenziali per invalidi civili, ma di leggi speciali e di prestazioni previdenziali specificamente loro destinate, come le prestazioni Inps per i ciechi civili. Vediamo quali sono queste erogazioni economiche dell’ente previdenziale.

SOMMARIO:
Chi sono i ciechi civili
Pensione inabilità ciechi totali
Indennità di accompagnamento ciechi totali
Pensione ciechi ventesimisti
Indennità speciale

Ciechi civili assoluti, parziali e le prestazioni dell'Inps

Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono in:

  • ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti). 

I minori non hanno diritto alla pensione di inabilità. La legge n. 508 del 1988 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta, invece della pensione, solo l’indennità di accompagnamento.

La pensione di inabilità per i ciechi cittadini di Stati membri dell’Unione Europea. Hanno altresì diritto alla pensione di inabilità i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno ed i cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo”. Il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti: un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio; un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo.

Chi accerta la cecità ai fini previdenziali. L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. La composizione delle commissioni ASL dal 1° gennaio 2010 è integrata dalla presenza di un medico dell'Inps quale componente effettivo. Possono essere costituite Commissioni mediche specializzate nei capoluoghi di Provincia per l’accertamento delle minorazioni visive, le cui particolari caratteristiche richiedono la visita da parte di medici specialisti.

Decorrenza delle prestazioni assistenziali. Le provvidenze economiche (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento per ciechi totali, pensione e indennità di accompagnamento per ciechi ventesimisti) decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

La pensione di inabilità per i ciechi civili assoluti

La pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti. Per cecità assoluta, come abbiamo detto, si intende la totale mancanza della vista la mera percezione dell’ombra o della luce, lo stabilisce la legge n. 382 del 1970.

A chi spetta la pensione di inabilità. Viene concessa ai ciechi assoluti dal compimento dei 18 anni di età in poi. Spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. Ulteriore requisiti sono il possesso della cittadinanza italiana e la residenza sul territorio nazionale.

Importo della pensione di inabilità per ciechi civili. La misura della pensione varia a seconda che l’invalido sia ricoverato in un istituto assistenziale oppure no. L’erogazione avviene per 13 mensilità. La misura è determinata in misura fissa secondo le tabelle di perequazione pubblicate dall’Inps annualmente. Si tratta dei seguenti importi:

  • pensione ai ciechi assoluti non ricoverati, per l’anno 2012 l’importo di 289,36 euro (nel 2011 l’importo era di 281,46 euro, nel 2010 l’importo mensile spettante era di 277,57 euro);
  • pensione ai ciechi assoluti ricoverati, per l’anno 2012 l’importo di 267,57 euro (nel 2011 l’importo era di 260,27 euro, nel 2010 l’importo spettante era di 256,67 euro). Si tratta degli stessi importi della pensione di inabilità per invalidi civili.

La pensione spetta anche dopo il sessantacinquesimo anno di età. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.

La misura intera entro determinati redditi. La pensione di inabilità spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali. Per l’anno 2012 tale limite di reddito è fissato in 15.627,22 euro (per l'anno 2011 era di 15.305,79 euro, mentre nell’anno 2010 il limite di reddito era di 15.154,24 euro). 

Incompatibilità: pensione di inabilità per ciechi civili e assegno sociale. La pensione di inabilità per ciechi civili totali è incompatibile con l’assegno sociale. In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.

Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi totali

L’indennità di accompagnamento, secondo quanto disposto dalla legge n. 382 del 1970, è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato. Pertanto viene concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età.

E’ una prestazione erogata dall’Inps compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. L’eventuale misura ridotta non è legata al reddito dell’individuo ma alla condizione di ricovero in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Cumulabilità con l’indennità di accompagnamento per invalidi civili. L’indennità di accompagnamento quale invalido civile o sordomuto, è cumulabile con l’indennità di accompagnamento per la condizione di cieco assoluto. Ovviamente la condizione l’indennità di accompagnamento riconosciuta per essere stato riconosciuto invalido civile o sordomuto sia stata riconosciuta per minorazioni diverse rispetto alla condizione di cecità assoluta.

Altra condizione per la percezione dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è la cittadinanza e residenza sul territorio nazionale. Come per la pensione di inabilità, hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno, nonché i cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Misura dell’indennità di accompagnamento. L’indennità di accompagnamento per ciechi civili per l’anno 2012 è pari a 827,05 euro e viene corrisposta per 12 mensilità. Per l’anno 2011 l’importo era di 807,35 euro mensili, mentre nel 2010 l’importo era di 783,60 euro.

La riduzione di 93 euro per utilizzo di volontari. L’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dalla legge n. 382 del 1970 viene ridotta di 93 euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale). Al contrario degli invalidi civili, per i ciechi civili è irrilevante che l’interessato sia ricoverato gratuitamente. 

Incompatibilità dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili. L’indennità non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Come abbiamo visto, i minori ciechi civili assoluti hanno diritto solo all’indennità di accompagnamento e non alla pensione di inabilità, che si ottiene al compimento dei 18 anni di età. 

Cumulabilità con l’indennità di accompagnamento per invalidi civili. L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali (soggetti pluriminorati). Per maggiori informazioni vediamo l’indennità di accompagnamento per invalidi civili.

La pensione per i ciechi parziali ventesimisti

I ciechi parziali o ventesimisti sono quegli individui che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. A questi soggetti spetta l’erogazione della pensione per ciechi parziali (legge n. 382 del 1970), da parte dell’Inps. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione, i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età. 

Per quanto riguarda i requisiti oltre quello sanitario, va sottolineato che la pensione è concessa ai ciechi parziali a qualunque età (quindi anche di età inferiore a 18 anni) ed è riconosciuta a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale. Come per le altre prestazioni di tipo assistenziale, hanno altresì diritto alla prestazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia. E possono averne diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno ed i soggiornanti di lungo periodo.

Importo della pensione per ciechi parziali. La pensione ai ventesimisti per l’anno 2012 è pari ad un importo mensile di 267,57 euro e viene corrisposta per 13 mensilità. Nell’anno 2011 l’importo era di 260,27 euro, mentre nel 2020 l’importo mensile era pari a 256,67.

Il limite reddituale per la misura intera. C’è un limite di reddito oltre il quale la pensione viene corrisposta in misura ridotta. La pensione per ciechi ventesimisti spetta in misura intera solo se l’invalido non supera l’importo di 15.627,22 euro di reddito nell’anno 2012 (redditi relativi all’anno 2011). Nell’anno 2011 il limite era di 15.305,79 euro (redditi anno 2010), mentre nel 2010 era di 15.154,24 euro (redditi anno 2009).

Ciechi ventesimisti minori di 18 anni di età, niente indennità di frequenza. In questo caso, come abbiamo detto, c’è il diritto alla pensione, a differenza dei ciechi totali, ma non c’è il diritto all’indennità di frequenza, prestazione erogata dall’Inps per i minori invalidi civili che frequentano le scuole.

Incompatibilità con l’assegno sociale e la quota differenziale. La pensione per ciechi civili parziali è incompatibile con l’assegno sociale. Ne consegue che in caso di concessione di pensione di cieco civile ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale, lo stabilisce l’Inps con il messaggio 326 del 2001. 

L’indennità speciale per i ciechi ventesimisti

Ai ciechi parziali o ventesimisti spetta anche una indennità speciale, al solo titolo della minorazione, ossia indipendentemente dallo stato di bisogno economico o dall’età del soggetto nonché l’eventuale ricovero in un istituto. L’indennità speciale è regolata dalla legge n. 508 del 1988 e dalla legge n. 289 del 1990.

Per quanto riguarda i requisiti per ottenerla, oltre al riconoscimento sanitario dello status di cieco ventesimista (che ricordiamo viene riconosciuto nei confronti del soggetto che ha un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta), è importante che la cecità parziale non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. Ulteriore requisito è la cittadinanza e la residenza sul territorio italiano. Anche in questo caso il diritto alla prestazione è esteso ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia, nonché agli stranieri titolari di carta di soggiorno ed ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che l’indennità speciale spetta ai soggetti di qualsiasi età.

Importo dell’indennità speciale per ciechi parziali. L’erogazione viene concessa dall’ente prevideenziale per 12 mensilità. La misura dell’indennità speciale per l’anno 2012 è di 193,26 euro. Nel 2011 l’importo mensile era di 189,63 euro, mentre per l’anno 2010 era pari a 185,25 euro. 

Ciechi decimisti: l’assegno vitalizio fino al 1988. Fino al 1962 esisteva anche la categoria dei ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la legge n. 66 del 1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento. L’assegno per i ciechi decimisti è stato soppresso con la legge n. 508 del 1988 che ha istituito la pensione a favore dei ciechi assoluti e parziali. E' stata però mantenuta la corresponsione a favore di coloro che ne erano già in godimento. Spettava ai ciechi che hanno un residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore ai limiti stabiliti per legge.

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