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Assegno mensile di assistenza Inps per gli invalidi civili parziali

Per i cittadini dichiarati invalidi civili con una percentuale non inferiore al 74% c’è la possibilità di ricevere dall’Inps un assegno mensile di assistenza. Necessaria un’età superiore a 18 anni e lo status di disoccupazione da autocertificare annualmente. E’ incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità. Vediamo i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.
A cura di Antonio Barbato
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invalidi civili parziali

Tra le prestazioni previdenziali a favore degli invalidi civili, c’è l’assegno mensile di assistenza. Si tratta di una delle misure a favore dei soggetti che, a seguito di un riconoscimento di una percentuale di invalidità parziale (dal 74% al 99%) o inabilità totale (100%) siano dichiarati invalidi civili. La condizione di riduzione della capacità lavorativa e di guadagno, nonché la condizione di stato di bisogno e di necessità di assistenza di questi cittadini, fa acquisire agli stessi il diritto ad una delle provvidenze economiche di tipo assistenziale previste dall’Inps.

Per gli invalidi totali c’è la pensione di inabilità, per coloro che sono lavoratori e possono godere di una contribuzione versata di almeno 5 anni, ma attraverso un’altra pensione di inabilità anche per gli invalidi civili che non hanno questi requisiti. Gli invalidi parziali, ossia coloro che hanno una percentuale di invalidità che è inferiore al 100%, hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità (percentuale di invalidità dal 66% al 99%), sempre in presenza di una contribuzione di almeno 5 anni, oppure all’assegno mensile di assistenza, per coloro che non possono far valere i requisiti contributivi. Approfondiamo quest’ultima prestazione Inps.

I requisiti per la domanda di assegno mensile di assistenza

L’assegno mensile di assistenza spetta ai mutilati e invalidi civili (parziali) di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia. 

Requisiti per il diritto all’assegno mensile. Per aver diritto alla prestazione previdenziale a carico dello Stato ed erogata dall’Inps sono necessari dei requisiti anagrafici, medici e reddituali. Sono i seguenti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • età anagrafica dal 18° al 65° anno di età;
  • spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali;
  • spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

La misura dell’assegno mensile è stata uniformata dalla legge n. 33 del 1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali. Per l’anno 2012 l’importo è di 267,57 euro mensili (per l’anno 2011 l’assegno mensile era pari a 260,78 euro. Nel 2010 l’importo era pari ad Euro 256,67). L' assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità annuali.

Il passaggio dal 66% al 74% di invalidità. L’assegno mensile di assistenza è stato introdotto con la legge n. 118 del 1971 e spettava nei confronti degli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa accertata in una percentuale pari ai due terzi (ossia il 67%). Col Decreto Legislativo n. 509 del 1988 (ma in vigore dal 12 marzo 1992, tale percentuale di invalidità è stata portata all’attuale 74% come requisito minimo. Lo stesso decreto ha però fatto salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che alla data suddetta avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari sulla base delle norme decadute. Anche per coloro che avevano presentato la domanda antecedentemente al 12/03/1992 valgono i requisiti richiesti dalla legge n. 118/1971.

Il requisito anagrafico di almeno 18 anni e meno di 65 anni. Prima dei 18 anni viene riconosciuta all’invalido l’indennità mensile di frequenza oppure l’indennità di accompagnamento ai minori. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l’assegno mensile viene adeguato all’importo dell’assegno sociale. Con la riforma del lavoro è stato introdotto dal 2013 un aumento di tre mesi dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale, che passerà quindi a 65 anni e tre mesi dal 2013. Vediamo l’approfondimento sull’assegno sociale.

Il limite di reddito per  il diritto alla misura intera. L’assegno mensile di assistenza è legato al reddito posseduto dall’invalido. Per l’anno 2012 il limite di reddito, riferito al reddito 2011, è pari a 4.596,02 euro (nel 2011 il limite era di 4.479,54 euro, nel 2010 era di 4.408,95 euro).

Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva. Si considerano per il calcolo tutti i redditi imponibili Irpef.

L’autocertificazione di non collocato al lavoro. L’invalido parziale per poter conseguire l’assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa. Come abbiamo visto, è necessario quindi il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa. A tal fine è necessaria una dichiarazione annuale del pensionato: entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all’Inps una dichiarazione di responsabilità (modulo ICLAV), dove dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’assegno mensile di assistenza, quindi il non collocamento al lavoro. Il titolare dell’assegno mensile di assistenza ha comunque la facoltà di iscriversi nelle liste speciali per fini lavorativi.

Quindi, in presenza delle altre condizioni, la dichiarazione annuale permette di conseguire o di continuare a percepire l'assegno mensile di assistenza, fermo restando l'obbligo di effettuare immediata comunicazione all’Inps dell'eventuale venir meno dei requisiti richiesti per il diritto alla prestazione stessa.

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2012 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo. Quindi il lavoratore titolare di assegno mensile di assistenza, che possiede un reddito entro questi limiti, può dichiarare la sussistenza dei requisiti per mantenere il diritto alla ricezione dell’assegno.

Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza italiana e della residenza, è bene precisare che hanno altresì diritto all’assegno mensile i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia. Possono avere diritto all’assegno anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno, nonché i cittadini di paesi terzi che hanno il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo. Il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
  • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo.

Come si presenta la domanda. Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile, quindi per l’assegno mensile di assistenza ma anche per le altre prestazioni previdenziali, vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica. A tal fine è necessario il possesso del codice PIN di tipo dispositivo, rilasciato dall’Inps. E’ possibile rivolgersi anche ad un Ente di Patronato.

Decorrenza dell’assegno mensile di assistenza. Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

Incompatibilità dell’assegno mensile di assistenza

A norma dell’ art. 9 della legge n. 54/1982, l’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti. E’ incompatibile quindi con:

  • l’assegno ordinario di invalidità;
  • le rendite Inail;
  • l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

E’ data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole e tale facoltà deve essere esercitata non appena l’interessato riceve la notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria, che ha riconosciuto l’invalidità parziale. La rinuncia all’uno o all’altro trattamento è irrevocabile.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’Inps entro trenta giorni dalla notifica da parte di altro ente del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Esclusivamente per i titolari di rendita INAIL, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma solo la sospensione dell’erogazione della prestazione: da ciò scaturisce che l’opzione può essere rivista in qualsiasi momento, secondo la convenienza dell’interessato.

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