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Prepensionamento dei lavoratori invalidi civili e la maggiorazione contributiva

I lavoratori disabili, dagli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili totali e parziali (ventesimisti), agli invalidi di guerra, possono accedere alla pensione in via anticipata, anche attraverso il riconoscimento di una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, mesi che salgono a 4 per i lavoratori non vedenti. Vediamo tutti gli aspetti, anche relativi alla domanda da presentare all’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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L’ordinamento previdenziale italiano garantisce delle tutele ai lavoratori che hanno una condizione di salute difficile che ne limita la capacità lavorativa. Coloro che  hanno avuto il riconoscimento di una invalidità civile, nonché i sordomuti ed i ciechi assoluti e parziali, possono beneficiare di alcune agevolazioni da parte dell’Inps sull’accesso alla pensione e sul riconoscimento di contributi previdenziali per gli anni di lavoro svolti.

Tra l’accesso alla pensione con un’età anagrafica inferiore e la maggiorazione contributiva spettante per ogni anno di lavoro svolto, i lavoratori dichiarati invalidi civili oltre il 74% (per la maggiorazione contributiva) oppure oltre l’80% (per l’accesso anticipato alla pensione), nonché i sordomuti, i ciechi civili e gli invalidi di guerra, possono beneficiare di una notevole riduzione della vita lavorativa necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Vediamo quali sono queste agevolazioni.

SOMMARIO:
La pensione di vecchiaia anticipata
La maggiorazione per invalidi civili: 2 mesi ogni anno
Domanda e documentazione per la maggiorazione
La maggiorazione per ciechi civili: 4 mesi ogni anno

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all’80%

Il Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps (chi versa i contributi come lavoratore dipendente), con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini. Sono comprese nell'agevolazione le persone con sordità prelinguale. L’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 ed accertata dalla Commissione medica dell’Asl e dai medici dell’Inps.

La riduzione di età è importante, vista la riforma delle pensioni. I normali requisiti per i lavoratori dipendenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono stati elevati dalla Riforma pensioni del Governo Monti a 66 anni per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, 66 anni per i lavoratori autonomi, 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome e 62 anni per  le lavoratrici del settore privato. Questo per l’anno 2012, per gli anni successivi ci saranno degli incrementi. Per tutte informazioni relative vediamo la pensione di vecchiaia.

Lavoratori non vedenti: uomini in pensione a 55 anni, donne a 50 anni. Diverso, ancor migliore, è invece il trattamento per i lavoratori non vedenti, ossia i ciechi civili: la vita lavorativa per loro può accorciarsi ulteriormente. Nel loro caso è sempre vigente, nonostante la riforma delle pensioni, il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini. Lo stabilisce la legge n. 218 del 1952, confermata dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992.

Necessari i 20 anni di contributi della pensione di vecchiaia. L’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia concesso ai lavoratori con invalidità non inferiore all’80%, nonché ai lavoratori non vedenti, è subordinato agli stessi requisiti della pensione di vecchiaia per i lavoratori non invalidi civili. In altre parole, in questo caso i lavoratori agevolati dalla norma hanno diritto a beneficiare della riduzione di età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione ma devono comunque possedere gli altri requisiti. Ne consegue che pur accedendo a 55 anni per le donne o a 60 anni per gli uomini, oppure per i non vedenti a 50 anni per le donne ed a 55 anni per gli uomini, è necessario il possesso del requisito di 20 anni di contributi versati o accreditati nel proprio estratto conto contributivo, come per tutti i lavoratori che aspirano ad accedere alla pensione di vecchiaia.

Confermata l’attesa per la finestra mobile di 12 mesi. Mentre per tutti gli altri lavoratori, a partire dal 2012, le modalità di accesso alla pensione di vecchiaia sono cambiate a seguito della riforma delle pensioni del Governo Monti, con sostanziale aumento dell’età anagrafica necessaria ma con l’abolizione della finestra mobile, per i lavoratori destinatari della riduzione per invalidi civili o lavoratori non vedenti, come abbiamo già accennato, resta confermata la normativa precedente, con gli stessi requisiti anagrafici in vigore fino al 31 dicembre 2011, che per loro restano validi anche dal 2012.

Ne consegue che è confermata anche l’attesa della finestra mobile di 12 mesi per la percezione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi civili. Quindi per avere il primo assegno erogato dall’Inps bisognerà attendere 12 mesi, che partono dal momento del compimento dell’età anagrafica prevista (sempre se si è in possesso di 20 anni di contribuzione).

Dopo aver stabilito quale è la riduzione del requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è importante sapere che c’è una ulteriore agevolazione che consente di accorciare la vita lavorativa dei lavoratori invalidi, dei sordomuti e dei ciechi civili. Si tratta della maggiorazione contributiva riconosciuta per ogni anno di lavoro effettuato. Tale maggiorazione consente di accumulare molti più mesi accreditati rispetto a quelli effettivamente lavorati. Vediamo tutti gli aspetti.

La maggiorazione contributiva per gli invalidi civili: 2 mesi ogni anno di lavoro

Contributi figurativi per il prepensionamento: 2 mesi ogni anno di lavoro. I lavoratori sordomuti, gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o assimilabile, hanno la possibilità di richiedere l’accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto. Questa agevolazione è utile per la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata.

Si tratta di una maggiorazione contributiva che consente di fatto l’accumulo di 14 mesi di contribuzione presso l’ente previdenziale ogni 12 mesi lavorati. Tale beneficio viene riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa (quindi se un lavoratore dipendente invalido civile al 74% o sordomuto o invalido di guerra ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi di contributi figurativi, ossia 5 anni in più. Gli anni di lavoro e contributi in questo caso pur essendo 30 diventano 35 ai fini pensionistici).

La predetta maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione anticipata. Con questo beneficio a loro riconosciuto il lavoratore invalido (o sordomuto) può quindi accedere alla pensione fino ad un massimo di cinque anni di anticipo. La legge che disciplina tali benefici è la n. 388 del 2000.

Il beneficio solo al momento della liquidazione della pensione. Il beneficio viene concesso, solo su domanda dell’interessato, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento. Cioè determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.  La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello della pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.

Se la maggiorazione dell’anzianità contributiva è determinante ai fini del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1 febbraio 2002 poiché la Legge n. 388 del 2000 riconosce il beneficio dal 2002.

In caso di ricongiunzione dei contributi secondo la legge n. 29 del 1979, la legge n. 322 del 1958 e similari, il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.

Quali lavoratori hanno diritto alla maggiorazione contributiva. I destinatari del beneficio sono:

  • i sordomuti (minorati sensoriali dell' udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l' età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio);
  • gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un' invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali);
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile.

Rientrano tra i beneficiari anche i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.

Gli esclusi. Il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.

I periodi riconosciuti dall’Inps. L' anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:

  • di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
  • di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti dal versamento di contributi volontari, oppure accredito di contributi figurativi (es. malattia) o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Sono da prendere in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) anche anteriormente al 1 gennaio 2002.

La domanda per la maggiorazione contributiva e la documentazione sanitaria necessaria

L'attribuzione del beneficio contributivo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione comprovante le condizioni sanitarie richieste dalla legge. La domanda di maggiorazione contributiva, secondo la circolare n. 29 del 2002 dell’Inps, deve essere presentata all'Ente previdenziale da parte degli interessati o dei loro superstiti, allegando:

  • per i sordomuti ed invalidi civili, il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l' accertamento dell' invalidità civile, con l' acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
  • per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981;
  • per gli invalidi del lavoro, i documenti rilasciati dall'Inail o dall'Ipsema.

Maggiorazione contributiva e calcolo della pensione. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa, quindi in alcuni casi incide positivamente anche sull'ammontare della pensione che il lavoratore riceverà. Ciò dipende dal calcolo della pensione stessa, se col sistema retributivo, misto o contributivo.

La maggiorazione convenzionale di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Precisa la circolare n. 29 del 2002 dell’Inps che “Stante il disposto normativo ("è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva") la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato senza la maggiorazione in esame”.

Calcolo maggiorazione contributiva dopo la riforma pensioni. La quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo (moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento) ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

4 mesi all’anno per i ciechi civili e centralinisti non vedenti

I lavoratori ciechi assoluti e parziali, come abbiamo visto, possono accedere alla pensione in maniera anticipata: uomini a 55 anni, donne a 50 anni di età. Quindi un prepensionamento diverso rispetto a quello previsto per gli invalidi civili, essendoci una riduzione di ulteriori 5 anni di età rispetto a quest’ultimi.

I ciechi assoluti sono coloro che hanno un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, mentre i ciechi parziali sono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti).

Per questa categoria di lavoratori c’è il riconoscimento di 4 mesi di contributi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private. Il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa è utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Pertanto a questi lavoratori è riconosciuto una maggiorazione contributiva doppia rispetto agli invalidi civili.

Inizialmente tale agevolazione era destinata solo ai centralinisti non vedenti, ma la legge n. 120 del 1991 ha precisato che le attività lavorative dei non vedenti sono considerate particolarmente usuranti. Sulla base di questa motivazione il beneficio è stato esteso a tutti i ciechi civili, totali o parziali. Per maggiori informazioni vedremo il prepensionamento dei ciechi civili.

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