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Prepensionamento ciechi civili e centralinisti non vedenti: 4 mesi di beneficio all’anno

I lavoratori ciechi assoluti e parziali possono accedere alla pensione in maniera anticipata: uomini a 55 anni, donne a 50 anni. Per loro anche il diritto alla maggiorazione contributiva di 4 mesi ogni anno di lavoro, utile per la pensione di vecchiaia o anticipata. Vediamo quali sono i periodi riconoscibili e come presentare la domanda all’Inps.
A cura di Antonio Barbato
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pensione in anticipo per ciechi

I ciechi civili parziali e assoluti hanno la possibilità di fruire di una serie di interventi assistenziali dell’Inps per il loro stato di salute e per il loro eventuale status di lavoratore. Sono previste una serie di agevolazioni previdenziali per coloro che intraprendono un’attività lavorativa, ad esempio come centralinisti non vedenti.

L’accesso alla pensione di questi soggetti è agevolato, sia in termini di riconoscimento immediato della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento, indipendentemente dallo status di lavoratore, sia in termini di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, nonché il riconoscimento di una maggiorazione contributiva per gli anni di lavoro effettuati nello stato di salute di cieco civile parziale o totale, per i lavoratori non vedenti.

Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. 

I ciechi civili si distinguono in:

  • ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti). 

Per i ciechi assoluti c’è la possibilità di ricevere la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento. La pensione di inabilità viene concessa ai ciechi assoluti dal compimento dei 18 anni di età in poi. Spetta anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato. Pertanto viene concessa ai ciechi civili assoluti a qualunque età. E’ una prestazione erogata dall’Inps compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Anche per i ciechi parziali ventesimisti c’è la possibilità di ricevere la pensione e l’indennità speciale.

La pensione di inabilità è di importo basso, nel 2012 è pari a 289,36 euro, mentre l’indennità di accompagnamento nel 2012 è di 827,05 euro . La pensione dei ventesimisti è pari a 267,57 euro, l’indennità speciale è pari a 193,26 euro. Oltre alla possibilità di ricevere queste prestazioni di tipo assistenziale, il ciechi civili parziali e totali hanno la possibilità di lavorare e quindi accedere alle agevolazioni previdenziali dell’Inps sull’accesso alla pensione in maniera anticipata rispetto alla platea dei lavoratori dipendenti.

Lavoratori non vedenti: uomini in pensione a 55 anni, donne a 50 anni. La legge prevede che i lavoratori dichiarati ciechi civili possono avere diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia in maniera anticipata rispetto ai lavoratori dipendenti non ciechi. Anche dopo la riforma del sistema pensioni del Governo Monti,  è sempre vigente il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini. A stabilire tali limiti di età è stata la legge n. 218 del 1952, confermata dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992. Per l’ottenimento della pensione di vecchiaia sono necessari 20 anni di contributi accreditati. E come vedremo, per questi lavoratori c’è la maggiorazione.

I lavoratori dipendenti ciechi civili possono quindi accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, a 50 anni per le donne e 55 per gli uomini, calcolata sugli anni di contributi versati e sfruttando la maggiorazione di cui ora parleremo per il raggiungimento del requisito contributivo di 20 anni accreditati. Analogamente, sempre sfruttando la maggiorazione, possono accedere alla pensione anticipata, quando accumulano molti anni di contribuzione.

4 mesi all’anno per i ciechi civili e centralinisti non vedenti

I centralinisti non vedenti hanno diritto al riconoscimento di 4 mesi di contributi in più per ogni anno di lavoro. La legge n.  113 del 1985 prevede infatti che, a decorrere dal 20 aprile 1985, ai centralinisti non vedenti viene riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Beneficio di 4 mesi esteso a tutti i lavoratori non vedenti. La legge n. 120 del 1991 ha precisato poi che le attività lavorative dei non vedenti sono considerate particolarmente usuranti e la conseguenza è stata che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, previsto solo per i centralinisti non vedenti, viene esteso a tutti i lavoratori non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Quali sono i lavoratori beneficiari. Si tratta di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che appartengano ad una delle seguenti categorie:

  • ciechi civili;
  • ciechi invalidi per servizio;
  • ciechi invalidi del lavoro;
  • ciechi di guerra.

La domanda e la documentazione necessaria. Per ottenere il beneficio va presentata la domanda. Il non vedente, o i suoi superstiti, devono quindi richiedere espressamente il beneficio, contestualmente alla domanda di pensionamento. Alla domanda va allegata tutta la documentazione idonea che dimostra la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge. Si tratta della seguente documentazione:

  • per i ciechi civili, il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti;
  • per i ciechi invalidi per servizio, il modello "69ter" rilasciato dall'Amministrazione Pubblica che ha riconosciuto la cecità;
  • per i ciechi invalidi del lavoro, l’apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Inail;
  • per i ciechi di guerra, il modello "69" rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra.

I centralinisti non vedenti dovranno comprovare con apposita documentazione l'avvenuta prestazione di lavoro in qualità di centralinista non vedente e la sua durata, nonché l'iscrizione al previsto albo professionale. L'iscrizione all'albo agisce come fatto costitutivo del diritto, per cui il periodo al quale commisurare il beneficio decorre dalla data di iscrizione.

Quali sono i periodi riconoscibili. I periodi riconosciuti sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Come abbiamo detto, l’anzianità contributiva del lavoratore non vedente dovrà essere maggiorata di quattro mesi per ogni anno di attività prestata nella condizione di persona priva della vista. Il beneficio va rapportato al solo periodo di attività lavorativa svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione figurativa (es. malattia, infortunio) o da contribuzione volontaria (quando il lavoratore decide di versare dei contributi a copertura di periodi non lavorati o ad integrazione in caso di part-time) o contributi da riscatto non legati ad attività lavorativa.

Pertanto non è possibile ottenere il beneficio per i periodi in cui non si svolga effettivamente attività lavorativa, ma si versino solo i contributi. Non sono da considerare, inoltre, i periodi di lavoro che non ha dato luogo a corresponsione di stipendio, che non sono quindi utilizzabili ai fini della maggiorazione contributiva (aspettativa, congedi non retribuiti).

Modalità di attribuzione della maggiorazione di 4 mesi. La maggiore anzianità che deriva dal riconoscimento di 4 mesi di contributi ogni anno di lavoro (quindi 16 mesi attribuiti per ogni 12 mesi lavorati) va attribuita ed è utile solo all’atto della liquidazione della pensione. Il beneficio si applica proporzionalmente anche ai periodi di attività inferiori all'anno, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolte (quindi se ad esempio è da considerarsi 3 mesi di lavoro, ossia 13 settimane, il beneficio spetterà per un totale di 4,33 settimane, cioè un mese).

La maggiorazione contributiva è utile anche per raggiungere il requisito contributivo nella pensione di vecchiaia o per la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione anticipata.

Eventuali operazioni di ricongiunzione di contributi e di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali devono prescindere dalla attribuzione del beneficio di 4 mesi. La maggiorazione spettante sarà valutata direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione, in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dall'interessato nei diversi trattamenti previdenziali.

Da quanto parte la maggiorazione convenzionale. Per i centralinisti non vedenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva al 20 aprile 1985, data di entrata in vigore della Legge n. 113 del 1985. Per i lavoratori non vedenti la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza successiva al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della Legge n. 120 del 1991.

Il beneficio nella misura di quattro mesi per ogni anno di lavoro è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema retributivo. La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva per le pensioni a calcolo misto ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo: nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

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