Aspi e Mini Aspi: l’importo mensile massimo per l’anno 2015
L’Inps con una circolare emessa ad inizio anno comunica gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito. All’interno della circolare viene indicato anche l’importo mensile massimo spettante Aspi e Mini Aspi. Si tratta della cifra massima che il lavoratore rimasto disoccupato può percepire nell’anno di riferimento.
Gli importi massimi dell’Aspi e Mini Aspi, che dal maggio 2015 diventeranno nuova indennità Naspi, sono rivalutati ogni anno per effetto dell’applicazione di un comma dell’art. 1 della Legge n. 247 del 2007, che ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti dei cosiddetti “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI per l’anno 2015
La circolare Inps n. 19 del 30 gennaio 2015 ha comunicato quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015.
L’importo massimo mensile Aspi e Mini Aspi, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91.
Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012”.
Importo massimo Aspi e Mini Aspi per l’anno 2014 e 2013
Analogamente nel 2014, l’Inps con una circolare ha comunicato che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari ad euro 1.192,98 per il 2014. L’importo massimo mensile Aspi e Mini Aspi pertanto non può in ogni caso superare, per il 2014, euro 1.165,58.
Importo massimo Aspi e Mini Aspi 2013. Anche per il 2013, una circolare Inps ha comunicato in merito all’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012 quanto segue: L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro1.119,32).
Come si calcola l’Aspi. La misura della prestazione è pari:
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (che è appunto pari a € 1.195,37 per il 2015, mentre per l’anno 2014 è pari ad € 1.192,98);
- al 75% dell’importo stabilito (che è appunto pari a € 1.195,37 per il 2015, mentre per l’anno 2014 è pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.195,37 euro (per l’anno 2015) o 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.