Aspi: presentazione domanda all’Inps, decorrenza e ricorso in caso di dinego
L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) e la Mini Aspi sono le due nuove indennità di disoccupazione erogate dall’Inps in favore dei lavoratori che hanno cessato il loro rapporto di lavoro e quindi si trovano nello status di disoccupato. A partire dal 1 gennaio 2013 sostituiscono sia l’indennità ordinaria che con requisiti ridotti, nonché la disoccupazione speciale edile e la mobilità.
I requisiti per ottenere l’erogazione sono pressoché sempre gli stessi della vecchia indennità di disoccupazione, ossia 52 settimane di contributi versati nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro (per licenziamento, risoluzione consensuale o dimissione per giusta causa), nonché due anni di assicurazione presso l’Inps ed ovviamente la disoccupazione involontaria. Per la Mini Aspi con requisiti ridotti saranno necessarie 13 settimane di contribuzione, mentre per le prestazioni erogate nel 2013 relative al 2012, ossia la Mini Aspi 2012, saranno necessarie 78 giornate di lavoro.
La prestazione erogata in termini di importo (75% della retribuzione), la durata in mesi (da 8 a 12 per gli over 50 anni), nonché il calcolo della contribuzione utile, la decorrenza della prestazione, dipendono dal caso in cui si trova il lavoratore. Per maggiori informazioni su questi aspetti, vediamo l’Assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi).
Approfondiamo ora gli aspetti relativi alle modalità di presentazione della domanda, alla decorrenza dell’indennità di disoccupazione Aspi, nonché le modalità di presentazione del ricorso in caso di diniego da parte dell’Inps. Approfondiamo anche il caso in cui durante la percezione dell’Aspi il lavoratore inizia un nuovo lavoro.
SOMMARIO:
Domanda e decorrenza
Istruzioni e modalità di presentazione domanda
Ricorso in caso di diniego Aspi
Aspi e nuova attività lavorativa
Presentazione domanda per Aspi e decorrenza del pagamento
Presentazione della domanda in via telematica. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. L’indennità normalmente spetta dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, quindi il tempo massimo per la richiesta dell’indennità è di 68 giorni, proprio come l’indennità di disoccupazione.
Domanda per Aspi e Mini-Aspi. In presenza di una domanda di indennità di disoccupazione Aspi per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione Mini-Aspi.
Termine di 2 mesi per la presentazione della domanda. Precisa la circolare dell’Inps che la nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si dovrà far riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio – 15 marzo; 2 luglio – 2 settembre).
Più precisamente, il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Come e quando viene erogata l’Aspi. Una volta presentata la domanda nei termini descritti in precedenza, il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti richiesti, ha diritto all’Assicurazione sociale per l’impiego. E’ bene ora capire da che data decorre il diritto alla prestazione in quanto, essendo un periodo di disoccupazione e assenza di retribuzione, è importante che il lavoratore sappia quando percepirà i primi importi.
Decorrenza della prestazione Aspi. Lo precisa la circolare n. 142 dell’Inps. L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
- Nei casi previsti nei punti di cui sopra, dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico, dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Per quanto riguarda il caso di vertenza sindacale la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
Anticipazione dell’indennità Aspi per lavoro autonomo. In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni della legge di riforma.
Modalità di presentazione telematica della domanda per indennità di disoccupazione Aspi, Mini Aspi e Mini Aspi 2012
Con il messaggio 760 del 14 gennaio 2013, l’Inps ha comunicato i “servizi telematici per la presentazione di domande per indennità di disoccupazione Aspi (ex requisiti ordinari), Mini Aspi (ex requisiti ridotti) e Mini Aspi 2012 (ossia il regime transitorio per la requisiti ridotti da richiedere nel 2013 per l’anno 2012). Nel processo di telematizzazione avviato già dal 2010 da parte dell’Inps, anche per la nuova indennità di disoccupazione Aspi la presentazione delle domanda dovrà avvenire esclusivamente per via telematica.
Più precisamente, la presentazione delle suddette indennità di disoccupazione (Aspi, Mini Aspi e Mini Aspi 2012), dovrà avvenire in modo esclusivo attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 – con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto;
- Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
Presentazione online via WEB. E’ quindi possibile presentare la domanda online sul sito dell’Inps, direttamente da parte del cittadino. Il servizio d'invio delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 è disponibile dal portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili – Indennità ASpI.
Necessario il PIN di tipo dispositivo. Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere un PIN di tipo “dispositivo”. Per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 15/03/2011. Le richieste inviate con PIN non “dispositivo” saranno comunque trasmesse e protocollate, risultando utili ai fini del rispetto del termine di presentazione ma non potranno essere definite fino a quando il PIN non assumerà caratteristiche “dispositive”.
Ai cittadini che invieranno telematicamente una richiesta con PIN non “dispositivo”, sia in fase di avvio della compilazione della domanda, sia dopo l’invio verrà segnalata la necessità di rendere “dispositivo” il proprio PIN affinché la richiesta inoltrata possa essere definita dalla competente Sede INPS. Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni anagrafiche del richiedente, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto, e il completamento della domanda da parte del cittadino.
Istruzioni per la compilazione della domanda per Aspi via web. Il servizio è articolato in varie sezioni:
- Sezione anagrafica: visualizzai dati anagrafici registrati negli archivi dell’Istituto con la possibilità per il cittadino di variare il domicilio;
- Sezione altri recapiti: consente la compilazione dei dati relativi ai recapiti telefonici ed e-mail del lavoratore;
- Sezione ultima posizione lavorativa: consente di inserire o modificare i dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro;
- Sezione dati domanda: consente di acquisire i dati della domanda e cioè l’evento da comunicare ed il periodo a cui si riferisce (ultimo rapporto di lavoro e data di cessazione);
- Sezione dichiarazioni: consente di effettuare in maniera guidata dichiarazioni in merito a situazioni relative all’assicurato che hanno riflessi sulla prestazione;
- Sezione relativa all’attestazione dello status di disoccupato;
- Sezione riepilogo dati e invio della domanda: consente, una volta completata la domanda, di salvarla ed inviarla tramite il pulsante conferma. Una volta che la comunicazione sia stata inviata, il richiedente potrà stampare sia la ricevuta di presentazione, che la domanda stessa per verificare la correttezza dei dati immessi. Le istruzioni dettagliate al riguardo sono contenute nel manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata dell’applicazione.
Presentazione della domanda tramite Patronato. L’Inps ha reso disponibile l’applicazione online, utilizzata dal cittadino tramite Pin dispositivo, anche per i Patronati. E più precisamente sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Servizi on line à Per tipologia di utente: Patronati àServizi per i patronati à Servizi à Autenticazione con PIN à “Disoccupazione e Mobilità”.
Per l’invio di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 il Patronato deve essere in possesso della delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” presente tra i servizi per il Patronato. Il lavoratore che è in possesso dei requisiti per la presentazione della domanda per Aspi, Mini Aspi e Mini Aspi 2012 in questo caso non dovrà fare altro che recarsi presso il Patronato, ovviamente con la relativa documentazione richiesta. Il Patronato gestirà la pratica.
Domanda per Aspi e Mini Aspi tramite Contact Center. Il servizio di acquisizione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012da Contact Center multicanale Inps-Inail è disponibile anche per i lavoratori in possesso di PIN telefonando al numero verde 803 164. Per la presentazione della domanda di prestazione attraverso questa modalità è necessario che il cittadino sia munito di PIN dispositivo.
Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo la domanda sarà considerata valida ai fini del rispetto del termine di presentazione. Contestualmente il cittadino verrà invitato a convertire il PIN in dispositivo secondo le indicazioni fornite nella Circ. n.50 del 15 marzo 2011. Nel caso in cui il cittadino sia totalmente sprovvisto di PIN, l’operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie per il completamento della domanda di indennità di disoccupazione ASpI, MiniASpI o MiniASpI 2012
Ricorso all’Inps in caso di diniego dell’indennità di disoccupazione Aspi
Diniego Aspi e decadenza dell’azione. Può capitare che l’ente previdenziale non conceda l’erogazione dell’Aspi o della Mini-Aspi. In questo caso è possibile proporre un’azione giudiziaria per rivendicare il proprio diritto. Analoga azione può essere proposta anche avverso il provvedimento di concessione, se il lavoratore ritiene ci siano validi motivi.
Modalità di presentazione del ricorso all’Inps. Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
- tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Essendo inquadrata tale prestazione nell’ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’Inps, si applica il regime di decadenza di un anno per l’azione. Quindi il ricorso va presentato entro tale decadenza. La proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
- dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
- dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
Nuova attività lavorativa durante l’indennità di disoccupazione Aspi
L’inizio di un’attività lavorativa durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione Aspi, o la Mini Aspi, può comportare la decadenza del diritto all’indennità, oppure la sospensione dell’erogazione o la riduzione dell’importo. Casi particolari sono previsti quando il lavoratore intraprende attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, legate al reddito percepito nell’anno. Analogamente è prevista l’esclusione dal riconoscimento dell’indennità Aspi per la stipula di un contratto di lavoro a progetto o parasubordinato o quando il lavoratore intraprende un’attività di lavoro autonomo. Per maggiori informazioni su tutti questi casi, vediamo l’indennità Aspi ed un nuovo lavoro.