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ASDI 2016, il nuovo assegno di disoccupazione dopo la Naspi [GUIDA]

Ai lavoratori disoccupati può spettare un assegno di disoccupazione ASDI, dopo aver percepito la Naspi, per la durata di 6 mesi, di importo fino a 448,50 euro (612,32 euro con figli). E’ quanto previsto dal Governo Renzi nel Jobs Act. Il pagamento avviene con strumenti elettronici. Requisiti: essere lavoratori con figli minorenni o ultra 55 anni, con un indicatore ISEE fino a 5.000 euro. La domanda va presentata sul sito dell’Inps ma è necessario recarsi anche al Centro per l’Impiego. Ecco tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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ASDI dopo Naspi

Il Governo ha previsto nei Decreti del Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali, accanto all’introduzione della Naspi (l’indennità di disoccupazione ex Aspi), una misura a favore dei lavoratori disoccupati che si trovino in una determinata condizione reddituale o di età. E’ previsto il pagamento di un assegno di disoccupazione ASDI ai lavoratori disoccupati per una durata massima di 6 mesi. La domanda per ottenere la nuova prestazione a sostegno del reddito può essere presentata dal 11 gennaio 2016 in poi.

Va subito precisato che i destinati non sono tutti i disoccupati, ma solo coloro che hanno ricevuto il pagamento della Naspi a seguito della perdita del posto di lavoro e che restano, dopo aver fruito dell’ex indennità di disoccupazione, ancora senza un posto di lavoro.

Il Decreto interministeriale 29 ottobre 2015 dispone che i beneficiari del nuovo sussidio denominato “Assegno di Disoccupazione ASDI” saranno coloro i quali, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASPI si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno.

Quindi l’assegno di disoccupazione ASDI viene percepito dopo la disoccupazione Naspi, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti, che ora dettaglieremo.

SOMMARIO:
Cosa è l’ASDI
Durata e importo mensile
Requisiti
Domanda
Obblighi del lavoratore
Asdi e attività lavorativa
Compatibilità
Sospensione, decurtazione e decadenza

Cosa è l’ASDI

E’ con il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, uno dei primi Decreti del Jobs Act del Governo Renzi, che è stata introdotta la normativa riguardante l’assegno di disoccupazione ASDI. L’articolo del Decreto è il n. 16. E introduce una misura di disoccupazione dopo la Naspi (ex Aspi). E' quindi una nuova prestazione Inps che si può chiedere dopo la Naspi.

L’art. 16, comma 1 stabilisce “Assegno di disoccupazione – ASDI. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015 (poi rifinanziata dalla Legge di Stabilità 2016), l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno”.

L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

L’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha, poi, stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa prevedendo la prosecuzione della sperimentazione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015.

Priorità ai disoccupati con figli minorenni o prossimi alla pensione. Il comma 2 stabilisce “Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7”.

Durata e importo mensile

Il comma 3 stabilisce: “L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6”. Per maggiori informazioni vediamo il calcolo della Naspi.

Siccome la norma stabilisce che l’assegno di disoccupazione ASDI non può essere superiore all’importo anno dell’assegno sociale, è bene precisare che l’importo dell’ASDI non può essere superiore a 448,50 euro.

La stessa normativa di cui sopra stabilisce che sono previsti possibili incrementi basati sui carichi familiari. Tali incrementi li ha definiti il Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e sono i seguenti:

  • 89,70 euro per nucleo familiare con 1 figlio a carico (ASDI massima che sale a 538,20 euro);
  • 116,60 euro per 2 figli a carico (ASDI massima che sale a 565,10 euro);
  • 140,80 euro per 3 figli a carico (ASDI massima che sale a 589,30 euro);
  • 163,82 euro per 4 o più figli a carico (ASDI massima che sale a 612,32 euro);

Regime fiscale: l’ASDI è esente da imposte. La prestazione ASDI, prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della Naspi che siano privi di un’occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.

Tenuto conto che l’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 statuisce che “l’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità Naspi percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n.335” si ritiene che detta prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del DPR del 29 settembre 1973, n. 601.

La circolare Inps n. 47 del 3 marzo 2016 precisa:

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ammontare dell’ASDI, inclusivo degli incrementi per carichi familiari, non può essere inferiore all’ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta Acquisti sperimentale, di cui alla tabella 2 del Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013, che di seguito si riporta. Si rappresenta, peraltro, che è intervenuto il 26.2.2016 uno specifico indirizzo ministeriale che, alla luce della mancata pubblicazione del decreto di estensione su tutto il territorio nazionale del sostegno per l’inclusione attiva, ribadisce la vigenza della tabella di cui sopra.

Ammontare del beneficio mensile

  • 2 membri, 231 euro;
  • 3 membri, 281 euro;
  • 4 membri, 331 euro;
  • 5 o più membri, 404 euro;

Inoltre, l’importo dell’ASDI, comprensivo anche degli incrementi per carichi di famiglia non può essere superiore al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, inclusiva degli assegni al nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo sopra definito.

Si precisa che, in caso di variazione dell’importo della NASpI per riliquidazione degli ANF, nel termine di prescrizione di cinque anni, si dovrà procedere alla verifica del superamento dei limiti sopra riportati.

L’erogazione dell’ASDI non prevede le prestazioni accessorie della contribuzione figurativa e dell’assegno al nucleo familiare.

Modalità di pagamento. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo quanto stabilirà il Ministero del Lavoro nell’apposito decreto.

La durata dell’ASDI è però soggetta ad un limite temporale definito nell’articolo 2, comma 1, lettera e) del richiamato decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 . I mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI. In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Esempio per chiarire il meccanismo di calcolo della durata: un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che è stata accolta. Quindi:

  • ha fruito della Naspi per l’intera sua durata dall’01/05/2015 al 20/06/2015;
  • ha diritto all’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015;
  • si è rioccupato, a tempo determinato, dal 12/08/2015 al 12/11/2015, decadendo dall’ASDI, dopo un periodo di fruizione di 52 giorni;
  • ha diritto ad una nuova NASpI per un periodo teorico dal 13/11/2015 al 29/12/2015;
  • ha diritto, quindi, ad una nuova ASDI dal 30/12/2015 al 30/06/2016;
  • avendo tuttavia già fruito di ASDI, nel corso dei dodici mesi precedenti il termine di cessazione della NASpI (dal 29/12/2014 al 29/12/2015), per la durata di 52 giorni, e che in tale periodo ha usufruito di due mesi di ASDI, la durata effettiva della seconda ASDI sarà di 4 mesi e 8 giorni, dal 30/12/2015 all’ 8/05/2016.

A chi spetta l’assegno di disoccupazione ASDI: ecco i requisiti

Requisiti per l’assegno di disoccupazione: La condizione di bisogno, secondo la normativa, è legata ad un apposito indicatore ISEE, stabilito da un Decreto del Ministero del Lavoro, secondo determinati criteri.

A chi spetta l’assegno di disoccupazione ASDI?  In generale spetta a tutti i lavoratori che sono ancora disoccupati dopo il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi. Ma i requisiti di età e di condizione economica e familiare sono tanti, eccoli.

I requisiti richiesti per l’ASDI. Il Decreto interministeriale del 29 ottobre ha stabilito che gli aventi diritto all’assegno di disoccupazione ASDI sono i lavoratori che hanno già percepito la Naspi entro il 31 dicembre 2015 e che alla data di presentazione della domanda si trovino nelle seguenti condizioni:

  • Stato di disoccupazione;
  • Abbiano un nucleo familiare in cui sia presente un minore;
  • Oppure Età di almeno 55 anni, o di età superiore, che non hanno ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
  • Che siano in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 5.000 euro;
  • Non abbiamo fruito di Asdi per periodi pari a sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente;
  • Abbiano sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego.

Condizioni da rispettare per ricevere l’assegno di disoccupazione. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 6, e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI, prima del termine naturale di durata della stessa.

Inoltre, non possono usufruire dell’ASDI coloro che hanno richiesto e ottenuto l’anticipazione della NASpI.

Per gli eventi di disoccupazione iniziati entro il 1 maggio 2015, ricadenti nella tutela dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi ASpI) e Mini-ASpI, e che terminano entro il 31 dicembre 2015, i soggetti fruitori della prestazione di disoccupazione sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari ASDI.

Anche coloro che hanno usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015 possono beneficiare dell’ASDI.

Il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, indicato dal richiedente l’ASDI nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per la l’ISEE, come stabilito all’articolo 1 lettera e) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. Ai fini della ammissibilità della domanda di ASDI, il minore può anche non essere figlio del richiedente.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, attualmente vigenti, comporta l’impossibilità di percepire l’ASDI.

Il perfezionamento dei requisiti per l’assegno sociale, infine, comporta a sua volta l’impossibilità di percepire l’ASDI.

Vediamo secondo la circolare n. 47 del 3 marzo 2016, i requisiti di cui sopra nel dettaglio:

Stato di disoccupazione. Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Si precisa che, ai fini dell’accesso all’ASDI, stante l’applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (sarebbero massimo 8.000 euro nell’anno solare per chi ha redditi da lavoro dipendente e massimo 4.800 euro nell’anno solare per chi ha un reddito di lavoro autonomo). Per maggiori informazioni ecco la guida sullo stato di disoccupazione.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego, attraverso l’apposito service telematico che sarà implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000. Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi D.S.U.), secondo le regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013.

In base alla predetta normativa, la validità di ogni D.S.U. ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Inoltre, nello specifico dell’ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione è comunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.

L’articolo 2, comma 2, del decreto in parola precisa che l’ammontare dei trattamenti NASpI, percepiti prima della richiesta di ASDI, se valorizzato nella componente reddituale ISEE, ovvero in quella dell’ISEE corrente, va diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE e, quindi, sottratto dal valore dell’ISEE medesimo. Questo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell’ASDI.

Occorre precisare che, in presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvale del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta.

Con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI.

Si riporta di seguito un esempio per chiarire meglio il meccanismo descritto: Un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che è stata accolta. Quindi:

  • ha fruito della Naspi per l’intera sua durata, dall’1/05/2015 al 20/06/2015;
  • ha poi fruito dell’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015;
  • si è rioccupato, a tempo determinato dal 1/01/2016 fino al 1/04/2016;
  • ha quindi diritto ad una nuova NASpI per il periodo dal 2/04/2016 al 17/05/2016;
  • al termine della NASPI non avrà diritto ad una nuova ASDI, poichè nei dodici mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI (il periodo che va dal 17/05/2015 al 17/05/2016) ha già fruito per sei mesi dell’ASDI.

 Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Condizione per l’erogazione dell’ASDI è aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l'impiego, il cui contenuto è descritto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il progetto dovrà contenere specifici obblighi, sia in termini di ricerca attiva di lavoro, che di partecipazione a iniziative di formazione e/o di politiche attive. In caso di mancato adempimento ai predetti obblighi, saranno applicate specifiche sanzioni.

Ai fini del soddisfacimento del requisito è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI. Il decreto legislativo n.150 del 2015 introduce il patto di servizio personalizzato, che rappresenta il progetto di presa in carico redatto dai centri per l’impiego in collaborazione con il richiedente, che è necessario sottoscrivere da parte del richiedente ai fini della concessione dell’ASDI.

La sottoscrizione del Patto è anche necessaria ai fini del mantenimento dello status di disoccupazione.

Il richiedente l’ASDI, in sede di domanda di prestazione, indicherà il centro per l’impiego dove ha sottoscritto il patto e la data di sottoscrizione dello stesso, ovvero il centro per l’impiego contattato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il patto, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si ricorda che la sottoscrizione del Patto può essere avvenuta anche durante il periodo di fruizione della NASpI.

In ogni caso l’erogazione del beneficio potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto. A tale fine i centri per l’impiego comunicano l’avvenuta sottoscrizione del patto tramite il service telematico, implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La competenza ad attestare la sottoscrizione del progetto personalizzato è in capo, in via esclusiva, ai Centri per l’Impiego. Solo in esito alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, l’Inps procederà alla liquidazione della prestazione.

Nel caso di risposta negativa, invece, l’Inps non procede all’erogazione dell’ASDI, mancando uno dei requisiti previsti dalla norma.

Come presentare la domanda ASDI all'Inps

Prima di tutto va sottolineato che secondo il Decreto Legislativo n. 22/2015, l‘INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

Le modalità di presentazione della domanda in via telematica:

a) via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);

b) tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);

c) tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Presentazione delle domande in via telematica. La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente attraverso il sito web istituzionale.  Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.

Esempio: Un lavoratore licenziato il 1 maggio 2015 presenta domanda di NASpI il 15 maggio 2015. Il periodo teorico di durata è pari a 7 settimane, che vanno, quindi, dal 16 maggio 2015 al 30 giugno 2015. La definizione della domanda e la conseguente disposizione del pagamento intervengono il 20 luglio 2015. In tale data è stata data comunicazione all’interessato del provvedimento di accoglimento. Pertanto, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dal 20 luglio 2015.

Domande per ASDI: Regime transitorio. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della circolare n. 47/2016 ossia il 3 marzo, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare (quindi entro il 3 aprile 2016). Nel caso in cui la decorrenza e il termine della durata dell’ASDI siano precedenti al termine per la presentazione della domanda, si evidenzia – su specifico indirizzo ministeriale – che continua a sussistere l’obbligo di sottoscrivere il Patto. Laddove, peraltro, il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego nel periodo di spettanza teorica dell’ASDI o al termine dello stesso, non è necessaria la sottoscrizione del patto. Tanto a tutela della situazione di bisogna che avuto origine nel corso del periodo di regime transitorio.

Accoglimento dell’ASDI. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande. Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo pec dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2015

Come abbiamo visto, l’intera normativa sull’assegno di disoccupazione ASDI rinviava la definizione degli aspetti specifici dell’assegno di disoccupazione all’emanazione di un apposito decreto “di cui al comma 7”, che è appunto un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Questo decreto era da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge che istituisce l’assegno di disoccupazione. E’ stato emanato con il Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2015. Per completezza espositiva, in esso sono state definite le seguenti cose:

  • la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno che determina il diritto all’assegno di disoccupazione. La norma si affretta a precisare che all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;
  • l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni previste dalla legge, di cui abbiamo parlato prima (si ricorda che è stata data priorità ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento);
  • gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
  • i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
  • le caratteristiche del progetto personalizzato;
  • il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
  • i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, per il tramite del Casellario dell’assistenza, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
  • il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
  • le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
  • l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;

Il Decreto, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, stabilisce anche i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro

Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016.

Obblighi del lavoratore in ASDI

Esistono delle norme di condizionalità, ossia delle  sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato. Le descrive la circolare n. 47 del 3 marzo 2016:

L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 citato.

Infatti, sia il decreto legislativo richiamato, all’articolo 21, commi 8 e seguenti, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6 prevedono, tra l’altro, che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata da parte del servizio competente alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione al percettori di ASDI di una serie di sanzioni, di diversa entità, che di seguito si dettagliano in base alla natura della violazione dell’obbligo in capo al percettore:

1) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato si avrà:

  • in caso di prima mancata presentazione, una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di seconda mancata presentazione, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, ma sono comunque concessi gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dall’ASDI.

2) nelle ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, in assenza di giustificato motivo, le norme richiamate prevedono:

  • nel caso di mancata partecipazione per la prima volta, la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, salva la
  • concessione dei soli incrementi per carichi familiari ;
  • nel caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla fruizione dell’ASDI.

Si evidenziano anche le ulteriori sanzioni previste dalla richiamata normativa, in caso di inadempimento agli obblighi conseguenti alle iniziative di politica attiva:

  • la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comporta la decadenza dalla prestazione;
  • la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 citato, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, per tutte le sanzioni sopra riportate, collegate alla mancata partecipazione da parte del percettore dell’ASDI alle iniziative di politica attiva, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando comunicazione delle stesse anche all’Istituto, affinché quest’ultimo, per quanto di sua competenza, possa emettere il provvedimento di decadenza e recuperare eventuali somme indebitamente erogate.

Infatti, i competenti centri per l’impiego comunicano all’Istituto, oltre la sottoscrizione del progetto personalizzato, attraverso l’apposito service implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cause di sospensione, decurtazione e decadenza dell’ASDI connesse alle attività di competenza dei centri per l’impiego.

Assegno di disoccupazione ASDI e svolgimento di attività lavorativa

La circolare n. 47 del 3 marzo 2016 disciplina anche la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.

Il decreto interministeriale citato, all’articolo 4, prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015. A questo punto va dato uno sguardo alle indicazioni già fornite sul punto in materia di NASpI nella Circolare INPS n. 94 del 2015, punti 2.10 e 2.11, cui si rinvia per completezza.

Nuovo rapporto di lavoro subordinato. In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’Inps, mediante il modello ASDI – com, il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa.

In relazione all’importo del reddito presunto ed alla durata dell’attività, si possono configurare le seguenti fattispecie:

  • in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione (attualmente pari ad Euro 8.000,00) e durata dell’attività superiore a 6 mesi si ha la decadenza dalla prestazione;
  • in caso di reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione con durata dell’attività lavorativa non superiore a 6 mesi l'ASDI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione, l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo ancora spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa, nei limiti indicati in seguito come sospensione, decurtazione e decadenza dall’ASDI;
  • in caso di reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La comunicazione deve essere veicolata tramite il modello ASDI – com, allegato 1 della circolare n. 47/2016.

Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale. In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.

In tal caso, l'indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita autodichiarazione (tramite l’allegato modello ASDI com) concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.

La comunicazione deve  essere veicolata tramite il modello ASDI – com, allegato 1 della circolare n. 47/2016.

Comunicazione del proprio reddito. Qualora nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare – tramite l’ASDI – com – una nuova dichiarazione “a montante”, comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.

Come previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, la comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell’ISEE, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo dichiarato, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. Ai soli fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, con analoga modalità vanno dichiarate anche le variazioni derivanti dall’avvio di una attività lavorativa da parte di altri componenti il nucleo familiare. Pertanto, se a seguito del ricalcolo il valore dell’ISEE supera quello previsto per l’accesso all’ASDI, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.

ASDI e svolgimento del tirocinio (o stage). Nelle “Linee guida in materia di tirocini”, adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, il 24 gennaio 2013, è stabilito che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la partecipazione allo stesso non fa perdere lo stato di disoccupazione. Pertanto, lo svolgimento dello stesso e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione dell’ASDI. L’indennità di tirocinio, dal punto di vista fiscale, è considerata reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente (cfr. art. 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR). Pertanto l’indennità di tirocinio deve essere dichiarata nell’ISEE; tuttavia, non trattandosi di attività lavorativa, non vi è l‘obbligo di aggiornare l’ISEE a seguito dell’avvio di un tirocinio, fermo restando l’aggiornamento richiesto nel mese di gennaio.  

Compatibilità ASDI con i trattamenti assistenziali e pensionistici

La percezione dell’ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno o indennità a cieco civile;
  • assegno o indennità a sordomuti;
  • indennità' legge n. 448 del 2001 e legge n. 350 del 2003;
  • assegno o indennità' a invalidi civili; pensione ai superstiti;
  • pensione di guerra;
  • pensione facoltativa;
  • rendite vitalizie da infortunio;
  • pensione a carico di Stati esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
  • pensione a carico dell’assicurazione di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • pensione privilegiata tabellare, quale ad esempio quella conferita per infermità contratta durante il servizio militare obbligatorio, avente titolo risarcitorio in assenza di un rapporto di impiego o di servizio continuativo. 

Incompatibilità ASDI con i trattamenti assistenziali e pensionistici. Il beneficiario dell’ASDI, invece, decade dalla prestazione nelle ipotesi in cui divenga titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:

  • assegno sociale;
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità/anticipata;
  • pensione di inabilità.

Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, i cui contenuti sono stati recepiti dall’Istituto con circolare n. 138 del 2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non riconoscevano, ai lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

La successiva evoluzione della normativa in materia di trattamenti a sostegno del reddito ha introdotto nel nostro ordinamento, come forma di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, prima l’ASpI (legge n. 92 del 2012) e quindi la NASpI (decreto legislativo n. 22 del 2015) e, pertanto, i principi della citata sentenza della Corte Costituzionale si applicano anche alla NASpI.

Atteso che l’ASDI viene percepito, sussistendone tutti i requisiti, al termine della completa fruizione della NASpI ed in assenza di norme primarie e regolamentari che disciplinano la materia, si ritiene che tale diritto di opzione possa applicarsi anche in materia di ASDI.

Pertanto, il richiedente l’ASDI, già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l’erogazione dell’ASDI.

Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.

Sospensione, decurtazione e decadenza ASDI

Ecco tutte le ipotesi di sospensione, decurtazione e decadenza che possono verificarsi nel corso del periodo di spettanza dell’ASDI. Queste ipotesi si realizzano dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.

 Sospensione ASDI. L’erogazione dell’assegno di disoccupazione ASDI viene sospesa, nei casi sotto riportati:

a) mancato aggiornamento della Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’erogazione viene sospesa dal primo febbraio;

b) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);

c) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione dell’ASDI-com e per 30 giorni dall’invio dello stesso ( articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);

d) scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l’erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ISEE o l’ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.

Riduzione importo ASDI. L’importo dell’assegno di disoccupazione ASDI viene decurtato nei seguenti casi:

a) mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;

b) mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2 decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;

c) mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;

d) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).

In tal caso, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con ASDI-com entro 30 giorni dall’inizio della attività;

e) avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).

In tal caso l’ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con ASDI-com entro un mese dall’inizio della attività.

Decadenza ASDI.  Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previste per la NASpI. Infatti, l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 nel prevedere le ipotesi di decadenza dall’ASDI, rinvia all’articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015; pertanto, di seguito si riepilogano i casi di decadenza previsti dal richiamato articolo 11:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
  • inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento dell’ASDI.

Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:

  • perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
  • superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione ( articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
  • mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente (art. 9, comma 7, D.P.C.M. n. 159/2013);
  • spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
  • mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento ( articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
  • violazione delle regole di condizionalità di cui agli articoli 21, commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015,ovvero in caso di: mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato; mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato; mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale; mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 del 2015. 

Ricorsi amministrativi e giudiziari. La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI (esempio mancato riconoscimento ASDI) è in capo al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso amministrativo va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, esclusivamente online (tramite codice PIN rilasciato dall’Istituto), a pena di irricevibilità dello stesso, utilizzando per il cittadino la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online; i patronati e gli intermediari dell’Istituto potranno presentare ricorso amministrativo con le medesime modalità, utilizzando i servizi telematici offerti agli stessi.

Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ANPAL, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 21.

L’eventuale presentazione del ricorso giudiziario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a decorrere dal trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

 

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