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Lo stato di disoccupazione [GUIDA]

Con il Jobs Act cambia lo stato di disoccupazione. Per ottenere le prestazioni erogata dall’Inps quali Naspi, Asdi e Dis-Coll, il lavoratore deve essere privo di un impiego effettuare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro direttamente online. Vediamo i requisiti e limiti di reddito per la conservazione dello status di disoccupato e tutti gli altri aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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Con il Jobs Act cambiano i requisiti per lo stato di disoccupazione, il requisito principale per avere diritto all’indennità di disoccupazione. Oltre ad essere disoccupato, ossia privo di un impiego regolarmente retribuito, il lavoratore per avere lo stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’impiego deve anche dichiarare in via telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Solo in questo modo può ottenre lo status di disoccupato, utile per ottenere le prestazioni a sostegno del reddito quali l’indennità di disoccupazione Naspi, ma anche l’assegno di disoccupazione ASDI e per i collaboratori l’indennità DIS-COL. Per il mantenimento dello status di disoccupazione è necessario sempre non superare i limiti di reddito di 8.000 euro in caso di lavoro dipendente e 4.800 euro annui in caso di lavoro autonomo.

A prevedere le nuove norme sullo stato di disoccupazione è il Decreto Legislativo n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, in vigore dal 24 settembre 2015. Le prime indicazioni sono state invece fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 38 del 23 dicembre 2015.

Stato di disoccupazione. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 denominato “Stato di disoccupazione” stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Questa definizione di status di disoccupato sostituisce quella di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 181 del 2000, pertanto tutti i riferimenti allo stato di disoccupazione nelle varie leggi nazionali sono da riferirsi a questa nuova definizione.

Dalla lettura della definizione di stato di disoccupazione emerge, pertanto, che i requisiti richiesti sono due:

  • L’essere privi di impiego (componente soggettiva);
  • e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Lo stato di disoccupazione costituisce il requisito necessario per avere accesso alle seguenti prestazioni Inps:

La dichiarazione di immediate disponibilità. Per ottenere lo stato di disoccupazione è necessario fornire la propria immediate di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità.

La dichiarazione di immediata disponibilità è importante non solo per lo stato di disoccupato ma anahce per accumulare l’anzianità di disoccupazione nell’ex collocamento anzianità che permette di essere considerato lavoratore svantaggiato (privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi) o, meglio ancora, lavoratore molto svantaggiato (privo di impiego da 24 mesi), condizioni che portano il lavoratore ad essere destinatario di alcune agevolazioni contributive.

Sulla dichiarazione di immediata disponibilità, c’è una novità importante dal Decreto Legislativo n. 150/2015: Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità.

Ma era già con l’art. 4 comma 38 della legge n. 92 del 2012 (la Riforma Fornero), che era stata introdotta la possibilità di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità anche all’INPS, in alternativa al Centro per l’Impiego competente secondo il domicilio del richiedente, all’atto della presentazione della presente domanda di indennità Aspi o mini-ASpI, che poi successivamente è diventata Naspi.

L’Inps ha aggiornato in tal senso la modulistica online per la richiesta della Naspi, dell’Asdi e della Dis-Coll: è possibile compilare il campo relativo alla dichiarazione di immediata disponibilità. L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda per la Naspi, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti. Qualora la dichiarazione di immediata disponibilità venga rilasciata all’INPS, è imprescindibile l’indicazione di almeno uno fra il numero di telefono fisso e il numero di telefono cellulare. Ciò al fine di consentire ai Centri per l’Impiego, cui il dato sarà trasmesso, di contattare l’utente per offerte di lavoro come anche di effettuare ogni verifica di propria competenza. L’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Inps con i dati in suo possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego. Altresì, questi ultimi devono comunicare all’Inps tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione.

Successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al centro per l’impiego o telematicamente, il disoccupato è tenuto entro 30 giorni (15 giorni in caso di Aspi, Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità) a recarsi presso il Centro per l’Impiego (in mancanza lo stesso Centro per l’Impiego lo convocherà in un lasso di tempo ancora da definire) per confermare lo stato di disoccupazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Nel patto di servizio tra il lavoratore disoccupato e il servizio per l’impiego saranno definiti i seguenti elementi:

a) l'individuazione di un responsabile delle attività;

b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;

c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;

d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del lavoratore richiedente alle seguenti attività:

a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;

b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

Se il Centro per l’impiego non convoca il disoccupato entro 60 giorni, allora quest’ultimo può chiedere le credenziali direttamente all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro) per accedere alla richiesta dell’assegno di ricollocazione.

Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione per il patto di servizio personalizzato dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. In questo caso si parla di lavoratori considerati "a rischio di disoccupazione".

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, le persone registrate come disoccupate o a rischio di disoccupazione vengono assegnate ad una classe di profilazione automatizzata, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Limiti di reddito e perdita dello stato di disoccupazione

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Si tratta cioè dei lavoratori disoccupati parziali, ossia che sono lavoratori dipendenti o autonomi ma il cui reddito annuo prevedibile in relazione all’attività esercitata sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale. Questi lavoratori possono restate con lo status di disoccupato, se dichiarano, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l’impiego.

In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Il limite annuo escluso da imposizione nell’anno fiscale è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Nel calcolo del proprio reddito imponibile fiscale bisogna considerare l’anno fiscale, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alcune attività lavorative tra l’altro non incidono sullo stato di disoccupazione. Ciò succede quando il lavoratore disoccupato è impegnato in esperienze lavorative che non costituiscono rapporto di lavoro e che quindi i redditi prodotti non hanno incidenza sullo stato di disoccupazione. Si tratta dei casi in cui il lavoratore disoccupato svolge un tirocinio formativo, delle borse lavoro, delle attività socialmente utili, svolge attività di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuito con i buoni lavoro o voucher lavoro accessorio.

L’anzianità di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) fino al giorno della sua chiusura, detratti eventuali periodi di sospensione. La durata dello stato di disoccupazione viene calcolata in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni all'interno di uno stesso mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero.

Contratto di lavoro fino a 6 mesi e sospensione stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato della durata fino a 6 mesi. Quindi la durata della disoccupazione, certificata dal Centro per l’impiego, non si azzera non appena il lavoratore inizia un’attività lavorativa fino a 6 mesi (si pensi ad un contratto a termine di 3 mesi), ma viene sospesa.

Lo stato di disoccupazione si sospende in caso di accettazione di un’offerta di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi da cui derivi un reddito annuo superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (8.000 euro). In tali casi, l'anzianità di disoccupazione non aumenta per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Tutte le altre attività di lavoro autonome o parasubordinate da cui derivi un reddito annuo superiore a Euro 8.000 (se parasubordinato, come ad esempio il contratto a progetto o il contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e Euro 4.800 (se autonomo, quindi reddito prodotto da titolari di partita iva) fanno decadere lo stato di disoccupazione indipendentemente dalla durata.

Sospensione dello stato di disoccupazione – la previgente normativa. Fino al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero, la sospensione avveniva per svolgimento di un’attività lavorativa:

  • di durata inferiore a 8 mesi;
  • di durata inferiore ai 4 mesi nel caso di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 25 anni;
  • di durata inferiore ai 4 mesi nel caso di giovani laureati fino a 29 anni.

E’ con la Riforma Fornero, quindi dal 18 luglio 2012 in poi, che è stata introdotta la sospensione dello stato di disoccupazione soltanto in presenza di un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi. Ciò vale per tutti i lavoratori indipendentemente dall’età e dal livello di istruzione. La norma fa riferimento al lavoro subordinato quindi chiunque svolga un lavoro autonomo o parasubordinato, come i lavoratori a progetto o i lavoratori con partita iva, non possa beneficiare della sospensione anche in presenza di contratti di durata inferiore ai 6 mesi. Inoltre, il riferimento è alla durata del contratto, quindi indipendentemente dal reddito prodotto.

Perdita stato di disoccupazione e dell’indennità

Lo stato di disoccupazione si perde:

  • in caso di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000 Euro per il lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 Euro per il lavoro autonomo);
  • lo stato di disoccupazione non si perde, ma viene sospeso, nel caso si tratti di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi;
  • in caso di mancata conferma periodica della dichiarazione di immediata disponibilità, secondo le modalità stabilite dai servizi competenti; in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Centro per l’Impiego; nel caso in cui, senza giustificato motivo non ci si presenti alle convocazioni del Centro per l’Impiego o rifiuti una congrua offerta di lavoro.

Perdita dello status di disoccupato – previgente normativa

Anche sulla perdita dello stato di disoccupazione, la Riforma Fornero ha modificato la normativa. Dal 18 luglio 2012 fino al 24 settembre 2015, si perde lo stato di disoccupazione se:

  • non ci si presenta ad una convocazione presso il Centro per l’impiego;
  • si rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo indeterminato, determinato o temporaneo (ciò indipendentemente dalla durata del contratto proposto).

Prima della riforma Fornero, e quindi prima del 18 luglio 2012, non comportava la perdita dello stato di disoccupazione il rifiuto di un contratto di lavoro di durata inferiore a 8 mesi o 4 mesi (nel caso di giovani tra 18 e 25 anni o 29 anni se laureati.

Alla luce della Riforma Fornero anche lo svolgimento di un lavoro autonomo o parasubordinato di qualunque durata comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Le persone hanno comunque diritto a fare istanza al Centro per l’Impiego di conservazione dello stato di disoccupazione per non superamento del reddito annuo nei seguenti termini:

  • assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi (per esempio di sette mesi): il lavoratore deve presentare istanza entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore non presenta istanza nei termini si ritiene decaduto;
  • variazione di tipo rapporto a seguito di visita ispettiva a cura degli organi competenti: il lavoratore deve presentare istanza entro 15 giorni dalla comunicazione degli organi competenti. Se il lavoratore non presenta istanza nei termini si ritiene decaduto;
  • assunzione con rapporto di lavoro rientrante nelle regole della sospensione. In questo caso i 15 giorni decorrono dall’assunzione. Se la domanda viene presentata oltre i termini si ritiene sospeso lo stato di disoccupazione dall’inizio del rapporto di lavoro fino alla data di presentazione della domanda.

Sanzioni per i lavoratori percettori di Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità. I lavoratori in stato di disoccupazione che sono percettori di indennità erogate dall’Inps, sono tenuti ad una serie di obblighi. Il Decreto Legislativo n. 150/2015 all’art. 21 prevede infatti: “Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, ai colloqui o alle iniziative di orientamento o agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 (mancata presentazione al centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio) e 2, lettera d) (mancata frequenza dei contatti con il responsabile delle attività del centro per l’impiego), e di commi 2 (mancata risposta alla convocazione al centro per l’impiego) e 6 (mancata presentazione alla convocazione nei giorni feriali) dell’articolo 21:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) (iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7, ossia sempre le decurtazioni di cui sopra;c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) (partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione):

1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.

Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI), che è l’assegno di disoccupazione percepito dal lavoratore che ha ricevuto la Naspi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro):

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) (partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi per le cause di cui sopra e in caso di assegno di ricollocazione, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

Avverso il provvedimento del centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

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