Assenza per malattia: rientro anticipato solo con un altro certificato medico
Un lavoratore che guarisce in anticipo dalla propria malattia e decide di rientrare in servizio non può recarsi direttamente a lavorare, ma è necessario un adempimento: recarsi dal proprio medico curante. L’Inps con un messaggio ha chiarito che in caso di assenza per malattia il rientro anticipato può essere effettuato solo se il lavoratore presenta un altro certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi, che ne attesti la guarigione. Il datore di lavoro infatti non conoscendo la prognosi non può accogliere il lavoratore, per motivazioni legate al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Del lavoratore assente per malattia ma anche degli altri lavoratori suoi colleghi.
L’Inps con il messaggio 12 settembre 2014, n. 6973 ha risposto a numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro. Vediamo quali sono le tappe previste, dalle possibilità che ha il medico ed i doveri del datore di lavoro che portano a questa decisione dell’Inps.
Il certificato medico di malattia telematico. Prima di tutto L’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato. In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La possibilità per i medici di annullare il certificato per anticipata guarigione. La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi.
I doveri del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’art. 2087 del codice civile, come noto, obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; parimenti il Regolamento di disciplina dell’Istituto, adottato con determinazione commissariale n. 228/09, all’art. 1 annovera tra gli obblighi del dipendente quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
Il datore di lavoro non conosce la diagnosi ma ha solo il certificato medico. Il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia non essendo legittimato a raccogliere certificati recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente, che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto, abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita. Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La soluzione dell’Inps: ci vuole un nuovo certificato medico. L’Inps nel messaggio: “Per le ragioni suesposte, si chiarisce che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”.