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Assenze per malattia del personale docente della scuola

Il CCNL del Comparto Scuola disciplina le assenze per malattia del personale docente, sia di ruolo che con contratto a tempo determinato. Sono previste tutele differenti per gli insegnanti precari: dai mesi di conservazione del posto per 18 o 9 mesi, alla retribuzione spettante al 100%, al 90%, al 50% o senza percepire lo stipendio. Vediamo tutte le informazioni su come comunicare la malattia, gli obblighi del lavoratore, quando scatta la riduzione dello stipendio al 50%, e le deroghe in caso di gravi patologie.
A cura di Antonio Barbato
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malattia docenti insegnanti precari

Il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola prevede, come tutti i contratti collettivi, la

disciplina delle assenze da lavoro per ferie, permessi, congedi e malattia. A disciplinare le assenze per malattia del personale docente della scuola sono due articoli del CCNL. Le tutele sono diverse tra insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e docenti precari con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto, oppure per coloro che lavorano con le supplenze brevi e temporanee.

Dai mesi di conservazione del posto alla retribuzione ridotta dopo alcuni giorni o mesi di malattia, vediamo nei vari casi cosa prevede la normativa e il CCNL del Comparto Scuola agli articoli 17 e 19. E quali sono le modalità di comunicazione della malattia al datore di lavoro, che valgono per tutti i lavoratori che subiscono un evento morboso quale è una malattia che comporta giorni di assenza da lavoro, da scuola.

Insegnanti precari con contratto a tempo determinato

Il contratto collettivo del comparto Scuola prevede, in caso di assenza da lavoro, un diverso trattamento normativo ed economico per gli insegnanti con contratto a tempo determinato, quindi i precari della scuola, rispetto agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato, quindi i docenti di ruolo. Il CCNL prevede infatti per i docenti con contratto a termine uno specifico articolo 19 che tratta le assenze da lavoro. E tra queste c’è l’assenza per malattia, con importantissime deroghe riguardanti i mesi di conservazione del posto di lavoro e, soprattutto, la retribuzione spettante.

Tra i commi dell’art. 19 sulle assenze da lavoro dei precari della scuola ce ne sono due che trattano l’assenza per malattia dei docenti che hanno un contratto stipulato per l’intero anno scolastico (scadenza al 31 agosto) oppure fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Per questi lavoratori con un contratto di fatto per tutta la durata delle lezioni a scuola, la tutela in caso di assenza per malattia si concretizza in 9 mesi di conservazione del posto. Ma la retribuzione diventa del 50% dopo i primi 30 giorni di assenza fino a diventare dello 0% dal 4° mese di assenza.

Per coloro che hanno un contratto a termine stipulato col Dirigente Scolastico per periodi più brevi (supplenze), la conservazione del posto è di un solo mese ma con retribuzione al 50%.

Per maggiori informazioni su tutte le norme relative a tutti i docenti con contratto a tempo determinato vediamo le assenze per malattia dei precari della scuola.

Docenti di ruolo: Personale assunto a tempo indeterminato

A disciplinare le assenze per malattia nel caso del personale assunto a tempo indeterminato, quindi i docenti di ruolo, è un diverso articolo: l’art. 17 denominato appunto “Assenze per malattia”. Vediamo in materia di assenza per malattia tutti i diritti dell’insegnante del Comparto Scuola che ha un contratto di lavoro stabile ed indeterminato.

Conservazione del posto per 18 mesi. Il comma 1 stabilisce che “Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”. Questi 18 mesi di periodo di comporto consentono la percezione dello stipendio.

Ulteriori 18 mesi ma senza stipendio. Superato il periodo di comporto di 18 mesi, il comma 2 dice “al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo”. Quindi ulteriori 18 mesi senza retribuzione, ma prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza, il CCNL stabilisce che “l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”. Quest’ultima condizione che può portare al prepensionamento, ma con l’importo pensionistico calcolato sulla base dei contributi versati.

La risoluzione del rapporto di lavoro con indennità sostitutiva del preavviso. Il comma 4 del CCNL del comparto scuola dice: “Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 (quindi i 18 mesi di conservazione con percezione dello stipendio ed i successivi 18 mesi senza l’erogazione della retribuzione, per un totale di 36 mesi di assenza per malattia), oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto dall’amministrazione ai sensi del comma 3 appena descritto, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso”.

La possibilità di essere spostati di mansione. Il comma 5 tratta la soluzione alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro per assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Ed è una soluzione che consente al dipendente, dopo 36 mesi di malattia, di essere spostato di mansione: “Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale”. Quindi in questo caso il lavoratore salva il posto di lavoro.

Il comma 6 del CCNL dice che i periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo (quindi i 18 mesi di conservazione del posto senza stipendio, successivi ai primi 18 mesi), non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il comma 7 contiene una deroga per gli affetti da TBC: “Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”.

Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1 (quindi nei primi 18 mesi di malattia e di conservazione del posto), è il seguente (comma 8 dell’art. 17 del CCNL del comparto scuola):

  • intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
  • 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
  • 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 

Gravi patologie escluse da computo: retribuzione al 100%

Dal computo dei giorni di malattia per il diritto alla conservazione del posto e di conseguenza dal conteggio dei mesi per il trattamento economico, sono esclusi alcuni giorni o periodi, con la conseguenza che la retribuzione spetta in misura piena.

Computo dei giorni di malattia: Periodi esclusi dal periodo di comporto. Il comma 9 dell’art. 17: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (sia per il periodo di comporto che per la decurtazione dello stipendio dopo i primi 9 mesi):

  • i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital;
  • e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie”. 

Conclude l’art. 17 comma 9, pertanto per i giorni di assenza esclusi dal periodo di comporto spetta l'intera retribuzione. Quindi nessuna riduzione dello stipendio. E questo comma dell’art. 17 è richiamato anche dal comma 15 dell’art. 19 che tratta le assenze per malattia dei lavoratori con contratto a tempo determinato, quindi anche i precari della scuola, ossia i docenti con contratto a termine, in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, hanno diritto all’intera retribuzione e alla conservazione del posto, senza subire riduzioni dello stipendio. Per maggiori informazioni vediamo le assenze per malattia dei docenti con contratto a tempo determinato.

Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Come per tutti gli altri lavoratori, anche per i lavoratori a tempo indeterminato della scuola, quindi gli insegnanti di ruolo, ci sono degli obblighi comunicativi in caso di assenza per malattia. Vediamo cosa deve fare un docente in caso di evento morboso che comporta l’assenza da lavoro.

La comunicazione dell’assenza per malattia. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Il dipendente deve far recapitare il certificato medico di giustificazione dell’assenza, entro cinque giorni dall’inizio della malattia, e deve comunicare per le vie brevi la presumibile durata della prognosi e quindi della sua assenza. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il controllo della malattia.  L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

La reperibilità presso il proprio domicilio. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

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